Sostituzione dell'impianto a gas in condominio
Quali i passaggi fondamentali che devono seguire la società coinvolte nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del contatore di un impianto a gas condominiale?
Sostanzialmente quelli previsti per i contatori domestici, con alcune varianti.
Premettiamo che le norme sulla procedura variano a seconda del motivo per cui avviene la sostituzione. In questo caso ci occupiamo della sostituzione programmata dalla società e di installazione di contatori con requisiti funzionali minimi.
Le principali norme di riferimento sono nelle delibere 631/2013 e 574/2013 emesse dall'Autorità Garante il cui acronimo attualmente è ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Le norme previste per i contatori domestici attengono sostanzialmente al preavviso di sostituzione e alle informazioni da rilasciare all'utente per la fase successiva alla sostituzione.
Il preavviso di sostituzione deve essere effettuato dal distributore almeno un mese prima, può essere inviato anche con campagne informative e deve indicare "le modalità che adotterà per comunicare al cliente finale la data di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura, il preavviso con il quale il cliente finale verrà informato e le modalità di ripianificazione dell'intervento nel caso in cui l'adeguamento o sostituzione del gruppo di misura non venga eseguito nella data indicata."
Quanto alla fase successiva, nella stessa comunicazione il distributore è tenuto tra l'altro ad informare l'utente che può richiedere tramite il venditore la verifica del gruppo di misura entro quindici giorni dalla sostituzione e, in caso di verifica del contatore, degli adempimenti previsti per il caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa.
Inoltre, il distributore, garantisce la conservazione del contatore per quarantacinque giorni e avverte il cliente che può rinunciare alla verifica contestualmente alla sostituzione; della rinuncia è fatta annotazione sul verbale di verifica che la società è tenuta ad effettuare e a conservare per cinque anni.
Se la verifica si svolge senza la presenza del cliente, la società è tenuta a conservare il contatore per 90 e non per 45 giorni.
Il venditore a sua volta è tenuto ad inviare la documentazione che dia conto della verifica e "nel caso di accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell'errore", trasmette al cliente la documentazione circa la ricostruzione dei consumi effettuata ed inviata dall'impresa distributrice (che va effettuata secondo la deliberazione 572/2013/R/gas).
Sostituzione del contatore del gas in condominio con impianto centralizzato
Quali le particolarità da considerare nel caso in cui il contatore in questione è posto all'interno di un condominio? Nessuna, se, pur essendo posto all'interno del condominio, riguarda la singola unità abitativa: in tal caso, infatti, ogni contatore ha un suo percorso specifico che interessa solo il singolo proprietario.
Le cose cambiano se il contatore riguarda un impianto di riscaldamento centralizzato, che riguarda l'utenza dell'intero condominio e di cui ci vogliamo occupare in questo articolo: in tal caso gli obblighi andranno adempiuti in relazione ai dati indicati nel contratto: soggetto intestatario dell'utenza e domicilio per le comunicazioni.
Se il condominio è sprovvisto di amministratore, il soggetto di riferimento sarà il condomino referente indicato nel contratto ed il suo domicilio; se invece è presente l'amministratore - certamente a seguito della voltura i suoi dati saranno a conoscenza delle società - gli adempimenti andranno effettuati nei suoi confronti.
I condomini vanno avvisati dell'avviso di sostituzione? Si, perché verrà interrotta la fornitura del gas e, ad es., anche nel caso in cui l'amministratore sia impossibilitato a presenziare alla sostituzione (e alla correlativa lettura del contatore) e ritenga di delegare un condomino o altro soggetto.
I condomini vanno avvisati di eventuali problemi in corso con la fornitura di gas? A parere di chi scrive non per procedere alla contestazione in sé, ma nel caso di mancata soluzione della controversia in via conciliativa e della necessità di decidere se affrontare un eventuale giudizio, sì: per quanto la materia rientri nelle attribuzioni dell'amministratore, e dunque in questa egli abbia legittimazione ad agire, è sempre preferibile informare il condominio in via preventiva, ove possibile.
Sarà poi senz'altro opportuno - data anche l'incertezza della giurisprudenza sul punto - coinvolgere i condòmini anche per l'eventuale decisione di cambiare fornitore.
Mancato rispetto delle regole per la sostituzione del gas, cosa fare
Cosa è possibile fare nel caso in cui le società tenute non rispettino i passi prescritti? Tale eventualità, a quanto pare, non è rara.
La prima risposta è: dipende dalle conseguenze che l'inosservanza provoca.
Se la cosa non provoca alcunché, non si può fare molto, salvo una contestazione all'ente ed una segnalazione all'ARERA, la quale nell'esercizio dei suoi poteri potrà comminare delle sanzioni.
In ogni caso tale comportamento certamente scorretto non è tra quelli per cui è previsto il pagamento degli indennizzi automatici.
Cosa invece fare nel caso in cui tale comportamento provoca dei problemi? Ad es., può succedere che pur non essendo stati informati della sostituzione, ce ne accorgiamo (eccome!) nella prima fattura la quale riporta un elevato numero di metri cubi: in tal caso, possiamo pretendere di visionare come da diritto il contatore, contestare se ci sono gli estremi la misurazione, pretendere un ricalcolo e di visionare i documenti dell'eventuale ricalcolo già fatto; dopotutto, se il contatore è stato sostituito, ciò può essere dovuto proprio a errato funzionamento.
Se poi le violazioni creano dei danni è possibile chiederne il risarcimento.
Procedura per la contestazione: reclamo, conciliazione azione giudiziale
In ogni caso, salvo i casi urgenza (il tentativo di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti cautelari o urgenti), si dovrà seguire il procedimento che prevede in primis la proposizione del reclamo; le norme indicano modalità e contenuti (v. Del.
ARERA 413/2016); se al reclamo non segue risposta o questa non è ritenuta soddisfacente, decorsi quaranta giorni dalla proposizione, va esperito il tentativo di conciliazione, reso obbligatorio prima di esperire l'azione giudiziale (per le relative norme, v. Del. 209/2016 e Del. 620/2015).
Il procedimento di conciliazione è attivabile presso l'ARERA o presso gli organismi di mediazione registrati presso il Ministero della Giustizia o presso le Camere di Commercio (se hanno una convenzione con il ministero).
Infine, se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il gradino successivo è quello dell'azione giudiziale.
Mancato rispetto delle regole e tutela del condominio
Se il mancato rispetto delle regole della sostituzione del contatore condominiale provoca un danno al condominio, l'azione di tutela (dalla contestazione in poi) andrà proposta da questo in persona dell'amministratore (l'attivazione autonoma dei singoli va valutata caso per caso, la giurisprudenza non la esclude ma la questione non è pacifica); se invece si tratta di danni prodotti alla singola abitazione, il singolo proprietario dovrà chiederne conto al condominio (e questo a sua volta eventualmente coinvolgerà le società).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell'ARERA https://www.arera.it/it/index.htm.