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Sono pesanti le conseguenze per l'amministratore che usa un verbale falso

Può accadere che l'amministratore di condominio attraverso raggiri tradisca la fiducia della collettività condominiale arrivando a commettere il reato di truffa.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
13 Ott, 2023

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

In merito all'imputazione per il reato di truffa, gli artifici e i raggiri possono anche non consistere in una particolare sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a realizzarli, qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi espediente subdolo, posto in essere per indurre taluno in errore.

Il comportamento dell'agente deve, poi, determinare l'induzione in errore della persona che ha il possesso della cosa, consistente nella positiva certezza da parte di costui dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste, con conseguente atto di disposizione patrimoniale, avente ad oggetto qualsiasi elemento patrimoniale.

Tale figura di reato può essere realizzata anche dall'amministratore di un condominio come dimostra la vicenda recentemente esaminata dalla Cassazione nella sentenza n. 40092 del 3 ottobre 2023.

Amministratore e conseguenze di un verbale falso. Fatto e decisione

Nei confronti di un ex amministratore di condominio venivano presentate una serie di querele (sia da dieci condomini, in persona dell'amministratore pro-tempore, nonché personalmente da alcuni proprietari di unità immobiliari) che contestavano al querelato condotte di truffa e appropriazione indebita commesse durante la gestione dei palazzi.

In particolare si contestava al querelato di aver utilizzato un falso verbale di assemblea straordinaria avente ad oggetto il conferimento all'amministratore dell'autorizzazione ad accedere a rapporti di conto corrente bancario e finanziamenti, così da ingannare l'istituto di credito in ordine alla volontà del condominio di assumere le obbligazioni connesse alla stipula di contratto di mutuo, con correlativo danno per l'istituto di credito conseguente all'indebita erogazione.

All'esito del dibattimento, il Tribunale dichiarava non doversi procedere in relazione ai reati di truffa perché estinti per prescrizione o per difetto di querela.

L'amministratore veniva assolto da nove imputazioni di cui all'art. 646 c.p., in relazione alle quali il P.M. non aveva depositato lista testi, perché il fatto non sussisteva.

Il Tribunale riconosceva, invece, la penale responsabilità dell'amministratore di condominio in relazione ai reati di cui all'art. 646 c.p. e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte di Appello confermava la decisione di primo grado.

L'amministratore ricorreva in cassazione contestando, tra l'altro, la motivazione della sentenza della Corte di Appello in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di truffa: in particolare sosteneva la mancanza di qualsiasi elemento, dal quale potersi desumere che il verbale mostrato ai condomini in dibattimento era stato utilizzato per chiedere alla banca un finanziamento non dovuto, né riteneva si potesse parlare di un suo profitto dall'erogazione di mutui a favore di terzi, così come dall'erogazione del mutuo nessun evento dannoso sarebbe derivato alla banca in quanto il denaro preso in prestito era stato restituito.

I giudici supremi hanno notato che, a fronte di una pronuncia di estinzione dei reati di truffa per intervenuta prescrizione, l'amministratore ha tentato di prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di Cassazione.

In ogni caso hanno evidenziato che la sentenza impugnata è da considerare immune da vizi logici o giuridici atteso che, sulla base della documentazione bancaria acquisita e delle dichiarazioni testimoniali dei condomini che hanno disconosciuto le firme apposte a verbale di assemblea e del funzionario di banca che si era occupato di istruire la pratica, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto gli elementi costitutivi del delitto di truffa negli artifici e raggiri dell'amministratore: in altre parole le truffe sono risultate certe ma i reati si sono prescritti.

In ogni caso i giudici supremi hanno ritenuto adeguatamente motivata la condanna per appropriazione indebita in quanto il finanziamento è stato concesso all'amministratore per i lavori di ristrutturazione e rifacimento degli immobili danneggiati dal sisma del 2012, ma le somme ottenute (utilizzate anche per finalità estranee all'oggetto del contratto di finanziamento come il pagamento dei suoi compensi) non sono state restituite all'atto della cessazione dell'incarico.

Contestazione del verbale, quando serve la querela di falso?

Responsabilità penale dell'amministratore per uso di verbali falsi

È stato affermato che l'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio (nel caso esaminato la Banca), sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno.

Alla luce di questo principio si può affermare che commette il reato di truffa l'amministratore di un condominio che riesce ad ottenere la disponibilità di un fido bancario per mezzo degli artifici e raggiri costituiti dall'esibizione di un verbale di assemblea condominiale portante le false firme del presidente e del segretario dell'assemblea; in tal caso il colpevole incassa la somma di denaro determinando all'amministrazione condominiale il danno dell'esposizione debitoria in favore dell'istituto bancario, destinatario della condotta fraudolenta (Cass. pen., Sez. II, 21/02/2008, n. 10085).

In quest'ottica è stato quindi precisato che nel caso in cui un amministratore condominiale, servendosi di un falso verbale, abbia ottenuto, per scopi propri, l'apertura di credito da una banca a favore del condominio, non si configura il reato di appropriazione indebita, ma solo il reato di truffa in quanto difetta in senso proprio l'elemento dell'impossessamento (Trib. Firenze 3 gennaio 2007, n. 3634).

In ogni caso il fido bancario ottenuto con verbali falsi prodotti dall'amministratore di condominio non legittima la banca ad ottenere la restituzione del capitale dal condominio (Giudice di Pace Bologna 6 luglio 2017, n. 2441).

Del resto, in tali ipotesi il contratto di apertura di credito viene stipulato da un falsus procurator in quanto l'amministratore del condominio è privo di poteri.

In caso di contratto stipulato dal falsus procurator, quindi, nessun effetto di detto contratto è destinato a prodursi nella sfera giuridica del falso rappresentato in mancanza della sua ratifica, che nel caso esaminato dalla sentenza in commento non è intervenuta.

Sentenza
Scarica Cass. Pen. 6 aprile 2023 n. 40092
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