Il bonus per l'acquisto di una casa antisismica, o di un immobile produttivo antisismico (Sismabonus acquisto) è riconosciuto nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 agli acquirenti di una unità immobiliare abitativa situata in un edificio demolito e ricostruito in chiave antisismica.
L'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2024.
Pur mutuando le regole applicative del ''sismabonus'', il bonus per l'acquisto di una casa antisismica si differenzia da quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiore), entro l'importo massimo di 96.000 euro.
Ai fini della detrazione è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni siano rilasciate "all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo".
Tenendo conto di quanto sopra, con nella risoluzione n. 14/E dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione
- non rileva la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate nella categoria F/3 (unità in corso di costruzione).
In ogni caso l'Agenzia ha precisato che, anche per questa specifica detrazione è prevista la deroga al blocco generalizzato delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito in alternativa alla detrazione (articolo 2 comma 3 lettera c) del Dl n. 11/2023).
Quindi è possibile continuare a esercitare le opzioni, a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (circolare n. 27/E/2023).