Bisogna precisare che l'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) consente di sanare gli abusi edilizi alla duplice condizione che gli interventi realizzati senza titolo, o in difformità da esso, risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (c.d. requisito della doppia conformità).
Quanto sopra può valere anche per gli abusi edilizi realizzati in zona sismica?
Il problema è che il controllo esercitato dall'amministrazione competente per gli interventi in zone sismiche è di natura preventiva.
Del resto, ad esempio, dall'art. 93 del TU Edilizia - impone, a chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche, di darne "preavviso" scritto allo sportello unico, che a sua volta provvederà alla trasmissione al competente ufficio tecnico regionale.
Il successivo art. 94, si riferisce ad una "preventiva autorizzazione", evidenziando che la procedura deve essere inequivocabilmente completata prima dell'esecuzione dell'intervento, nel rispetto delle formalità richieste.
Una recente sentenza della Cassazione ha affrontato il tema della possibilità di sanatoria degli abusi edilizi realizzati in zona sismica.
La risposta della Cassazione (sentenza n. 2357 del 20 gennaio 2023)
La Cassazione ha confermato l'esclusione del requisito della "doppia conformità" - richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 del T.U. edilizia - nel caso di edificazioni realizzate in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica.
Quindi:
La risposta è che non può prescindersi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sismica ai fini della sanatoria delle opere abusivamente realizzate, in quanto mai può sanarsi un intervento che non rispetti la normativa sismica.