Secondo la legge sulla sicurezza degli immobili, adibiti ad uso diverso dall’abitazione, il locatore-proprietario che intenda concedere in affitto un locale, è obbligato a dotarlo di specifici requisiti che lo rendano idoneo all’ottenimento di determinate licenze amministrative.
Nell’ipotesi in cui, in corso di locazione, entrino in vigore nuove normative in tema di sicurezza (quali l’adeguamento mediante sostituzione di vetri esterni), sarà il conduttore a sostenere ogni spesa relativa, salvo diversa pattuizione, e senza alcun diritto a richiedere una riduzione del canone.
Tale principio, previsto dalla normativa in materia è stato dalla Corte di Legittimità ripreso più volte, giungendo ad affermare che “trattandosi di intervento necessario allo svolgimento dell’attività del conduttore, non inerente alla idoneità dell’immobile locato, salvo patto contrario, la relativa spesa deve essere posta a carico del conduttore”.
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