Anche l'amministratore in prorogatio può essere revocato giudizialmente in caso di gravi irregolarità. Permane infatti l'interesse dei condòmini a evitare che quest'ultimo possa essere nuovamente nominato dall'assemblea, tenuto conto del fatto che in base all'art. 1129 c.c. soltanto in caso di revoca giudiziale è vietato ai condòmini di nominare lo stesso amministratore.
Questa la motivazione con cui la Corte di Appello di Palermo, con decreto del 17 maggio 2023, ha confermato la decisione con cui il Tribunale della medesima città aveva accolto il ricorso presentato da alcuni condòmini per l'allontanamento del proprio amministratore, nonostante quest'ultimo avesse eccepito l'inammissibilità di tale richiesta, perché al tempo delle denunciate irregolarità si trovava in regime di prorogatio, essendo il suo mandato già scaduto.
Revoca giudiziale dell'amministratore in prorogatio per gravi irregolarità
Nella specie il Tribunale di Palermo aveva accolto il ricorso volto alla revoca giudiziale dell'amministratore condominiale, reo di non avere convocato l'assemblea per l'approvazione del rendiconto - e dunque per la verifica del suo mandato - per tre gestioni consecutive, dal 2019 al 2021. Nel merito l'amministratore si era difeso sostenendo che tale periodo era coinciso con il diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e aveva richiamato la normativa speciale che aveva sospeso i termini di legge per la presentazione del rendiconto all'assemblea.
Sul punto il Tribunale aveva però evidenziato che la predetta sospensione poteva essere utilmente invocata soltanto per i consuntivi delle gestioni 2020 e 2021 e non anche per la gestione 2019. La Corte di appello ha quindi evidenziato come il predetto obbligo si fondi sulla necessità di rendere conto del mandato espletato, permettendo ai condòmini di ricevere una puntuale e ciclica informazione sulla gestione dell'amministratore e di chiedere spiegazioni e chiarimenti al medesimo, oltre che di presentare obiezioni e osservazioni.
L'inadempimento di quest'obbligo impedisce quindi all'assemblea di esercitare i suoi poteri di controllo e di verifica, pregiudicando il diritto dei singoli condòmini a una gestione corretta e trasparente del bene comune.
Ma, come anticipato, l'amministratore, nel costituirsi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, essendo lo stesso in regime di regime di prorogatio. La Corte di appello di Palermo, pur dimostrandosi consapevole della eterogeneità degli orientamenti di merito in materia, ha spiegato che la cessazione dell'incarico dell'amministratore non fa venir meno l'interesse dei condòmini a ottenere una pronuncia di merito sulla revoca giudiziale, perché l'eventuale accoglimento del ricorso comporta la risoluzione del contratto di mandato per grave inadempimento del mandatario, dovendosi ricordare che solo in caso di revoca giudiziale è vietato all'assemblea di nominare nuovamente l'amministratore revocato, come disposto dal comma 13 dell'art. 1129 c.c. Secondo i giudici di appello, quindi, a valle di un rapporto formalmente cessato, può persistere l'interesse dei condòmini a far prevalere l'accertamento giudiziale dei gravi inadempimenti dell'amministratore prorogato e a vedere realizzata l'istanza di revoca, sì da prevenire condotte potenzialmente elusive da parte dell'ex amministratore o dei condòmini di maggioranza.
La giurisprudenza sulla revoca dell'amministratore in prorogatio: un dibattito aperto
Le decisioni del Tribunale e della Corte di Appello di Palermo si inseriscono nel "dibattito" in corso da qualche anno nella giurisprudenza di merito in ordine alla configurabilità di una revoca giudiziale di un amministratore ormai cessato dal suo incarico ma ancora alla guida del condominio, in quanto in regime di c.d. prorogatio.
L'istituto della prorogatio imperii è stato introdotto dalla giurisprudenza per ovviare a quelle situazioni di stallo della gestione derivanti dalla cessazione dalla carica di un amministratore senza la nomina del suo successore da parte dell'assemblea.
Ci sarebbe da chiedersi però se questo istituto esista realmente tuttora o debba ritenersi definitivamente superato dal principio del rinnovo annuale automatico del mandato che, almeno secondo una parte della giurisprudenza, sarebbe stato introdotto dal comma 10 del nuovo art. 1129 c.c. post riforma.
In ogni caso le predette decisioni, che sicuramente apportano un nuovo spunto motivazionale a sostegno dell'ammissibilità della revoca giudiziale anche nei confronti di un amministratore in prorogatio, si trovano in buona compagnia.
Basti ricordare che in questi ultimi anni si sono espressi in termini positivi la Corte di Appello di Bari (2019), la Corte di Appello di Firenze (2021) e il Tribunale di Catanzaro (2022).
Di segno contrario, ossia a favore dell'inammissibilità della revoca giudiziale in casi del genere, si sono invece pronunciati il Tribunale di Foggia (2020), la Corte di Appello di Lecce (2022) e il Tribunale di Como (2022).