Una recente sentenza del Tribunale di Cuneo (n. 748 del 19.08.2022) respinge la pretesa creditoria della società di gestione dell'acquedotto, per mancanza del contratto e della prova dell'effettuazione del servizio.
Prova del contratto e responsabilità del creditore nel servizio di acquedotto
Il caso in esame trae origine dalla citazione in giudizio di un condominio, da parte della società che aveva fornito il servizio di acquedotto per quasi cinque anni. Quest'ultima chiedeva il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della vasca di stoccaggio, analisi dell'acqua di raccolta e conservazione della rete di distribuzione dell'acqua, a titolo di corrispettivo o in subordine, a titolo di indennizzo.
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda della società, perché questa non avrebbe assolto all'onere probatorio. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, scrive il Giudice, opera il disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. coordinato con l'art. 115 c.p.c. e con il principio di vicinanza della prova.
In pratica, in base a queste norme, incombe sul creditore l'onere di allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento, mentre spetta al debitore allegare e provare l'adempimento o eventuali fatti estintivi del credito o idonei a paralizzare la pretesa creditoria.
Questa regola generale va coordinata con quella sintetizzata nel brocardo "onus probandi incumbit ei qui dicit", e stabilita dall'art. 2697 c.c.
Nel caso esaminato, la società non aveva dato prova del titolo a fondamento del credito e neppure di aver eseguito la prestazione di servizio di acquedotto, che non consisteva nella fornitura dell'acqua potabile, ma nella gestione e manutenzione della vasca di stoccaggio, nell'analisi dell'acqua di raccolta e nella conservazione della rete di distribuzione.
Quale unica prova fornita dall'attrice era stata allegata l'esistenza di un contratto verbale, rinnovato tacitamente di anno in anno con corrispettivo pari a 2.800 Euro annue oltre Iva. Tuttavia l'esistenza di tale contratto non era stata confermata dalle risultanze processuali.
Nonostante la contestazione del condominio sull'esistenza di tale contratto, la società non aveva prodotto alcuna scrittura in merito.
Ai fini della prova del credito derivante contratto di acquedotto, non sarebbe stato sufficiente, secondo il Tribunale, il fatto che nel regolamento del condominio fosse previsto l'accollo da parte dei privati proprietari degli oneri di gestione e manutenzione della rete idrica con regolamentazione pro quota dei relativi costi.
La previsione regolamentare infatti, scrive il Giudice "mira unicamente a liberare il Comune da ogni eventuale responsabilità connessa alla gestione e manutenzione dell'impianto idraulico da realizzarsi". Inoltre non emergeva da tale atto l'affidamento a terzi del servizio di gestione dell'acquedotto.
Neppure l'acquisizione della proprietà del terreno su cui insisteva la vasca di stoccaggio, è stata considerata come circostanza sufficiente a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti, dato che la vasca di stoccaggio, scrive il tribunale "rimane bene di pertinenza condominiale" in ragione della sua precipua funzione.
Nell'istruttoria erano stati poi prodotti i rendiconti di gestione di alcune annualità, approvati dal Condominio, dai quali emergeva un importo grossomodo pari al credito vantato dalla società attrice. Tuttavia, scrive il Giudice, la previsione di dette spese era genericamente giustificata quale "servizio acquedotto", ma non era precisato il soggetto titolare del rapporto contrattuale, e dunque non era possibile imputare tale credito all'attrice, anche se altre e diverse spese, contenute in alcuni rendiconti (tipo quella per servizio di sgombero neve o per sistemazione piazzali) erano effettivamente attribuite nei rendiconti alla predetta società.
Ininfluente per il Tribunale anche un documento depositato dall'attrice, che non avrebbe valenza di proposta accettata né di impegno a corrispondere la somma, stante la genericità delle espressioni utilizzate e la riferibilità al servizio acqua potabile, e non alla gestione dell'acquedotto.
Il Tribunale ha negato rilievo anche alla mail inviata dal nuovo amministratore di condominio, subentrato al precedente amministratore, (che era anche legale rappresentante della creditrice), mail nella quale il primo chiedeva informazioni sulla quota acqua e sulle analisi effettuate, manifestando l'intenzione di pervenire genericamente ad un accordo.
In ogni caso osserva il Giudice, l'eventuale accordo raggiunto tra la società e l'amministratore non avrebbe potuto avere effetto vincolante per i condomini, perché la formazione della volontà di un ente di gestione deve essere "procedimentalizzata" e tale da non poter essere rimessa all'iniziativa del soggetto che lo rappresenti.
Anche la domanda attorea di pagamento di un indennizzo è stata rigettata, perché non sarebbe stata fornita la prova dei servizi assertivamente svolti dall'attrice in favore del condominio.
La società si era limitata a produrre, a riguardo, alcune fatture emesse nei suoi confronti da soggetti terzi, ma dalle quali non emergeva alcuna riferiribilità diretta all'impianto idrico del Condominio (fatture peraltro di cui non era stato attestato neppure il pagamento).
Il convenuto Condominio al contrario aveva dimostrato come la vasca di stoccaggio versasse in grave stato di degrado, e che l'acqua ivi raccolta fosse non potabile con carica batterica riscontrata e assenza di sistema di disinfezione.
Se la mancanza di prova del contratto aveva fatto escludere al Giudice la legittimità della richiesta di un prezzo della richiesta di un prezzo cora richiesta di un prezzo corrispettivo, la mancanza di prova del servizio offerto impediva anche di poter riconoscere un indennizzo per lo stesso.
Necessità di prova documentale per il credito in ambito condominiale
Per il Tribunale di Cuneo dunque, non è sufficiente che la società di gestione dell'acquedotto vanti un generico credito nei confronti del Condominio, ma è necessario che dia dimostrazione del titolo a fondamento.
In mancanza di contratto scritto, per il Tribunale non è possibile desumere il credito dai rendiconti di gestione del condominio, dalle mail tra vecchio e nuovo amministratore di condominio, né dall'eventuale impegno di pagamento assunto dal solo amministratore condominiale.