Come è noto se un'assemblea annulla o sostituisce una delibera impugnata con una nuova conforme alla legge, allora il motivo del contenzioso viene meno: in tal caso si parla di cessazione della materia del contendere.
La sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali.
Questo significa che non ha più senso proseguire il processo, perché il problema che ha causato la lite è stato risolto.
In questa situazione, il giudice non è più tenuto a pronunciarsi sul merito, ma può comunque decidere sulle spese di lite.
In altre parole il giudice può ancora decidere chi deve pagare le spese legali, basandosi su chi avrebbe avuto ragione se il processo fosse andato avanti, cioè valutando quale sarebbe stato l'esito probabile della controversia se questa fosse stata decisa nel merito (la c.d. soccombenza virtuale).
In una vicenda recentemente esaminata dalla Cassazione un condomino ha impugnato la delibera, con cui erano stati approvati i lavori di manutenzione ai balconi e alle facciate dell'edificio, nonché conferito l'incarico alla ditta esecutrice.
Una volta informato dell'adozione di una successiva delibera, che approvava i medesimi lavori, la relativa contabilità e il riparto delle spese (delibera dunque meramente confermativa di quella impugnata), il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il condomino ha proposto appello contestando però il contenuto delle delibere assembleari intervenute nel tempo, senza tuttavia impugnare la dichiarazione di improcedibilità per intervenuta cessazione della materia del contendere, che è quindi rimasta incontestata nel giudizio d'appello.
La Corte di Appello ha dato torto al condomino che si è rivolto alla Cassazione, continuando a contestare il contenuto delle delibere.
La Cassazione ha precisato quanto segue: quando, nel corso del giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, quest'ultima venga sostituita da una nuova delibera adottata dall'assemblea con contenuto identico, previa eliminazione della causa originaria di invalidità, e il giudice dichiari conseguentemente cessata la materia del contendere, la parte interessata può proporre impugnazione contro tale pronuncia esclusivamente contestando l'esistenza dei presupposti per dichiararla o la regolamentazione delle spese di lite.
Non è possibile, per difetto d'interesse, qualsiasi ulteriore censura da parte del condomino, in particolare quelle relative al merito della causa e, nello specifico, ai profili di invalidità della delibera impugnata (Cass. civ., sez. II, 18/06/2025, n. 16397).