In materia di separazione e divorzio costituisce spesso motivo di scontro tra i coniugi il problema della ripartizione delle spese per la casa familiare tra coniuge proprietario e coniuge assegnatario non proprietario.
In particolare quando l'immobile è di proprietà del coniuge non assegnatario ovvero in comproprietà tra i coniugi si pone il problema di individuare il soggetto gravato delle spese connesse all'assegnazione della casa familiare.
In altre parole bisogna stabilire se la gratuità dell'assegnazione riguarda solo l'uso della casa (per il quale non deve essere versato alcun corrispettivo) o si estende pure alle spese necessarie per tale uso, tra cui le spese condominiali.
In merito a tale questione si è recentemente espresso il Tribunale di Roma nella sentenza n. 13642 pubblicata il 3 settembre 2024.
Assegnataria della casa coniugale e obbligo di manleva dell'ex compagno condomino. Fatto e decisione
Un condominio chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino per mancato pagamento di oneri condominiali (rate fondo Agenzia Entrate - riparto preventivo esercizio straordinario 01/05/2020 -31/12/2026 -2 rate da € 255,00; rate fondo riscaldamento - preventivo esercizio straordinario "fondo riscaldamento" -1^ rata € 25 % € 392,49 + 4 rate da € 247,76 cadauna; saldi precedenti - riparto consuntivo esercizio ordinario condominiale 2020; rate condominiali 2021 (riparto preventivo esercizio ordinario condominio 2021 - 4 rate da Euro 303,54 cadauna) per un importo complessivo di € 7.732.
Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo facendo presente che, considerata la cessazione della convivenza more uxorio con la ex compagna, il Tribunale di Roma aveva statuito sulla collocazione e sulle modalità di frequentazione della figlia minore, assegnando alla detta ex compagna l'appartamento in condominio per convivere con la figlia minore.
Il condominio riteneva che la donna, quale titolare del diritto di assegnazione/abitazione, fosse la sola tenuta al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria.
Di conseguenza provvedeva a chiamare in causa l'ex compagna al fine di ottenere la sua condanna a manlevarlo con riguardo a ogni somma riconosciuta come dovuta al condominio opposto.
L'assegnataria della casa coniugale sosteneva di non aver avuto accesso alle delibere condominiali relative alla ripartizione delle spese spettanti a ciascun condominio e di non essere mai stata in grado di valutare quali fossero le spese ordinarie e straordinarie da addebitarsi al proprietario.
Inoltre evidenziava di essere divenuta assegnataria della casa familiare solo dal gennaio 2016 e sosteneva che, per gli anni precedenti, il responsabile per ogni spesa condominiale era esclusivamente l'ex compagno.
Inoltre notava che dal verbale d'assemblea del 19.12.2019, emergeva come già in data 31.12.2008 vi fossero debiti condominiali per un importo pari ad € 23.245,00.
Infine escludeva di essere tenuta a corrispondere le spese per i compensi di legali o quelle inerenti i vari contenziosi, nonché le spese per il revisore contabile.
Il condominio si costituiva in giudizio, osservando che le deliberazioni di riparto approvate dall'assemblea sono azionabili nei soli confronti di condomini e proprietari, cioè soggetti con un titolo che legittimi la loro partecipazione all'assemblea ed escludendo un'azione diretta verso i conduttori e/o assegnatari delle singole unità immobiliari, posta la totale estraneità di tali soggetti rispetto al condominio. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.
Secondo il giudicante, il condomino deve corrispondere gli oneri oggetto di ingiunzione, restando a tal fine irrilevante la circostanza che lo stesso opponente abbia o meno potuto godere del bene. Con riguardo ai rapporti tra il condomino e l'assegnataria, il Tribunale ha precisato che l'ex compagna è tenuta a manlevare l'opponente con riguardo ai pagamenti degli oneri ordinari oggetto dell'ingiunzione opposta.
Assegnazione della casa coniugale e ripartizione delle spese: aspetti fondamentali
La regola generale in materia di assegnazione della casa coniugale nell'ambito di procedimenti di separazione coniugale presuppone l'assegnazione al coniuge con cui sono collocati i figli: in sostanza, la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore è criterio determinante nella scelta del coniuge assegnatario ed ha una funzione protettiva, a tutela dell'interesse della prole a conservare l'ambiente domestico in cui sono cresciuti (Trib. Foggia 18 gennaio 2024, n. 123). Per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali inerenti alla casa familiare, oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, occorre distinguere tra le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario, il quale utilizza in concreto l'immobile (per esempio, servizio di pulizia, riscaldamento) e quelle che rimangono a carico del coniuge proprietario esclusivo dell'immobile (per esempio, spese di manutenzione straordinaria).
L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso (tra cui i contributi condominiali inerenti alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'alloggio familiare), spese che, sono a carico del coniuge assegnatario (Trib. Vercelli 4 settembre 2023 n. 1657; Cass. civ., sez. I, 22/02/2006, n. 3836).
L'amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l'esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall'effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un'azione diretta nei confronti del coniuge assegnatario dell'unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento "sui generis" (Cass. civ., sez. VI, 23/05/2022, n. 16613).
Tuttavia il condomino ingiunto per le spese condominiali ordinarie può chiamare in causa il coniuge separato, al quale il Tribunale ha assegnato l'uso dell'abitazione, per essere manlevato, in caso di soccombenza, dal pagamento delle stesse.