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La delibera anche se adottata all'unanimità esige solamente il raggiungimento delle maggioranze di legge per la sua revoca

La revoca di una delibera condominiale, anche se adottata all'unanimità, richiede solo il raggiungimento delle maggioranze di legge, garantendo così la flessibilità nelle decisioni assembleari.
Avv. Dario Balsamo - Foro di Foggia 
21 Feb, 2019

La delibera è l'atto con cui l'assemblea manifesta la sua volontà ed attraverso il quale la stessa provvede a disciplinare e gestire i beni ed i servizi condominiali. Una delibera, per essere valida, deve essere approvata con maggioranze che variano in funzione del suo oggetto.

Difatti, in prima battuta occorre verificare se sono presenti i millesimi ed il numero di condomini necessari al solo fine di poter avviare l'assemblea (quorum costitutivo), in seguito, qualora una volta effettuato il conteggio ci fossero i "numeri" per rendere valida l'assemblea, sarà quindi possibile procedere con le varie questioni all'ordine del giorno.

Ogni questione, a sua volta, ha bisogno di maggioranze diverse in base alla sua natura (quorum deliberativo).

Chiariti gli aspetti generali è indispensabile, per i nostri fini, comprendere quali siano i quorum deliberativi da rispettare per la sostituzione della delibera. Al riguardo la risposta è semplice: gli stessi necessari per l'originaria deliberazione. È opportuno infatti evidenziare che conta solo la percentuale di consensi indicata dal codice civile e non quella eventualmente raggiunta nel caso della sua prima adozione.

Così, per dirla con un caso concreto, per deliberare la nomina di un amministratore è necessario (e sufficiente) il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione che rappresentino almeno metà del valore millesimale dell'edificio. Seguendo tale esempio, tale quorum deliberativo sarà quindi anche sufficiente per la sua revoca, pur se, nell'assemblea con la quale si è conferito l'incarico di amministratore, questi abbia ottenuto i 2/3 dei consensi dei presenti che rappresentino oltre 800 millesimi.

Di contro, qualora la nomina avvenisse con maggioranze più basse rispetto a quelle indicate dal codice civile, quella decisione dev'essere considerata annullabile, con la conseguenza che in caso di mancata impugnazione nei termini di legge (art. 1137 c.c.), essa sarà inoppugnabile.

Può quindi in sostanza affermarsi che, la sostituzione di delibera, è essenzialmente una sorta di cambio d'idea sempre ammissibile senza limiti di tempo. Tale assunto è confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione; non ultima, la Suprema Corte con la sentenza numero 6231 del 2009, ha ribadito che l'assemblea, con una deliberazione successiva, può sempre revocare una delibera precedente, avendo infatti i condomini sempre la possibilità di cambiare idea rispetto a decisioni già prese.

Validità della delibera di un'assemblea condominiale, che ripartisce erroneamente la spesa per la sostituzione di un pluviale

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma del 2 gennaio 2019 nr. 3
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