La legge impone ai condòmini la condivisione di opere, installazioni e manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, ivi inclusi gli impianti per il riscaldamento (o il condizionamento) e l'antenna centralizzata che consente di ricevere il segnale televisivo.
In questi casi è evidente che, nell'ipotesi di riparazione o di sostituzione, debbano essere coinvolti tutti i proprietari, i quali sono tenuti a partecipare in ragione dei millesimi di cui ciascuno è titolare. Questa regola, tuttavia, non si applica sempre. In altre parole, non in ogni circostanza tutti pagano la sostituzione dell'antenna centralizzata. Approfondiamo la questione.
L'antenna centralizzata è parte comune?
L'antenna centralizzata è senza dubbio parte comune.
Tanto si evince dall'articolo 1117, numero 3), c.c., secondo cui sono condominiali i sistemi centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, nonché i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza.
Chi paga la sostituzione dell'antenna centralizzata?
Trattandosi di parte comune, trova applicazione il consueto criterio di divisione delle spese sancito dal primo comma dell'articolo 1123 c.c.: i costi necessari per la conservazione e per il godimento dell'antenna centralizzata sono sostenuti dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
L'antenna condominiale, dunque, non è parte comune solamente se il titolo (l'atto d'acquisto) o il regolamento contrattuale (adottato all'unanimità) stabiliscono il contrario.
Chi non usa o non ha la televisione deve pagare l'antenna?
Il fatto di non usare o di non avere la televisione è ininfluente ai fini del riparto delle spese riguardanti l'antenna centralizzata: l'obbligo di contribuire si giustifica in ragione del mero utilizzo potenziale del servizio e non di quello effettivo.
Pertanto, il condomino che non vuole pagare l'antenna centralizzata non potrà di certo giustificarsi asserendo di non guardare la televisione o di non possederne una.
Ciò che conta, infatti, è che il servizio sia messo a sua disposizione affinché se ne possa avvalere qualora ne avesse bisogno.
Chi non ha il televisore, infatti, potrebbe sempre comprarne uno e collegarlo all'impianto centralizzato.
In poche parole, se l'impianto c'è e raggiunge l'appartamento, il condomino deve pagare la propria quota di spese anche se non ha o non utilizza il televisore.
Esclusioni dal pagamento per unità immobiliari non servite
Non contribuisce al pagamento delle spese riguardanti l'antenna centralizzata il condomino che è titolare di un'unità immobiliare non servita dall'impianto.
È il caso, ad esempio, del condomino che è proprietario solamente di una cantina, di un garage o di un box auto.
In questi casi si applica il terzo comma dell'art. 1123 c.c., secondo il quale «Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità».
Alle stesse conclusioni deve giungersi nell'ipotesi in cui il condomino abbia rinunciato all'impianto distaccandosene completamente, rimuovendo ogni opera che consente di collegarsi ad esso.
Secondo la giurisprudenza, però, nel caso di distacco dall'antenna centralizzata sono comunque dovute le spese di conservazione, cioè quelle che servono a garantire il mantenimento dell'integrità dell'impianto (Cass., sent. n. 5974 del 25 marzo 2004).
Chi rinuncia all'antenna centralizzata, infatti, rimane pur sempre comproprietario della stessa, non essendo possibile rinunciare alla contitolarità.
Diversamente, invece, per le spese d'uso, che sono dovute in ragione dell'effettivo (ed eventuale) godimento del bene.
Nel momento in cui ci si stacca, quindi, non si dovranno più pagare le spese vive (come ad esempio la corrente per l'alimentatore), mentre si rimarrà vincolati alle manutenzioni, perché si resta comproprietari dell'antenna.
È appena il caso di ricordare che il distacco dall'impianto centralizzato non può arrecare danno agli altri condòmini.
Non sarebbe quindi possibile staccarsi se i lavori dovessero causare un pregiudizio al bene comune, ad esempio causando un peggioramento nella ricezione del segnale da parte degli altri condòmini,
Chi ha l'antenna privata paga l'impianto centralizzato?
Il singolo condomino potrebbe non volere l'impianto centralizzato e preferire di installare, a proprie spese, un'antenna privata.
Quello all'antenna singola è un vero e proprio diritto, che può attuarsi anche mediante l'apposizione dell'antenna sul tetto o sul lastrico dell'edificio, purché non arrechi danno alle parti comuni e non pregiudichi la possibilità di fare altrettanto anche agli altri proprietari.
Avere un'antenna privata non esonera automaticamente dall'obbligo di partecipare alle spese di conservazione, manutenzione e sostituzione dell'antenna centralizzata: tale risultato potrà ottenersi soltanto rimuovendo ogni possibile collegamento con l'impianto comune, cioè attuando un distacco permanente che non consente di collegarsi all'antenna centralizzata se non effettuando nuovi lavori di ripristino, come già ricordato nel precedente paragrafo.