Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Servitù di passaggio, le opere visibili

La servitù di passaggio richiede opere visibili e permanenti: analisi dei requisiti necessari per dimostrare il diritto di accesso e le implicazioni legali in caso di contestazioni.
Avv. Caterina Tosatti 

Per accertare la presenza di una servitù di passaggio, posto che trattasi di servitù apparente, non basta dare prova dell'esistenza di una strada o di altro percorso idoneo a transitare sul fondo servente attraverso il fondo dominante, bensì è piuttosto necessario dare prova che dette opere visibili e permanenti, che pure devono sussistere, siano state create con il preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, scopo che costituisce il quid pluris richiesto dalla norma di cui all'art. 1061 c.c. per dimostrare il diritto alla servitù in parola.

Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27344 del 22 ottobre 2024, ha rinviato alla Corte d'Appello a qua affinché vengano riesaminati alcuni punti in fatto, pretermessi o non sufficientemente motivati dalla medesima Corte, proprio sul punto delle opere visibili e permanenti a servizio, si perdoni la ripetizione, della servitù.

Controversia sulla servitù di passaggio e richiesta di rimozione dei manufatti

Tizia conveniva Caio e Sempronia sostenendo che costoro avevano realizzato un passaggio carrabile non autorizzato, di circa 30 metri, che permettesse loro di arrivare ai terreni di loro proprietà, così occupando parte della particella di Tizia.

Tizia domandava l'accertamento dell'insussistenza del diritto di passaggio dei due convenuti, ex art. 949 c.c., con condanna alla rimozione dei manufatti ed eliminazione del passaggio carrabile, nonché cessazione del suo esercizio, oltre al risarcimento del danno per Euro 30.000,00.

Avverso l'actio negatoria servitutis promossa da Tizia, Caio e Sempronia si costituivano affermando che sia loro che i loro danti - causa utilizzavano la striscia di terreno da oltre 40 anni, domandando quindi, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla detta striscia o, in subordine, la costituzione coattiva di tale servitù, attesa l'interclusione del loro fondo rispetto alla via pubblica.

Il Tribunale di Brindisi, assunte le prove testimoniali e svolta CTU, accoglieva la domanda di Tizia, condannando Caio e Sempronia alla rimozione ed accordando un indennizzo di Euro 3.000,00 ma non anche il risarcimento richiesto da Tizia.

Caio e Sempronia appellavano e la Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello, dichiarando acquisita a Caio e Sempronia, per usucapione, la servitù di passaggio anche carrabile sulla particella di proprietà di Tizia.

Tizia ricorre allora per cassazione e la Corte accoglie due dei motivi di impugnazione, rinviando per l'esame degli stessi alla medesima Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione.

Rammentando che le lettere eventualmente inviate a scopo interruttivo del decorso dell'usucapione non valgono, in quanto solamente un'azione giudiziale è per legge idonea ad avere effetto interruttivo (cit. Cassaz. n. 21929/2021), la Corte accoglie il motivo con cui Tizia censura l'omesso esame delle risultanze della CTU.

Infatti, la CTU aveva osservato "che non é dimostrabile materialmente l'esistenza del passaggio carrabile che collega i fondi dei convenuti con la complanare in quanto non ci sono atti catastali e rilievi che possono attestare la reale presenza del passaggio carrabile da oltre quarantacinque anni sul fondo della parte attrice, né può essere riconducibile ad una striscia di terreno di proprietà ANAS in quanto catastalmente la titolarità é della parte attrice".

La Corte d'Appello, sul punto, ha completamente omesso ogni motivazione, così errando, mentre, laddove avesse preso posizione sul punto, la pronuncia non sarebbe stata censurabile, se non nei limiti di censura ancora consentiti sulla motivazione eventualmente fornita, essendo rimessa al merito ed al suo giudice.

La Corte accoglie anche altro motivo di ricorso, con cui Tizia lamenta che la sentenza di II° abbia adottato postura difforme rispetto alla giurisprudenza di legittimità circa la sussistenza dell'usucapione di servitù di passaggio.

Ai sensi dell'art. 1061 c.c., è richiesta la presenza di opere visibili e permanenti, che non solo rendano evidente l'esistenza del passaggio, ma mostrino ai terzi per il tempo necessario a far maturare l'acquisto per usucapione, che l'onere del passaggio grava sul preteso fondo servente proprio a vantaggio del preteso fondo dominante; nel caso di specie, la Corte d'Appello non aveva invece individuato l'esistenza nel tempo di un unico passaggio per raggiungere i fondi di Caio e Sempronia attraverso la proprietà di Tizia, peraltro dando valore alle testimonianze rese e concentrandosi solamente sul percorso e non sull'esistenza o meno di opere visibili e permanenti.

La servitù di passaggio

Chiarimenti sulla necessità di opere visibili per la servitù di passaggio

La Corte ribadisce la proprio giurisprudenza in tema di servitù di passaggio, per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere di passaggio a favore del preteso fondo dominante, per cui non basta avere prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (vedi in tal senso Cass. ord. n. 11123/2022 in motivazione a pagina 5; Cass. ord. n. 29579/2021 in motivazione a pagina 12; Cass. ord. 6.5.2021 n.11834; Cass. ord. 17.3.2017 n. 7004).

Sentenza
Scarica Cass. 22 ottobre 2024 n. 27344
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento