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Sgretolamento di uno scalino: caduta certa dalle scale e inevitabile condanna del condominio

L'onere di diligenza gravante sull'condomino non può estendersi fino all'astensione dall'utilizzo delle scale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
14 Gen, 2025

In caso di danni derivanti da un cedimento di una parte comune non è raro che un condomino si rivolga all'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento della responsabilità del condominio e la conseguente condanna al risarcimento del danno subito. Tale situazione si verifica certamente in relazione agli infortuni legati alle scale condominiali.

Quest'ultime devono essere conformi agli standard di sicurezza, che includono la presenza di ringhiere, una pavimentazione antiscivolo, un'adeguata illuminazione, l'assenza di ostacoli e una costante manutenzione idonea a scongiurare incidenti.

Spesso è proprio l'assenza di interventi di manutenzione che crea situazioni insidiose per la collettività condominiale. Se la caduta è dovuta a condizioni pericolose non segnalate o a una manutenzione inadeguata, il condominio potrebbe essere ritenuto responsabile per il danno subito dal condomino, anche se quest'ultimo avesse una certa conoscenza del luogo.

In altre parole, la responsabilità può ricadere sul condominio se non sono stati adottati provvedimenti per garantire la sicurezza, nonostante la conoscenza del luogo da parte del condomino.

A questo riguardo, è importante menzionare una recente decisione del Tribunale di Napoli (sentenza del 31 ottobre 2024, n. 9370).

Caduta dalle scale: responsabilità del condominio per inadeguata manutenzione

La vicenda prendeva l'avvio quando un condomino alle ore 10.30 circa, all'interno del fabbricato di cui era condomino, mentre scendeva le scale, cadeva al suolo a causa della rottura imprevista, nè prevedibile, di uno dei gradini, riportando lesioni personali.

L'infortunato citava in giudizio il condominio chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'incidente descritto.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la propria responsabilità per l'evento, sostenendo invece che la causa dell'incidente fosse da attribuire esclusivamente alla colpa del danneggiato.

Il condominio, poi, otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, affinché, in caso di soccombenza, lo manlevasse dall'obbligo risarcitorio.

La terza chiamata si costituiva e chiedeva la reiezione della stessa o, in subordine, la condanna nei limiti della polizza assicurativa, al netto della franchigia contrattualmente stabilita.

Il Tribunale ha dato ragione al condomino. Lo stesso giudice ha notato che "l'effettivo verificarsi del fatto storico" è stato dimostrato, in primo luogo, mediante le dichiarazioni dei due testi escussi in sede di istruttoria (moglie dell'attore e figlio dell'attore).

Il giudicante infatti ha evidenziato che l'attendibilità e la credibilità dei testimoni non è stata compromessa dal vincolo di parentela con l'attore, in quanto le loro dichiarazioni sono risultate circostanziate, concordanti tra loro e coerenti con quanto esposto dall'attore nell'atto di citazione.

È risultato altresì rilevante il verbale del Pronto Soccorso dell'ospedale, dove l'attore si è recato il giorno successivo all'incidente a causa della persistenza del dolore, dal quale emerge un infortunio coerente con l'evento lesivo.

D'altro canto, come ha sottolineato il Tribunale, lo stato dei luoghi, così come descritto dai testi, ha trovato riscontro anche nei rilievi fotografici prodotti dall'attore, mentre la relazione peritale del C.T.U. ha confermato la sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento.

Accertata la dinamica del sinistro, il giudice partenopeo ha dichiarato la responsabilità del condominio convenuto il quale, pertanto, è stato condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dall'attore.

È importante sottolineare che, secondo il Tribunale, non può parlarsi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c., poiché l'onere di diligenza gravante sull'utente del bene comune non può estendersi fino a imporre l'obbligo di astensione dal suo utilizzo, che sarebbe stata l'unica condotta in grado di prevenire l'evento.

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice, non è emersa alcuna franchigia o scoperto relativamente alla responsabilità civile verso i terzi. Pertanto, la compagnia assicuratrice è stata condannata a tenere indenne il condominio da quanto quest'ultimo è tenuto a pagare nei confronti dell'attore, non solo a titolo di risarcimento del danno, ma anche per le spese legali.

Responsabilità del condominio: nesso causale e prova del fortuito

La responsabilità del condominio-custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno, la cui prova è fornita dal danneggiato mediante la dimostrazione delle condizioni potenzialmente lesive possedute dalla cosa, da valutarsi alla stregua della normale utilizzazione di essa; la responsabilità è perciò esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima; nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione. (Trib Torre Annunziata 5 novembre 2024, n. 9432).

In altre parole per escludere la responsabilità del custode il giudice del merito deve compiere "un duplice accertamento": 1) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; 2) che quella condotta non fosse prevedibile. Tale accertamento è imprescindibile, non potendo il giudice limitarsi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima (Cass. civ., sez. III, 17/02/2023, n. 5116).

Nella vicenda esaminata il condominio non ha fornito prova che l'attore abbia adottato una condotta anomala o, comunque, negligente nell'utilizzo della scala condominiale. In ogni caso non vi è dubbio che la rottura del grandino al passaggio dell'attore, imputabile all'omessa manutenzione delle scale condominiali, sia qualificabile come fattore di pericolo non fortuito, imputabile al solo condominio, unico soggetto responsabile della vigilanza e della manutenzione del bene comune.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli 31 ottobre 2024 n. 9370
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