L'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha individuato nel 16 marzo il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente ai fini della 2 dichiarazione precompilata, ivi comprese le comunicazioni effettuate dai soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Gli amministratori di condominio hanno manifestato l'esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata; del resto le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sono variate rispetto a quelle dell'anno precedente, aggiornate sulla scia delle modifiche normative che hanno interessato il Superbonus e le modalità alternative di fruizione dell'agevolazione rispetto alla detrazione da operare nella dichiarazione dei redditi (articoli 119 e 121 del decreto "Rilancio"), cioè lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Alla luce di quanto sopra con provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, vengono prorogati al 7 aprile 2022, esclusivamente con riferimento ai dati relativi all'anno 2021, i termini previsti per la trasmissione della comunicazione relativa alle detrazioni per i bonus edilizi, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.