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Spese condominiali: il valore probatorio della delibera assembleare ai fini della concessione del decreto ingiuntivo

L'onere probatorio del condominio e dell'opponente condòmino nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Avv. Eliana Messineo 

Come previsto dall'art. 1136 c.c., "delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore".

La sussistenza di un verbale è necessaria per riportare esattamente le deliberazioni assunte dall'assemblea anche ai fini della validità della delibera stessa, e pertanto, vengono annotati tutti i principali eventi della riunione quali le presenze, le assenze, le decisioni, i dissenzienti, gli astenuti, i valori millesimali di ciascuna votazione.

Il titolo per agire per il recupero degli oneri condominiali non pagati, ex art. 63 disp. att. c.c., è costituito dalla delibera condominiale che integra, da sola, idonea prova del credito.

Nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice dovrà verificare solo ed esclusivamente la validità ed efficacia della delibera assembleare che sta alla base del decreto ingiuntivo senza poter rilevare, né d'ufficio né su eccezione del debitore, gli eventuali vizi di legittimità di quest'ultima.

In tema di riparto dell'onere della prova, l'onere di provare la sussistenza del credito grava sul Condominio, parte opposta, mentre grava sul condòmino opponente l'onere di provare l'avvenuto pagamento.

Come viene soddisfatto l'onere probatorio gravante su ciascuna parte?

Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Messina, n. 1424 del 2022, ci offre lo spunto per fornire compiuta risposta al quesito.

Spese condominiali: l'onere probatorio del condominio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Il Condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante mediante la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese nonché dei relativi documenti.

La delibera condominiale di approvazione dei lavori costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima la concessione del decreto ingiuntivo. In assenza di un valido deliberato assembleare di approvazione delle spese inerenti i lavori straordinari, difetta il presupposto per ritenere il credito preteso sussistente ed esigibile.

Nel caso di specie, il Condominio aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una condòmina in relazione a quote condominiali straordinarie maturate e non pagate sulla base di un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale, relativamente a lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare di proprietà della condòmina.

Di fronte all'opposizione della condòmina di assenza di un deliberato assembleare di approvazione definitiva della spesa e del relativo piano di ripartizione, il Condominio deduceva che i lavori straordinari erano stati ordinati dal Tribunale e che le riunioni erano state indette per trovare una soluzione conciliativa.

Opposizione a decreto ingiuntivo e pagamento delle spese legali

Non essendo esistente un valido deliberato assembleare di approvazione delle spese, il Giudice ha pertanto accolto l'opposizione della condòmina, sulla base di un chiaro principio giurisprudenziale secondo cui:
"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti.

Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare.

La delibera condominiale di approvazione dei lavori costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere" (Cassazione civile sez. VI - 24/09/2020, n. 20003).

Nella specie, la questione relativa ai lavori non era stata oggetto di discussione o di approvazione in sede assembleare. È pacifico, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, che "la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa" (Cassazione civile sez. II - 21/02/2017, n. 4430).

Spese condominiali: l'onere probatorio del condòmino opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Il condòmino opponente può dunque eccepire l'inesistenza di una delibera assembleare di approvazione delle spese, nonché l'avvenuto pagamento gravando sullo stesso il relativo onere probatorio.

Nel caso di specie, non solo non era sussistente alcuna delibera di approvazione delle spese inerenti i lavori, ma la condòmina aveva altresì eseguito i lavori ordinati con il provvedimento cautelare (sulla base del quale il Condominio aveva ottenuto il decreto ingiuntivo) tant'è che il relativo giudizio di attuazione delle misure cautelari si era appunto concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il Giudice ha pertanto accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo anche sulla base di tale fatto estintivo del credito del Condominio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto atteso che "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085).

Sentenza
Scarica Trib. Messina 6 settembre 2022 n. 1424
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