L'art.2051 c.c. prescrive che ciascuno risponde dei danni causati dal bene che ha in custodia, essendo del tutto pacifica la possibilità di un continuo ed efficace controllo e di una costante vigilanza del bene. In altre parole nella responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, sul custode grava un dovere di vigilanza che impone allo stesso di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un elemento dannoso esterno, versi in condizioni tali da non arrecare pregiudizio a terzi.
A tale fine il custode deve esplicare un'attività di controllo, sorveglianza, manutenzione adeguati alla natura della cosa stessa ed in particolare all'uso cui essa è destinata, avuto riguardo anche ai pericoli normalmente connessi, essendo tenuto ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la degenerazione della cosa in condizioni tali da risultare dannosa.
Questi principi sono fondamentali per capire una vertenza recentemente esaminata dal Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 9551 del 20 ottobre 2023.
Sostituzione di una condotta (non condominiale) del gas nel sottosuolo e danni ad una rampa condominiale. Fatto e decisione
La vertenza prendeva l'avvio quando la società fornitrice del gas effettuava lavori per la sostituzione di una condotta di sua proprietà, ubicata sotto la rampa di accesso al locale garage di un caseggiato; la predetta società, nel preannunciare i lavori, precisava che sia la sostituzione della tubazione che il ripristino della pavimentazione interessata sarebbero stati eseguiti a sua cura e spese, nonché effettuati a perfetta regola d'arte; successivamente veniva eseguito lo scavo (che interessava praticamente per intero la predetta rampa di accesso al locale garage), sostituita la condotta e, infine, ripristinata la pavimentazione della rampa.
A termine dei lavori però i condomini si rendevano conto che le opere di ripristino della pavimentazione della detta parte comune erano un "indecoroso rappezzo" in quanto erano state installate piastrelle di disegno e colore del tutto differenti da quelle esistenti.
Non riuscendo a raggiungere un bonario componimento della lite, i condomini citavano davanti al Tribunale la detta società (titolare e custode della tubazione sostituita) al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno, conseguente all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ripristino della pavimentazione della rampa di accesso al locale garage. Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Nel corso del procedimento il CTU ha notato che la posa in opera delle nuove piastrelle è stata eseguita in modo maldestro e non a regola d'arte.
Infatti in molti punti le piastrelle sono risultate lesionate e con zone di pavimentazione mancanti non solo in prossimità del marciapiede, ma anche nella zona a confine con la vecchia pavimentazione.
Nei punti di attacco delle nuove mattonelle con la precedente pavimentazione lo stesso tecnico ha rilevato la formazione di muffa, sia nelle fughe, sia nelle zone di attacco alla muratura perimetrale.
In ogni caso è risultato evidente l'errore determinato dalla posa in opera di piastrelle della stessa tipologia e dimensione ma con differente disegno rispetto a quelle preesistenti. Il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha rilevato che la società convenuta, nella qualità di proprietaria della condotta di gas oggetto di intervento presente nelle aree condominiali del fabbricato oggetto, deve essere considerata responsabile per la gestione del servizio, inclusi la conservazione, la manutenzione della condotta ed i lavori di ripristino. Di conseguenza, come ha concluso lo stesso giudice, la stessa convenuta è senza dubbio titolare del potere di effettiva disponibilità e controllo della tubazione, pertanto, deve essere considerata responsabile ex art. 2051 c.c. del danno conseguente ai lavori di sostituzione della conduttura.
Considerazioni conclusive
Come ha precisato la giurisprudenza di legittimità la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. civ., sez. III, 29/07/2016, n. 15761).
Nel caso esaminato il custode ha affidato i lavori ad un'impresa edile che non ha eseguito a regola d'arte le opere commissionate, danneggiando il condominio (soggetto terzo).
In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente (Cass. civ., sez. III, 28\09\2018, n. 23442). Quindi la società custode è stata giustamente condannata a risarcire il condominio.