Il fatto. Due condomini, proprietari di due appartamenti al piano terra dell'edificio condominiale, impugnavano la delibera assembleare con la quale erano stati approvati i lavori di rifacimento parziale dell'ascensore ed erano state ripartite le spese pro quota anche a loro carico.
I lavori in questione riguardavano: la sostituzione quadro di manovra VF, linee di vano al completo, bottoniera di cabina e di piano; sostituzione argano di trazione; sostituzione limitatore di velocità al completo.
Le ragioni dei condòmini. Secondo i due condomini, tali interventi in questione erano da considerarsi delle opere di manutenzione straordinaria sull'ascensore, dalle cui spese i proprietari del piano terra erano esentati per espressa disposizione dell'art. 10 del regolamento condominiale contrattuale.
La difesa del Condominio. Al contrario, per il Condominio si trattava di un "intervento di restauro e risanamento conservativo" dell'ascensore ex art. 3 del DPR n. 380/2001, finalizzati ad adeguare l'impianto alla normativa UE. Delle vere e proprie innovazioni, insomma, le cui spese non rientrano nella previsione del regolamento e vanno poste anche a carico dei condòmini al piano terra
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 9520 del 7 maggio 2019, ha accolto la domanda dei condomini.
Verifica straordinaria dell'impianto. Osserva anzitutto il giudice che la disciplina normativa invocata dal Condominio, cioè quella dettata dal DPR n. 162/1999 (modificato dal DPR n. 214/2010) ha una valenza prettamente tecnica, ai fini, cioè, della prescrizione di una verifica straordinaria dell'impianto.
Nella fattispecie, non soltanto, da un lato, non è stato provato che l'intervento di cui alla delibera impugnata sia stato fatto seguire (da parte dell'amministrazione condominiale) dalla menzionata verifica straordinaria, ma, dall'altro e soprattutto, nessuna incidenza possono avere le disposizioni normative in questione sulla distinzione civilistica tra (vera e propria) innovazione e manutenzione straordinaria.
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