Ci scrive un nostro lettore in merito alla ripartizione delle spese dell'impianto elettrico riguardante una parte dell'edificio:
“Si è deliberato in assemblea condominiale di fare l'impianto elettrico nei corridoi delle cantine in quanto l'impianto esistente non è a norma. Io non ho alcuna cantina di proprietà infatti non ho le chiavi di accesso al piano interrato non avendo nulla a che fare con tali locali. Devo partecipare alla spesa per i lavori?”.
Sovente ci viene chiesto, specie dai proprietari dei locali commerciali che hanno unico accesso dalla pubblica via, se gli stessi sono tenuti a partecipare alle spese condominiali riguardanti interventi e servizi di riferimento di parti interne dell'edificio (es. ascensore, scale, ecc.).
Il discorso, in questo caso, è leggermente diverso, ma le conclusioni non sono necessariamente divergenti.
Partiamo dal concetto di bene condominiale: sono condominiali quei beni che per strutturazione e/o funzione sono utili al miglior godimento delle parti di proprietà esclusiva dell'edificio, le così dette unità immobiliari; solamente i titoli (atti d'acquisto e/o regolamento contrattuali) possono disporre diversamente.
Come la giurisprudenza c'insegna l'art. 1117 c.c. contiene una elencazione esemplificativa dei beni comuni, insomma possono essere considerati tali tutti quelli aventi le caratteristiche testé menzionate.
Il codice civile tiene anche presente un altro aspetto, ossia che determinati beni, servizi ed impianti possano non essere utili a tutti i condòmini.
In tal caso, dice l'art. 1123, terzo comma, c.c., le spese ad essi riguardanti sono suddivise tra i soli condòmini che ne traggono utilità: si tratta del così detto condomino parziale.
Abbiamo dato tutte le indicazioni di carattere generale utili a entrare nel dettaglio. Il nostro lettore ci dice che l'impianto elettrico oggetto di rifacimento interessa una parte dell'edificio dalla quale lui non trae alcuna utilità: non ha cantine né ha le chiavi di quel passaggio.
Per quel che ci pare di capire, in pratica, quel corridoio ha la sola funzione di consentire l'accesso alle cantine e nessun altra.
Stando così le cose, è evidente che esso e tutti gli impianti che ineriscano debbano essere considerati in comproprietà tra i soli condòmini che lo utilizzano: della “zona cantine” continuano a restare comuni tra tutti i condòmini le parti strutturali dell'edificio (muri maestri o travi portanti, pilastri e simili).
Anche l'impianto elettrico pur se parte di un più complesso impianto di illuminazione, in quella parte deve essere considerato di proprietà comune ai soli proprietari delle cantine, con la conseguenza che la spesa esso inerente debba essere affrontata solamente da loro.
Ove non esistano tabelle millesimali ad hoc, bisognerà riparametrare quelle esistenti, considerando i soli condòmini interessati nei termini appena indicati.
In assenza di diversi accordi tra di essi, la spesa dev'essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà, dovendosi considerare l'intervento di messa a norma alla stregua di un intervento conservativo.
- Ripartire le spese condominiali secondo i criteri di leggi o le decisioni dei condomini
- Impianti elettrici e legge n. 46/90: i costi di messa a norma sono spese per la conservazione e vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà