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Società di servizi di pulizia e guardiania creditrice nei confronti del Condominio. La prova del credito ed i requisiti della “ricognizione di debito”

La proposta di soluzione transattiva fatta dall'amministratore ai condòmini non costituisce ricognizione di debito.
Avv. Eliana Messineo 
Apr 4, 2023

In caso di accertamento di un diritto di credito in via giudiziale, l'attore che chieda la condanna al pagamento delle prestazioni effettuate, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo il concreto adempimento delle proprie prestazioni, ma, ancor prima, il titolo da cui derivi l'obbligo del debitore alla controprestazione.

In presenza di una ricognizione di debito, ossia di un atto con il quale un soggetto riconosce di essere debitore nei confronti di un altro soggetto in relazione a una determinata somma, il creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale.

Trattasi, in particolare, di una promessa unilaterale del debitore che esonera il creditore dal dimostrare l'esistenza del credito quando richiede l'esecuzione della prestazione, producendo l'inversione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. circa l'esistenza dell'obbligazione sottostante.

Tuttavia, perché possa parlarsi di "ricognizione di debito" occorre che tale dichiarazione rivesta i requisiti previsti dall'art. 1988 c.c.

Giova allora chiedersi, se la proposta di soluzione transattiva fatta dall'amministratore ai condòmini costituisca "ricognizione di debito" agli effetti della suddetta proposizione normativa.

La risposta è negativa, come spiegato da una recente sentenza del Tribunale di Roma, n. 4330 del 16 marzo 2023, che chiarisce alcuni aspetti fondamentali perché possa validamente parlarsi di "ricognizione di debito".

La prova del credito ed i requisiti della "ricognizione di debito". Fatto e decisione

Una società di servizi di pulizia e guardiania chiedeva la condanna del Condominio al pagamento della somma dovuta da quest'ultimo per i servizi, in suo favore erogati, inerenti alla pulizia, portierato, sorveglianza e manutenzione dello stabile condominiale.

La società attrice allegava, con l'atto di citazione, quale prova del proprio credito fatture insolute e, nel corso del giudizio, un bonifico ricevuto dal Condominio, nonché, quale documento sopravvenuto (e per questo ammesso dal Giudice) una missiva nella quale l'amministratore del Condominio rappresentava ai condomini la possibilità di un accordo transattivo con la società creditrice per il rientro delle somme reclamate come dovute per gli anni pregressi, accettate a saldo e stralcio.

L'attrice invocava la suddetta dichiarazione dell'amministratore quale ricognizione di debito.

Il Tribunale rigettava le domande attoree in quanto non provate, considerato che:

  • le fatture insolute, non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva esistenza del credito vantato (né tantomeno l'esistenza del rapporto sottostante), in assenza di altre prove a sostegno della richiesta creditoria, avendo il valore di indizi e non di piena prova (Cass. n. 9542/2018);
  • l'acconto corrisposto non poteva costituire valida prova in favore dell'attore, in assenza di specifica causale, ben potendo una somma di danaro essere corrisposta, per varie cause;
  • il documento prodotto quale dichiarazione dell'amministratore per una proposta transattiva, invocato dalla società attrice quale "ricognizione di debito", non rivestiva i requisiti richiesti dall'art. 1988 c.c.

Requisiti per la validità della ricognizione di debito

L'art. 1988 c.c. stabilisce che "la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria".

I requisiti richiesti dalla norma, pertanto, sono:

  • Una dichiarazione fatta dal debitore indirizzata al creditore;
  • L'esonero dall'onere di provare il rapporto fondamentale vale solo per il soggetto al quale la dichiarazione è indirizzata.

Nel caso di specie, la dichiarazione invocata quale dichiarazione di debito era proveniente da un soggetto (l'amministratore) terzo rispetto al rapporto tra presunto creditore (società di servizi di pulizia e guiardiania) e presunto debitore (il Condominio), non essendo l'amministratore il debitore nei confronti della società creditrice e non avendo lo stesso il potere di disporre validamente dei diritti dei condòmini, in mancanza di una apposita delibera assembleare rappresentativa della volontà dei condòmini.

Non solo, ma non essendo la dichiarazione indirizzata al presunto creditore (bensì ai condòmini) non poteva assurgere a "ricognizione di debito" quale dichiarazione unilaterale recettizia che "esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della "causa debendi" (Cass. n. 26334/2016)".

Sentenza
Scarica Trib. Roma 16 marzo 2023 n. 4330
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