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Contratto di comodato. Le spese condominiali le paga il comodante.

Le spese condominiali le paga il comodante considerata la gratuità del contratto.
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. La società Alfa, proprietaria di un immobile, a suo dire occupata sine titulo da Caio, ne rivendica il rilascio citando in giudizio quest'ultimo e chiedendo la condanna del medesimo alla restituzione della somma di oltre quarantamila euro per l'occupazione dell'immobile e per tutte le spese condominiali pagate dalla data dell'inizio dell'occupazione fino al momento dell'effettiva riconsegna del bene.

Caio si oppone a tale richiesta eccependo di poter utilizzare l'immobile in forza di un contratto di comodato in forza di un accordo intercorso con l'amministratore della società Beta, successivamente trasformatasi in società Alfa, con cui stava trattando l'acquisto di un immobile.

L'acquisto di tale immobile salta per problemi della società che lo vende ad un terzo, a tal punto la società, conscia dei problemi economici causati a Caio, concede in comodato il bene in questione, che dovrà essere restituito da Caio solo quando la società gli avrà restituito per intero la somma versata per l'acquisto di un immobile mai avvenuto, e lo stesso avrà trovato un'altra sistemazione abitativa.

Chiamato in giudizio l'amministratore lo stesso ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sostenendo di aver agito esclusivamente in nome e per conto della società Alfa.

Impossibile risolvere il contratto anche se il comodatario non paga le spese condominiali

La sentenza. La controversia affrontata dal Tribunale di Ascoli Piceno, quindi, si incentra sulla seguente questione: esistenza di un contratto di comodato fra le parti e durata dello stesso.(Tribunale di Ascoli Piceno, 28.5.2018) In merito all'effettiva esistenza di tale rapporto contrattuale fra le parti, il provvedimento in commento evidenzia in primo che Caio nell'entrare in possesso dell'immobile del quale rivendica la restituzione la società attrice, non lo aveva fatto illegittimamente, ma in virtù di un accordo intercorso dall'amministratore della società.

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Ora chiarite le circostanze di fatto il provvedimento si sofferma sul mancato avveramento della condizione futura e incerta (individuazione di una nuova soluzione abitativa), evento al verificarsi del quale le parti hanno subordinato il termine di durata del contratto di comodato.

In merito a tale aspetto la sentenza si riporta ad un principio già sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel comodato il termine di restituzione della cosa può essere fissato anche in relazione ad un evento futuro ed incerto, perché elemento essenziale caratterizzante il comodato è la gratuità della concessione del godimento della cosa per un uso determinato, e non anche la precarietà della concessione - esistente solo quando non sia stato pattuito un termine finale del rapporto - per cui la determinazione del momento, nelle sue varie possibili modalità, della cessazione del rapporto, con il conseguente attualizzarsi dell'obbligo di restituzione della cosa, è lasciato all'autonomia negoziale delle parti". (Cass. 10.01.1981 n. 211)

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Ascoli Piceno, del 28.5.2018
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