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Sopraelevazione in contrasto con le leggi antisismiche: è possibile?

Per la Cassazione, la sopraelevazione realizzata in contrasto con la normativa anti sismica si presume pericolosa.
Avv. Marco Borriello 
12 Dic, 2023

Il proprietario dell'ultimo piano di un edificio, ad esempio il titolare esclusivo del lastrico in condominio, ha il diritto di costruire un nuovo piano o una nuova opera, per ipotesi ampliando un locale già esistente in loco, senza dover chiedere il permesso agli altri proprietari del fabbricato.

Si tratta di una facoltà, esplicitamente, prevista dal codice civile "Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti (art. 1127 co. 1-2-3 cod. civ.)".

Detto ciò, osservando la norma appena citata, si nota, chiaramente, che la sopraelevazione non è consentita se dovesse compromettere la staticità dell'edificio. Quindi, l'opera non sarebbe tollerabile e andrebbe abbattuta se il fabbricato non dovesse essere in grado di sopportarne il peso.

Ebbene, passando a un caso concreto, se il nuovo piano o l'ampliamento di un locale preesistente sul lastrico dovessero essere costruiti in difformità con le leggi antisismiche, l'edificio sottostante sarebbe in pericolo?

Ha risposto a questa domanda la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32281 del 21 novembre 2023.

Non ci resta, quindi, che approfondire i fatti e la decisione presa dagli Ermellini

Sopraelevazione in contrasto con le leggi antisismiche: è pericolosa?

In un edificio pugliese, il comproprietario del medesimo realizzava una sopraelevazione al secondo ed ultimo piano del fabbricato in contrasto con la volontà dell'altro proprietario ma, soprattutto, in difformità con la normativa anti sismica.

Per queste ragioni, era citato in giudizio per essere condannato alla demolizione del manufatto ed a un corposo risarcimento del danno.

Purtroppo per l'istante, però, la domanda avanzata in primo grado era rigettata. L'espletata Ctu, infatti, aveva escluso una criticità strutturale dell'edificio determinata dalla nuova opera.

Quest'ultima incideva, negativamente, soltanto su alcuni elementi dell'immobile che, con un opportuno intervento di rinforzo, sarebbero stati consolidati. Ciò avrebbe escluso ogni potenziale pericolo per la staticità del complesso. Per il Tribunale adito ciò era sufficiente a legittimare l'avvenuta e contestata sopraelevazione.

La situazione descritta e il giudizio che ne derivava non mutavano nemmeno in sede di appello. La Corte di Bari, infatti, ignorava del tutto la circostanza che il nuovo piano fosse stato elevato in contrasto con le disposizioni anti sismiche.

Insomma, per i magistrati di merito, l'assenza di un imminente pericolo di collasso della struttura sottostante era idonea a legittimare la sopraelevazione a prescindere dalle acclarate difformità urbanistiche.

La parola passava, quindi, ai giudici del Palazzaccio cui era affidato il compito di stabilire l'ineccepibilità del precedente giudizio. Ebbene, per la Cassazione, la Corte di Appello di Bari aveva sbagliato.

Non era, infatti, possibile ignorare la presunzione di pericolosità dell'opera determinata dal contrasto della medesima con la normativa anti sismica.

Tali prescrizioni dovevano essere rispettate per non incorrere nel divieto assoluto di non compromettere la staticità del fabbricato di cui all'art. 1127 cod. civ. La sentenza impugnata è stata, perciò, cassata e rinviata alla Corte di Appello di Bari.

Sopraelevazione in contrasto con le leggi antisismiche: è pericolosa?

Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione è stata molto chiara nell'escludere che una sopraelevazione possa essere legittima se realizzata in contrasto con la normativa anti sismica. In tal caso, infatti, si presume che l'opera sia pericolosa e ciò la rende incompatibile col divieto di cui all'art. 1127 cod. civ.

Nonostante ciò, per evitare l'abbattimento della sopraelevazione, il proprietario ha la possibilità di provare e deve dimostrare che il manufatto e la struttura sottostante non sono suscettibili ad alcun rischio sismico "qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2, e.e., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (Sez. 2, n. n. 2000, 29/01/2020, Rv. 656854)".

Si tratta, chiaramente, di una circostanza che non è emersa nel giudizio in commento.

La sopraelevazione in ambito condominiale i soggetti legittimati ed i suoi limiti

Sopraelevazione in contrasto con le leggi antisismiche: la concessione in sanatoria legittima l'opera?

La presenza di una concessione in sanatoria avente ad oggetto la sopraelevazione di un piano in un edificio, non legittima l'intervento, se lo stesso è stato realizzato in contrasto con la normativa anti sismica.

In tal caso, infatti, il provvedimento de quo viene rilasciato senza alcun giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione e non è in grado, quindi, di vincere la presunzione di pericolosità dell'opera "senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione (Sez. 2, n. 2115, 29/01/2018, Rv. 647154 - 01; conf. Cass. n. 10082/2013)".

Sentenza
Scarica Cass. 21 novembre 2023 n. 32281
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