Non è infrequente che cavi elettrici o telefonici attraversino la proprietà privata e, quando ciò accade, è innegabile che rappresentino un ingombro, non indifferente, per l'immobile.
Ebbene, questa particolare servitù è regolata dalla legge. Nonostante ciò, non sono rari i casi in cui sorgano delle contestazioni tra il proprietario del bene e il gestore della linea.
È, ad esempio, ciò che è accaduto nella vicenda esaminata dal Tribunale di Patti il quale, con la sentenza n. 459 del 07 giugno 2021, ha risolto una controversia al termine di un procedimento durato, ben, dodici anni.
In particolare, in questa causa, si è discusso della necessità di riposizionare i cavi telefonici secondo le mutate esigenze del proprietario dell'immobile, della responsabilità sulle spese per eseguire questi lavori e del risarcimento del danno.
Vediamo, perciò, cosa è accaduto in questo fabbricato in provincia di Messina e perché è stato necessario affrontare un'azione legale così lunga per dirimere il contenzioso.
Spese per spostamento cavi telefonici e diritto al risarcimento
Un edificio, sito in Sant'Agata Militello, era attraversato da cavi e linee telefoniche presenti sul prospetto del fabbricato. Poiché il proprietario aveva l'esigenza di adibire la struttura a Bed and Breakfast, aveva domandato al gestore di spostare tali installazioni.
A quanto pare, però, prima di procedere, era chiesto al titolare dell'edificio di eseguire, a proprie spese, alcuni lavori. Ciò era fatto puntualmente, ma senza che il gestore provvedesse, come promesso, al citato dislocamento.
Per questa ragione, era stata avviata l'azione legale nella quale l'attore chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a pretendere la diversa collocazione dei cavi, l'ordine al gestore telefonico di eseguire lo spostamento, il rimborso delle spese anticipate per i lavori richiesti in prima istanza e, infine, il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inerzia della parte convenuta.
L'istruttoria del procedimento in esame si caratterizzava, quindi, per una CTU.
Al termine della causa, il Tribunale di Patti accoglieva la domanda, riconoscendo all'attore il diritto ad ottenere lo spostamento richiesto a cura ed onere della parte convenuta. Quest'ultima era, altresì, condannata a rimborsare al proprietario il costo dei lavori da questi eseguiti nonché al risarcimento dei danni. La soccombenza sulle spese di lite era un'ulteriore conseguenza.
Cavi telefonici sulla proprietà privata: presupposti di legge per la servitù.
A proposito della posa di cavi telefonici sulla proprietà altrui, si afferma che essa «debba essere preceduta dalla stipula di un apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario dell'immobile che viene ad essere interessato dal passaggio di un cavo con appoggio, con necessaria corresponsione di un'indennità a favore della parte privata per la diminuzione del valore del bene (Art. 92 decreto legislativo n. 259 del 2003 cd. Codice delle Telecomunicazioni)».
Non si discostava da queste disposizioni la precedente normativa, sostanzialmente, rinvenibile negli articoli 232 e 233 del TU 156/1973, ora abrogati, secondo i quali «Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto» e ancora «Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto».
In base, quindi, al citato quadro normativo si può concludere, come confermato dal Tribunale di Patti che la servitù di telefonia possa essere imposta «soltanto per contratto o per atto amministrativo autoritativo, mentre resta esclusa la possibilità che la società di telefonia possa invocare l'applicazione dell'articolo 1032 c.c. in materia di servitù coattive la cui tipicità non ammette l'applicazione fuori dai casi espressamente previsti».
Cavi telefonici sulla proprietà privata: il diritto allo spostamento
In merito ad un immobile gravato dalla servitù di passaggio di cavi e linee telefoniche, la normativa di riferimento riconosce al proprietario il diritto di ottenere dal gestore la dislocazione dell'installazione a propria richiesta e senza dovere, di regola, alcuna indennità.
Come, infatti, richiamato nella sentenza in commento, la legge afferma che «Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù (Art. 92 settimo comma D.lgs. 259/ 2003)».
E prima ancora «il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo (Art. 122 R.D. 1775/ 1933)».
Pertanto, si può concludere che se il proprietario chiede lo spostamento dei cavi, il gestore non può opporsi. Egli deve provvedere e non può pretendere, sempre e comunque, un'indennità. Quest'ultima, infatti, presuppone una servitù e deve essere, esplicitamente, prevista nel patto o nel provvedimento autorizzativo che l'ha disposta.
Tornando al caso in esame, è emerso che alcuna servitù di passaggio dei cavi telefonici era stata, legittimamente, costituita sul fabbricato dell'attore. Per questo motivo, a maggior ragione, gli è stato riconosciuto il rimborso dei lavori già eseguiti su richiesta del gestore nonché il risarcimento dei danni patiti per l'inerzia della parte convenuta nell'effettuare lo spostamento.