In materia di contestazione dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica, la giurisprudenza è intervenuta in diverse occasioni al fine di fare chiarezza sull'onere della prova gravante sul somministrante e sul somministrato.
Il Tribunale di Napoli, con una recente sentenza n. 8660 del 11 ottobre 2024, ha richiamato i principi sanciti dalla costante giurisprudenza chiarendo che in mancanza di contestazione delle risultanze delle letture del contatore da parte del somministrato deve ritenersi operante la presunzione semplice di veridicità della rilevazione dei consumi.
Onere probatorio nella contestazione dei consumi di gas metano in condominio
Un condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per la somministrazione di gas metano da parte dell'opposta società venditrice di gas metano ed energia elettrica.
L'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, la propria estraneità ai fatti di causa, dal momento che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nei confronti di altro ente condominiale, la prescrizione dei crediti vantati, la non debenza delle somme eccedenti l'importo già saldato e la mancanza di prova del credito azionato. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio l'opposta società di somministrazione eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e con l'ausilio di CTU contabile.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto assolto l'onere, incombente sulla creditrice, di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo di pagamento, avendo l'opposta versato in atti il contratto e non essendo stata specificamente contestata dal condominio opponente l'effettiva esecuzione delle forniture oggetto di ingiunzione di pagamento.
Tuttavia, il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria ingiunta in considerazione di un credito riconosciuto dalla società creditrice in favore del condominio opponente. Il Giudice ha, pertanto, provveduto a scorporare il predetto credito dalla somma totale ingiunta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ed accoglimento parziale dell'opposizione.
Chiarimenti sull'onere della prova per il pagamento delle forniture di gas
Il creditore che agisca in giudizio per ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma non corrisposta, deve allegare e dimostrare l'esistenza della fonte del rapporto obbligatorio nonché allegare la circostanza dell'inadempimento del debitore spettando, invece, a quest'ultimo provare l'avvenuto adempimento.
In tal senso, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (ex plurimis Cass. n. 13685/2019; 826/2015).
Nella specifica ipotesi di contratto di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, il somministrato ha il diritto di contestare il valore delle fatture allegando un malfunzionamento del contatore alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui le risultanze delle letture non sono prova assoluta dei consumi effettuati costituendo una presunzione semplice di veridicità.
La giurisprudenza ha più volte fatto chiarezza sull'onere della prova in materia di contestazione dei consumi di acqua e dei servizi ad essa assimilati elaborando il principio per cui "in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (Cass. n. 15340/2024; Cass. n. 28984/2023; Cass. n. 23699/2016).
In mancanza di contestazione da parte del somministrato delle risultanze delle letture del contatore, come nel caso di specie, opera la presunzione di veridicità invocata dalla giurisprudenza.
Nel caso di specie, essendosi limitato il condominio somministrato a contestare la rilevanza probatoria delle fatture senza contestare specificamente l'effettiva esecuzione delle forniture oggetto di richiesta di pagamento, il Tribunale ha ritenuto provata l'erogazione di fornitura di gas metano in favore del condominio.