In ambito condominiale le serrande avvolgibili poste a protezione delle finestre degli immobili appartengono al proprietario della singola abitazione con la conseguenza che la spesa per la loro manutenzione e o sostituzione graverà esclusivamente su di lui.
Può accadere che si renda necessaria la sostituzione della tapparella non più funzionante. In tal caso ci si chiede se il proprietario debba chiedere l'autorizzazione all'assemblea.
A meno che il regolamento contrattuale o il titolo d'acquisto non prescrivano che la sostituzione della tapparella debba essere autorizzata dall'assemblea, il proprietario della singola abitazione può provvedere autonomamente senza necessità di ottenere il consenso del condominio.
Il condòmino dovrà, infatti, soltanto preventivamente darne comunicazione all'amministratore affinché informi gli altri condòmini dell'inizio dei lavori.
In genere, il Regolamento di Condominio prescrive la preventiva autorizzazione dell'amministratore per l'esecuzione delle opere nelle singole unità immobiliari tali da interessare l'estetica e la stabilità dell'edificio.
Il condomino, infatti, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Proprio perché le tapparelle costituiscono elementi architettonici visibili dall'esterno, è chiaro che esse non devono ledere l'estetica del fabbricato costituita da tutte le linee architettoniche e dalle strutture ornamentali che imprimono una determinata, armonica fisionomia e una specifica identità all'edificio.
Ne deriva che la sostituzione della serranda avvolgibile di proprietà privata non deve ledere il decoro architettonico del condominio.
La sostituzione della serranda solitamente si rende necessaria a distanza di diversi anni dalla costruzione del fabbricato sicché può rivelarsi difficile, se non impossibile, rinvenirne in commercio una identica per modello o colore. Ancora può accadere che il c.d. Piano del Colore del Comune in cui sorge l'edificio non preveda un colore uguale a quello delle altre serrande presenti nello stabile condominale e che, quindi, in sede di espletamento delle pratiche comunali propedeutiche all'esecuzione dei lavori riguardanti la facciata ed il risanamento dei serramenti e avvolgibili, il Comune provveda ad emettere il Verbale Colore indicando un nuovo colore, diverso da quello preesistente.
È quanto accaduto nel caso portato dinanzi al Tribunale di Torino che, con sentenza n. 4381 del 6 novembre 2023, ha ritenuto di non accogliere la domanda proposta da alcuni condòmini per lesione del decoro architettonico del fabbricato contro i proprietari di un appartamento che avevano fatto installare nuovi avvolgibili di colore diverso da quello preesistente, attenendosi al Piano Colore adottato con Regolamento comunale.
Serrande avvolgibili e decoro architettonico: caso giudiziario
I proprietari di un appartamento facente parte di un complesso condominiale citavano in giudizio i proprietari dell'immobile posto al terzo piano al fine di ottenere la loro condanna al ripristino del colore verde degli avvolgibili del loro appartamento.
I condòmini attori deducevano che i proprietari dell'appartamento posto al terzo piano avevano istallato avvolgibili nuovi di colore grigio, senza rispettare il colore verde di tutte le altre serrande dello stabile.
Evidenziavano come il colore delle serrande incidesse sull'estetica dell'edificio e l'installazione, sulla facciata del condominio, di avvolgibili grigi diversi da tutti gli altri di colore verde, alterasse l'uniformità cromatica dello stabile ledendone il decoro.
I condòmini convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea evidenziando che nella scelta del colore degli avvolgibili si erano attenuti al c.d. Piano del Colore del Regolamento comunale che non prevedeva più il colore verde nella mazzetta colori.
Rappresentavano, altresì, che la maggior parte degli infissi e avvolgibili presenti nel Condominio, vetusti e scoloriti, non risultava in linea con il Piano Colore della Città nonché di aver sostituito gli avvolgibili del proprio appartamento solo dopo aver domandato all'Amministratore indicazioni circa il colore da utilizzare e pertanto, si erano uniformati alle istruzioni fornite dal predetto il quale aveva risposto di ritenere corretto applicare il nuovo "Verbale Colore".
I convenuti chiedevano, pertanto, di essere autorizzati a chiamare in causa il Condominio affinché in caso di accoglimento della domanda attorea, fosse condannato a corrispondere tutti i costi per l'intervento di sostituzione e a tenerli indenni in caso di comminazione di sanzioni comunali per l'inosservanza del Piano del Colore.
Il Condominio costituitosi in giudizio, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta osservando che ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. il decoro architettonico che caratterizza la fisionomia dell'edificio è un bene comune che legittima anche il singolo condomino ad agire in giudizio per la rimozione delle modifiche apportate da altri condomini.
Nel merito, il Condominio affermava che i convenuti si erano attenuti diligentemente e scrupolosamente per la sostituzione degli avvolgibili del loro appartamento a quanto correttamente indicato nell'autorizzazione dal precedente amministratore dello stabile condominiale, in conformità al "Verbale Colore" fornito dal Comune.
Il Condominio, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto delle domande di manleva proposte dai convenuti nei suoi confronti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori ritenendo ogni condòmino legittimato a chiedere la tutela del decoro architettonico che costituisce un bene comune, ai sensi dell'art. 1117 c.c.
Il giudice ha rigettato la domanda attorea anche nel merito, ritenendo la condotta dei condòmini convenuti conforme al Regolamento condominiale per aver previamente chiesto all'amministratore indicazioni sul colore da scegliere per i nuovi avvolgibili alla luce del fatto che il colore preesistente non era più previsto dal Piano del Colore adottato dal Comune.
Ha, altresì, precisato che ogni condòmino, nel ristrutturare gli avvolgibili, deve attenersi al nuovo colore indicato nel "Piano del Colore" adottato dal Regolamento comunale.
Sostituzione serrande e rispetto del decoro condominiale
La sostituzione della serranda avvolgibile di proprietà privata non deve ledere il decoro architettonico del condominio.
È, dunque, richiesto che le nuove serrande installate dal singolo condòmino siano identiche a quelle preesistenti anche con riferimento al colore di tutte le altre serrande del fabbricato condominiale al fine di non ledere l'estetica del fabbricato, trattandosi di elementi visibili dall'esterno.
Tuttavia, se il "Piano Colore" del Comune non prevede più nella mazzetta colori quello preesistente ossia quello di tutte le altre serrande dello stabile, il condòmino dovrà attenersi, nella scelta della tinta per i nuovi avvolgibili, al detto documento ufficiale ossia al colore in esso indicato.
Ciò, tanto più, nel caso in cui il condòmino - conformemente alla prescrizione del Regolamento di condominio che impone la preventiva autorizzazione dell'amministratore per l'esecuzione delle opere atte ad interessare la stabilità e l'estetica del fabbricato - abbia, dal predetto, ottenuto indicazioni di rispettare il Piano colore comunale prevedendo la medesima prescrizione per tutti gli altri condòmini intenzionati a sostituire le proprie serrande in futuro.