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Servizio di pulizia condominiale: va pagato anche se si disconosce il contratto

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, ove sia chiaro che la parte intende valersi del documento.
Avv. Mariano Acquaviva Avv. Mariano Acquaviva 

Il condominio, tramite il proprio amministratore, può impegnarsi contrattualmente assumendo dipendenti (è il caso del portiere, ad esempio) oppure conferendo incarichi per l'espletamento di determinate mansioni: si pensi all'appalto a favore della ditta incaricata di eseguire certi lavori.

Con riferimento alla manutenzione del verde e alla pulizia dell'edificio si è recentemente espressa la Corte d'Appello di Salerno (sent. n. 1638 del 2 dicembre 2022) a proposito di presunte retribuzioni non versate.

Nel caso di specie, la curia salernitana ha stabilito il principio secondo cui il servizio di pulizia condominiale va pagato anche se si disconosce il contratto purché, a fronte di tale disconoscimento, sia stato prodotto il contratto in originale dal quale si evince il conferimento dell'incarico al proprio dipendente. Approfondiamo la vicenda.

Servizio di pulizia condominiale: la controversia

L'incaricato della pulizia del condominio e della cura del verde comune conveniva in giudizio il condominio asserendo di non essere stato correttamente retribuito.

Il contratto con cui gli era stato originariamente conferito l'incarico, infatti, prevedeva un tacito rinnovo di biennio in biennio, con diritto alla corresponsione dell'emolumento adeguato alle variazioni Istat intervenute negli anni.

Ciò non era avvenuto, con la conseguenza che il lavoratore riteneva di vantare un credito (per mancato adeguamento della busta paga) di quasi 20mila euro.

Il disconoscimento del contratto

Si costituiva il condominio convenuto disconoscendo la scrittura e/o sottoscrizione che avrebbe apposto l'amministratore p.t., evidenziando le palesi difformità ravvisabili tra i timbri del condominio presenti sul documento.

La decisione in primo grado

Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda attorea accogliendo invece le ragioni della compagine. Il giudice di prime cure riteneva che il condominio avesse disconosciuto tempestivamente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il contratto prodotto in copia dall'attore, il quale a sua volta non aveva formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. al fine di accertarne la veridicità.

Le ragioni dell'appello

Avverso la sentenza sfavorevole promuoveva appello il lavoratore, il quale rappresentava innanzitutto come il condominio gli avesse sempre corrisposto i pagamenti, ad eccezione della rivalutazione Istat dovuta per contratto, per la quale agiva in giudizio.

Il rapporto di lavoro, quindi, non poteva essere disconosciuto semplicemente negando la sottoscrizione dell'accordo. A tal proposito, l'appellante rilevava come, a fronte del disconoscimento operato dal condominio, avesse ritualmente prodotto il contratto in originale, avverso il quale la compagine nulla aveva eccepito.

Disconoscimento del contratto: la sentenza in appello

La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1638 del 2 dicembre 2022, ha accolto il gravame proposto dall'impugnante.

Secondo il giudice campano, il condominio nel costituirsi ha contestato sia la conformità della copia all'ordinale che la sottoscrizione ed il timbro apposto in calce al contratto.

Quanto al disconoscimento della conformità della copia all'originale, è necessario precisare che «il disconoscimento della conformità della copia all'originale non contempla l'inutilizzabilità del documento in difetto di istanza di verificazione, potendo il giudice accertarne la conformità anche aliunde, ricorrendo ad altre prove, anche presuntive» (Cass., 13.09.2021, n. 24634).

Quanto al disconoscimento della sottoscrizione e del timbro apposto in calce al contratto deve osservarsi che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, «l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita (allo stesso modo di quando si agisca per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove), nel caso in cui gli elementi acquisiti e/o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia in merito» (Cass., 26.08.2021, n. 23457).

L'attore aveva prodotto in atti tempestivamente l'originale del contratto di appalto, dimostrando chiaramente di volersene avvalere, al fine di dimostrare l'infondatezza delle contestazioni di controparte e, nella specie, del disconoscimento.

Come detto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'istanza di verificazione può anche essere implicita e che in ogni caso deve essere inequivoca: ed infatti, «la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l'istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti, ossia entro il termine entro il quale è possibile la produzione del documento» (Cass., ordinanza 6 luglio 2018, n. 17902).

Tanto è avvenuto nel caso di specie, ove l'appellante ha voluto produrre l'originale del contratto proprio per smentire il disconoscimento della copia effettuato da controparte.

Ad abundantiam, la sottoscrizione sull'originale veniva riconosciuta, in fase istruttoria, dall'allora amministratore p.t.

Secondo la Corte d'Appello di Salerno, deve dunque ritenersi che implicitamente l'attore abbia proposto l'istanza di verificazione, che abbia inequivocamente affermato di volersi avvalere del documento e che, comunque, esso sia stato riconosciuto così rendendo superfluo qualsivoglia accertamento di carattere grafologico relativamente all'apocrifia della sottoscrizione o del timbro.

Il documento, cioè il contratto con cui il condominio ha conferito l'incarico all'appellante, è dunque utilizzabile. Quanto appena detto consente anche di superare il disconoscimento della conformità della copia all'originale, atteso che la tempestiva produzione dell'originale in uno agli altri elementi evidenziati consentono di affermare l'insussistenza della pretesa difformità.

Sentenza
Scarica App. Salerno 2 dicembre 2022 n. 1638
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