La simulazione è l'istituto mediante il quale due soggetti pongono in essere un contratto, o in genere un negozio giuridico, con l'accordo che il medesimo non produca alcun effetto tra le parti (ex art. 1414 c.c.).
La simulazione assoluta ricorre quando le parti concludono un contratto, ma dichiarano di non volerne alcun effetto.
Si parla, invece, di simulazione relativa quando le parti stipulano un contratto diverso da quello che vogliono realmente per cui si hanno due contratti: il contratto simulato, che è quello destinato solo ad apparire all'esterno, e il contratto dissimulato, che è quello realmente voluto dalle parti.
La simulazione relativa si distingue in: simulazione relativa oggettiva ossia quella che investe il contenuto del contratto; simulazione relativa soggettiva ossia quella che interessa i soggetti della fattispecie negoziale (interposizione fittizia di persona).
Nel caso della simulazione assoluta, che è quella su cui ci soffermeremo nella presente disamina, le parti oltre al contratto simulato stipulano una controdichiarazione per stabilire che quel contratto intercorso tra loro non ha alcun effetto.
Un tipico esempio è quello della compravendita simulata per sottrarre l'immobile alle possibili azioni esecutive dei creditori.
Il problema che si pone in questo caso è: come fa il creditore o il terzo a provare la simulazione non essendo in grado di procurarsi la controdichiarazione che normalmente è in possesso delle sole parti contraenti?
Una recente sentenza, n. 286 del 17 marzo 2022, resa dalla Corte d'Appello di Genova ci aiuta a rispondere al quesito.
Prima di scendere nel merito della vertenza in esame, è necessario analizzare la normativa in tema di onere della prova della simulazione nonché richiamare i principi giurisprudenziali in materia. Procediamo, quindi, con ordine.
Prova della simulazione: il riferimento normativo
In tema di prova della simulazione, l'art. 1417 c.c. stabilisce che: "la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti".
Dal tenore letterale dell'art. 1417 c.c. si evince chiaramente una distinzione, sotto il profilo dell'onere della prova, a seconda che il soggetto interessato a dimostrare la simulazione sia un contraente oppure un terzo (senza alcuna distinzione tra simulazione assoluta e simulazione relativa).
Segnatamente, mentre per le parti contraenti - contrariamente ai limiti probatori stabiliti dall'art. 2722 c.c. secondo cui la prova per testimoni non è ammessa se è ha per oggetto patti contrari al contenuto di un documento - è prevista un'unica deroga per cui la prova testimoniale è ammissibile solo nel caso in cui si debba far valere l'illiceità del contratto dissimulato; per i terzi o creditori, la prova per testimoni per far valere la simulazione è ammessa senza limiti.
La ratio dell'art. 1417 c.c. che prevede un regime probatorio più favorevole per i terzi rispetto alle parti contraenti si giustifica con il fatto che i terzi e i creditori non sono in grado di procurarsi una prova scritta della simulazione.
Può, dunque, il terzo creditore provare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del debitore mediante presunzioni? Quali sono i requisiti necessari per configurare le presunzioni?
Simulazione assoluta, prova per presunzioni e principio giurisprudenziale
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Tale è la nozione di "presunzione", data dall'art. 2727 c.c. il quale distingue tra presunzioni: legali e semplici.
Le presunzioni legali sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto e possono dividersi in due categorie: assolute e relative a seconda che non ammettano o ammettano prova contraria. Le presunzioni semplici sono quelle ricavate non dalla legge, ma dal giudice.
Le presunzioni semplici, sulle quali ci soffermeremo nella presente disamina, sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni. È quanto stabilito dall'art. 2729 c.c.
Dal combinato disposto dell'art. 1417 e 2729 c.c. deriva che - essendo ammessa senza limiti la prova per testimoni per provare la simulazione quando la domanda è proposta da creditori o da terzi - è ammessa anche la prova per presunzioni.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con il seguente principio di diritto: "Ove la domanda di simulazione sia proposta da creditori o da terzi, l'art. 1417 c.c. consente, com'è noto, la prova per testimoni e dunque quella per presunzioni (art. 2727 e 2729 c.c.) senza limiti.
La ratio di tale norma è quella che terzi e creditori non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione, che normalmente è in possesso delle sole parti contraenti, e ciò giustifica la possibilità per essi, e solo per essi di ricorrere alla prova testimoniale o indiziaria" (Cass. n. 24696/2018).
La Cassazione, con la suddetta sentenza, ha chiarito altresì cosa debba intendersi per "presunzione grave, precisa e concordante". L'interpretazione fornita dalla Corte può essere riassunta brevemente nei punti che seguono:
- Certezza dei fatti posti a fondamento della prova presuntiva e logicità della deduzione con la quale il giudice ricava la seconda dai primi;
- Il giudice deve ricostruire i fatti escludendo quelli incerti circoscrivendo così il materiale probatorio utilizzabile; successivamente, deve valutare gli indizi raccolti in maniera congiunta per accertare se siano concordanti tra loro e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva;
- È sufficiente che il fatto ignorato sia una conseguenza probabile (senza che sia necessario che sia una conseguenza univoca o ineluttabile) del fatto noto.
La Cassazione ha poi chiarito quale sia l'onere della prova gravante sul convenuto nei confronti del quale si invoca la simulazione: questi deve provare il pagamento del prezzo della compravendita non essendo sufficiente la dichiarazione relativa al versamento del prezzo seppur contenuta nel rogito notarile (cfr. tra le tante, Cass. n. 536/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 22057/2019)
Caso di simulazione assoluta nella compravendita: analisi della sentenza
Alla luce dei sopra riportati principi giurisprudenziali, la Corte d'Appello di Genova ha ritenuto provata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con il quale la società debitrice del Condominio si era spossessata dell'immobile per sottrarlo all'esecuzione forzata.
Vediamo cosa è accaduto nella vicenda portata al vaglio della Corte d'Appello di Genova.
Un Condominio chiedeva accertarsi la simulazione assoluta dell'atto di compravendita con cui una società - nei confronti della quale andava creditore - aveva ceduto al figlio un immobile. A fondamento della domanda il Condominio aveva dedotto di essere creditore della società in forza di un'ordinanza del Tribunale con cui la convenuta era stata condannata al pagamento di una cospicua somma a titolo di risarcimento danni, manifestatisi nei box venduti dalla società (ed oggetto di condominio) conseguenti ad infiltrazioni d'acqua e perdite dal soffitto talmente gravi da rendere inutilizzabili allo scopo le autorimesse.
Sulla base del detto provvedimento di condanna, il Condominio aveva esperito azione esecutiva che aveva avuto esito negativo essendo risultato dalle ricerche dei beni da pignorare: immobili della società debitrice gravati da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli nonché un immobile venduto dall'amministratore unico della società debitrice al proprio figlio.
Tale vendita aveva fatto ritenere al Condominio che fosse simulata al solo fine di sottrarre il bene dall'aggressione dei creditori.
Esperita l'azione di accertamento della simulazione con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Savona lo accoglieva ritenendo gli indizi forniti dal Condominio per far valere la simulazione della compravendita, gravi, precisi e concordanti. Erano state, infatti, dimostrate le seguenti presunzioni:
- Che prima della stipula del contratto di compravendita, le infiltrazioni d'acqua (evento dal quale era scaturito il risarcimento dei danni a favore del Condominio creditore) fossero state denunciate al venditore (debitore del Condominio) per cui era prevedibile che quest'ultimo sarebbe stato chiamato a rispondere dei danni provocati; sussistenza di una "causa simulandi";
- Non era contestato, oltre ad essere dimostrato, il rapporto di parentela tra l'amministratore della società (debitore) e l'acquirente (padre e figlio); sussistenza delle condizioni ideali per cui l'uno potesse fare affidamento sull'altro per celare al meglio la simulazione;
- Non era contestato che l'acquirente al momento della vendita fosse studente e quindi sprovvisto di redditi; presunzione relativa al mancato pagamento del prezzo;
- Non era contestato, e si evinceva dal carteggio prodotto dal Condominio, che non vi fosse stato tra i contraenti della compravendita simulata un effettivo scambio di denaro; mancanza di prova il cui onere grava sul convenuto.
Il Giudice di prime cure aveva, dunque, utilizzato come elementi indiziari della simulazione:
- la sussistenza di ragioni creditorie che potessero costituire valida ragione per spossessarsi fittiziamente di un bene da sottrarre all'esecuzione forzata; ragioni creditorie di cui il convenuto era venuto a conoscenza già con la denuncia da parte del Condominio dei danni derivanti dalle infiltrazioni;
- la circostanza, provata, che l'acquirente della compravendita fosse studente privo di redditi e dunque potenzialmente non nella disponibilità di mezzi necessari all'acquisto a titolo oneroso;
- la mancata prova del passaggio effettivo di denaro tra le parti contraenti.
La Corte d'Appello di Genova, chiamata a decidere sull'appello interposto dalla convenuta (società debitrice del Condominio e parte contraente venditrice, in persona dell'amministratore unico, della compravendita simulata) lo ha rigettato, confermando la sentenza di primo grado.
I Giudici del gravame, infatti, richiamando la normativa in materia ed i principi giurisprudenziali, sopra riprodotti, hanno ritenuto gli elementi indiziari raccolti in primo grado, presunzioni gravi, precise e concordanti dell'effettiva simulazione del contratto di compravendita al solo scopo di salvare l'immobile dall'aggressione del creditore Condominio.