La vicenda. Il Condominio aveva proposto reclamo avverso il decreto del giudice della procedura di sovraindebitamento "Piano del Consumatore", con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Condominio, per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 6 l.3/2012.
In particolare, il reclamante ha evidenziato come una sorta di attenuata personalità giuridica del condominio si sia sempre più delineata in dottrina ed in giurisprudenza tant'è che, la stessa giurisprudenza richiamata dal giudice nel provvedimento reclamato (cass civ. 18.9.2014, n. 19663), ha rilevato che a seguito della entrata in vigore della legge di riforma del condominio (l. 11.12.2012, n. 220 recante "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), è in atto un processo di riconoscimento di una "soggettività giuridica autonoma" del condominio.
Il ragionamento del giudice. La procedura, contemplata dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori. In ciò, il piano del consumatore si differenzia dall'accordo di composizione della crisi, di cui alla medesima legge.
Premesso ciò, in tal vicenda, il Condominio reclamate aveva dedotto che un siffatto soggetto, costituito da un insieme di "consumatori" che, secondo la definizione data dall'art 6 l. 3/2012 sono "persone fisiche", è per ciò stesso "persona fisica". Tuttavia, secondo il collegio, tale assunto è, però, privo di fondamento giuridico; difatti, una tale costruzione non è neppure correttamente desumibile dalla giurisprudenza interpretativa della definizione di "consumatore" ai sensi dell'art. 6 l. 3/2012, richiamata dal reclamante (Cass. n. 1869/2016).
In tale pronuncia, la Corte ha chiarito in quali termini possa essere definito consumatore, anche un imprenditore od un professionista, ma non ha certo allargato la definizione di "consumatore" ad un ente collettivo quale il Condominio, partendo, anzi, dalla premessa che "la nozione di consumatore, quale posta nel nuovo art. 6 co. 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all'art 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti della derivino da atti compiuti.
Si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso, poiché essa - pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla persona fisica e, dunque, escludendo persone giuridiche ed enti, comunque strutturati (…)".
Premesso quanto innanzi esposto, secondo il giudicante, appare corretta e coerente con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, la declaratoria di inammissibilità del ricorso depositato dal Condominio in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all'art. 6 perché non riconducibile ad una "persona fisica".
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