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Spese per consumi idrici: a volte la ripartizione per millesimi è una scelta obbligata

Una decisione del Tribunale di Roma ha chiarito quando l'unico criterio praticabile per ripartire le spese dei consumi idrici è quello per millesimi.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
21 Feb, 2023

Sembra utile ricordare che il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed emanato in conseguenza della l. 5 gennaio 1994, n. 36, nell'ottica di un'organica regolamentazione dell'intera materia, aveva stabilito (art. 8.2.8) che, ove la consegna e la misurazione fossero effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi doveva essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

Tale obbligo è stato, poi, previsto nell'art. 146, comma 1, lett. f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui le Regioni avrebbero dovuto adottare, entro un anno dall'entrata in vigore delle norme di gestione delle risorse idriche (parte terza del provvedimento), norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi.

E se i contatori non sono stati installati?

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1046/2023.

Spese per consumi idrici e ripartizione per millesimi: fatto e decisione

Due condomini impugnavano una delibera assembleare che ritenevano illegittima e nulla in quanto posta in essere in violazione dell'art 1123 c.c. poiché prevedeva la ripartizione delle spese dei consumi idrici per millesimi. Tribunale prima e Corte di Appello dopo davano torto agli attori.

Secondo i giudici di secondo grado, in considerazione della presenza di numerose unità immobiliari abusivamente realizzate prive di contatori, l'unico criterio praticabile era quello della ripartizione dei costi in base ai valori millesimali delle singole proprietà.

Ripartizione spese idriche: criteri e legittimità delle delibere condominiali

Bisogna considerare che se mancano i contatori (molte Regioni hanno fatto poco per rendere "operativa" la previsione dell'installazione di contatori individuali), così come afferma la sentenza in commento, si potrà ancora utilizzare il criterio di divisione in base ai valori millesimali o il diverso criterio stabilito dal regolamento (Trib. Milano 6/2/2018, n. 1280; nello stesso senso Cass. civ., sez. II, 01/08/2014, n. 17557: in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell'art. 1123 c.c., comma 1, in base ai valori millesimali delle singole proprietà).

Al contrario è viziata, però, in quanto irragionevole, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che abbia adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare.

Allo stesso modo non è legittima la delibera assembleare con cui viene imposto agli studi professionali o alle sedi di attività commerciali di pagare il servizio di acqua potabile comune in misura superiore a quello delle unità abitative.

Infatti, la destinazione del servizio comune relativo all'acqua potabile non varia a seconda del tipo di godimento posto in essere nella singola unità abitativa ed è manifestamente irrazionale il criterio di ancorare l'onere di contribuzione alle spese in questione alla concreta presenza di un numero più o meno elevato di persone (Trib. Monza 26 marzo 2001).

In ogni caso l'assemblea non può introdurre a maggioranza criteri di ripartizione della spesa idrica particolari (ad esempio in parti uguali) occorrendo allora il consenso della totalità dei condomini, nessuno escluso.

Sentenza
Scarica App. Roma 10 febbraio 2023 n. 1046

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