La giurisprudenza riconosce il diritto di installare antenne, incluse quelle amatoriali, come un principio costituzionale. Si ritiene che la capacità del radioamatore di installare un'antenna ricetrasmittente sia un diritto soggettivo assoluto e intangibile, simile alla libertà di espressione.
Tale installazione, se non pregiudica il libero uso della proprietà altrui o non esclude gli altri condomini dall'utilizzare tetto o lastrico comune per un uso analogo non può essere ostacolata dagli altri condomini.
Riguardo a tale questione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Foggia (sentenza n. 170 del 24 gennaio 2025).
Diritti e obblighi per l'installazione di antenne da radioamatore nei condomini
Un condomino-radioamatore, iscritto all'Associazione del Vigili del Fuoco in congedo e con regolare "patente" rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, nonché "Licenza per l'esercizio di stazione di radioamatore", rilasciata dal medesimo Ministero, voleva installare sul terrazzo condominiale un'antenna da radioamatore.
Il condominio si opponeva a tale iniziativa; di conseguenza, il radioamatore presentava un ricorso d'urgenza al Tribunale ex art. 700 c.p.c., chiedendo e ottenendo un'ordinanza del giudice che obbligava il convenuto a consentire l'accesso alla copertura comune per installare l'antenna, comprensiva degli ancoraggi e del passaggio dei cavi per la ricezione sulle parti comuni.
Successivamente il radioamatore si vedeva costretto a citare dinanzi al Tribunale il condominio per far accertare e dichiarare definitivamente la legittimità del mantenimento dell'antenna sulla copertura.
L'attore evidenziava che il diritto di installare l'antenna, necessaria al funzionamento dell'apparecchiatura radio ricetrasmittente, è un diritto soggettivo perfetto in capo al soggetto autorizzato, il quale si impone sugli altri condomini tenuti ex lege a rispettarlo.
Lo stesso radioamatore sosteneva che l'unico limite, in base all'art. 1102 co. 1 c.c. e alla normativa speciale in materia, è di non mutare la destinazione d'uso delle parti comuni dove vengono appoggiati gli apparati, di non arrecare danno alle medesime parti comuni o alla proprietà dei singoli condomini, e di non impedire l'uso paritario delle parti comuni agli altri condomini. Il condominio non si costituiva in giudizio. Il Tribunale dava pienamente ragione al radioamatore.
Il giudicante ha messo in rilievo che, già la legge 6 maggio 1940, n. 554, concernente la disciplina dell'uso degli "aerei esterni" per audizioni radiofoniche, all'art. 1 stabiliva che "I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi", con il solo limite (art. 2, co. 2) di non impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né ovviamente arrecare danni alla proprietà comune o altrui, salvo solo semmai l'onere di preventivo avviso ai condomini. Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per parte sua, aveva sostanzialmente ribadito tali previsioni in particolare all'art. 231. Tale normativa è confluita nel D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede, a testimonianza della rilevanza del diritto, che negli impianti di reti di comunicazione elettronica, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre o altre aperture praticabili. Inoltre, i proprietari non possono opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, né al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto. L'art. 209 (tuttora del medesimo tenore anche dopo le ultime modifiche) dispone poi più specificamente che: "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi …".
Normative e limiti sull'installazione di antenne radioamatoriali
Secondo una decisione risalente nel tempo i comproprietari o coabitanti di un fabbricato hanno il dovere di non opporsi all'installazione di un'antenna ricetrasmittente da parte di un altro comproprietario o coabitante, qualora quest'ultimo sia un radioamatore in possesso della necessaria autorizzazione amministrativa. Questo è valido nei limiti in cui l'installazione non comporti una menomazione significativa dei diritti degli altri comproprietari o coabitanti, né limiti la loro possibilità di procedere a una installazione analoga.
Per questa decisione il dovere di non opporsi all'installazione delle antenne radiotelevisive non deriva da un diritto dell'installatore sancito dalla normativa di settore, ma da una facoltà compresa nel diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero e alla ricezione del pensiero altrui, garantito dall'art. 21 della Costituzione.
Pertanto, lo stesso dovere e la stessa facoltà vanno riconosciuti anche per le antenne da radioamatore (Cass. civ., sez. II, 16/12/1983, n. 7418).
Il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne destinate alla ricezione di servizi radioamatoriali è subordinato all'impossibilità per il radioamatore di utilizzare spazi propri: in caso contrario, altrimenti, sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell'immobile gravato, considerato che il diritto all'installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l'antenna (Cass. civ., sez. II, 21/04/2009, n. 9427).
Naturalmente, l'onere di provare - se del caso anche con una perizia - che non è possibile utilizzare uno spazio proprio o condominiale per l'installazione dell'antenna in questione, grava sul condomino che intenda effettuarla.