Nel condominio in cui viviamo si è resa necessaria la convocazione di un'assemblea.
Dato che l'amministratore non ha provveduto a convocare nonostante formale sollecito in tal senso, chi gli aveva formulato richiesta ha indetto personalmente la riunione; io sono tra questi.
Ne sono discese le spese per la spedizione a mezzo raccomandata dell'avviso di convocazione: quando abbiamo potuto, lo abbiamo consegnato a mani, ma in alcune circostanze s'è reso necessario il ricorso al vettore postale.
L'assemblea si è poi anche svolta. Adesso abbiamo presentato all'amministratore il conto spese per la convocazione, chiedendo sia inserito nel prossimo rendiconto, ma questi ci ha risposto che questo genere di spese non sono spese rimborsabili in quanto non urgenti.
A parte che secondo lo riunirci era davvero urgente, ma ha davvero ragione? Si tratta di poche decine di euro, ma a questo punto se posso vorrei far valere il principio.
Questione sicuramente interessante, quella che ci pone il nostro lettore.
Come considerare le spese di convocazione dell'assemblea condominiale e, più nello specifico, le spese per l'autoconvocazione dei condòmini in presenza (ma a questo punto vedremo anche in assenza) dell'amministratore?
Partiamo dal dato giurisprudenziale: le spese postali inerenti comunicazioni d'interesse comune (è tra queste vanno ricomprese senza dubbio le spese sostenute per la convocazione dell'assemblea di condominio) non possono essere considerate spese individuali, ma sono costi che vanno ripartiti – salvo differente accordo – tra tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà.
In giurisprudenza sull'argomenti dei costi connessi alla corrispondenza condominiale è stato affermato che “le spese postali sopportate dal condominio, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condomini, attenendo alle spese di amministrazione del condominio, vanno ripartite tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate «ad personam»”. (Trib. Napoli, 29 novembre 2003, n. 12015 di recente, in senso conf. Trib. Milano 9 giugno 2015, n. 7103).
Sicuramente quanto appena detto vale nelle ipotesi in cui a convocare l'assemblea sia l'amministratore; ma se a farlo sono i condòmini?
Ad avviso di chi scrive non si possono rintracciare differenze che consentano di concludere diversamente. I condòmini, sia nel caso di autoconvocazione ai sensi dell'art. 66, primo comma, disp. att. c.c. sia nel caso di autoconvocazione per assenza dell'amministratore, eseguono quell'atto nell'interesse comune.
Né, la spesa per la convocazione, ad avviso dello scrivente, può essere sottoposta alla condizione dell'urgenza (art. 1134 c.c.) per la rimborsabilità, in quanto il condomino convocante (nel caso di presenza dell'amministratore almeno due), non compiono alcun atto di gestione delle parti comuni, ma contrariamente a ciò sollecitano l'assemblea a farlo.
In questo contesto, pertanto, deve ritenersi che i costi per la spedizione dell'avviso di convocazione sostenuta dai condòmini debbano essere sostenuti da tutti quanti i partecipanti al condominio, secondo i millesimi di proprietà, o in base ad altro criterio unanimemente concordato, tanto quanto l'amministratore non abbia dato seguito alla richiesta ex art. 66 disp. att. c.c., tanto nelle ipotesi di convocazione ad opera del singolo (o di un gruppo di condòmini) nell'ipotesi di assenza del legale rappresentante della compagine.
I condòmini, quindi, possono insistere per l'inclusione nella spesa a rendiconto eventualmente diffidando formalmente l'amministratore ad operare in tal senso.
- Ripartizione delle spese postali
- Assemblea e caso di difficoltà autoconvocazione da parte dei condomini
- Sollecito di pagamento inviato dall'amministratore, chi ne paga i costi?