Risarcimento escluso perché l'ente di gestione, nonostante l'inadempimento del professionista, non aveva provato di aver pagato le sanzioni dopo il via libera alla rateazione dei debiti verso l'Inps. "Nessun risarcimento del danno per condotta negligente dell'amministratore se il condominio non dimostra di aver pagato more e interessi all'Inps conseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi al portiere". Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 20322 del 2 novembre 2016 in merito al versamento dei contributi INPS da parte del condominio nei confronti del portiere.
I fatti di causa. Il condominio, con atto di citazione, esponeva che Tizio era stato amministratore dal 10-2-2002 al 7-10-2010. Che, dal rendicontò approvato dal Condominio in data 31-5-2011, era risultato che vi era un avanzo cassa. L'attore evidenziava di essere creditore del convenuto di detta somma.
Inoltre, l'attore condominio precisava che l'amministratore aveva omesso di versare all'Inps i contribuiti per il portiere dovuti dal 2005 al 2009; tale circostanza aveva costretto il nuovo amministratore Caio a versare ad Equitalia una somma per il mancato pagamento dei contribuiti ed a chiedere la rateizzazione del residuo debito con il conseguente pagamento delle ulteriori somme, dovute in conseguenza della negligenza del convenuto per interessi di mora, per interessi di dilazione ed per compensi di riscossione per complessivi.
Ciò premesso, l'attore condominio chiedeva al giudice adito la condanna del convenuto Tizio al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, con interessi e rivalutazione.
Costituendosi in giudizio, il convenuto Tizio (precedente amministratore) contestava in toto le pretese del condominio ed evidenziava che il mancato pagamento dei contributi dovuti con riguardo al portiere era conseguenza della carenza di liquidità di cassa e che, sino al 2008, i bilanci erano stati approvati dall'assemblea
Le generali responsabilità dell'amministratore di condominio. L'amministratore si raffigura alla stregua di un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato (Cass. SSUU 9148/08).
Pertanto, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l'amministratore sarà tenuto a rispondere dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 nei confronti dell'organizzazione condominiale.
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