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Se anticipo la spesa per il portone danneggiatosi dopo un'alluvione ho diritto ad essere rimborsato dagli altri condomini?

La risposta in una recente decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Nell'ambito della comunione si applicano gli artt. 1104 e 1110 c.c. che pongono a carico di ciascun partecipante alla comunione l'obbligo di contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune e ricollegano il diritto al rimborso da parte del condomino che le abbia sostenute in via esclusiva alla semplice trascuranza degli altri partecipanti; in ambito condominiale, invece, si parla del requisito dell'urgenza, richiesto dall'art. 1134 c.c., secondo cui il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente; si tratta di due concetti differenti se si considera che trascuranza significa negligenza, trascuratezza, omessa cura come si dovrebbe.

Il concetto di urgenza (più stringente), impiegato nell'art. 1134 c.c., viene ricavato dal significato proprio della parola, che designa la stretta necessità: la necessità immediata ed impellente di sostenere la spesa.

Molto spesso il condomino anticipa delle spese pensando, poi, di avere comunque il diritto al rimborso delle somme anticipate.

Così, ad esempio, pensiamo al condomino che si accorge di un pulsante del citofono rotto e, senza dire nulla all'amministratore, provvede a far riparare tutta la pulsantiera: questa spesa è necessaria ma non urgente. Il condomino non può pretendere il rimborso. Non si tratta, infatti, di una spesa impellente.

Si consideri che la giurisprudenza ha interpretato il concetto di urgenza in modo restrittivo, definendo quali spese condominiali urgenti solo quelle che si realizzano alla "presenza di una situazione tale da non consentire neppure quella minima dilazione necessaria per consentire al condominio di deliberarli o per ottenere l'autorizzazione dell'amministratore" (Cass. civ., sez. II, 28/02/2018, n. 4684).

Alla luce di questa interpretazione restrittiva può ritenersi urgente e, quindi, rimborsabile dal condominio la spesa sostenuta da un condomino (sulla base di un'asserita inerzia dell'amministratore pro tempore) per riparare il portone d'ingresso del condominio rimasto danneggiato (ma funzionante) a seguito dell'evento calamitoso? La questione è stata affrontata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella sentenza n. 198 del 22 febbraio 2022.

Spesa anticipata dal condomino e portone danneggiato da un evento climatico: la vicenda

Un condomino otteneva un decreto ingiuntivo con il quale veniva intimato al condominio il pagamento in suo favore di una somma anticipata (oltre interessi e spese legali del procedimento monitorio), per lavori di riparazione del portone dell'ingresso condominiale danneggiatosi a seguito di un'alluvione, ma ancora funzionante.

Il condominio, però, si opponeva al decreto e il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il condomino alla refusione delle spese di lite.

Quest'ultimo si rivolgeva la Tribunale, contestando la decisione di primo grado; in particolare deduceva, tra l'altro, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'amministratore del condominio e la sussistenza delle ragioni di urgenza nell'esecuzione dei lavori di riparazione del portone.

Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.

Portone condominiale: manutenzione e ripartizione spese

Portone riparato e spesa non urgente

Il Tribunale dava ragione al condominio. Secondo lo stesso giudice il condomino che pretende il rimborso deve dimostrare che la spesa anticipata era indispensabile per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi oppure alla cosa comune e, dunque, dovesse essere eseguita senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.

Come ricorda il Tribunale, il requisito dell'urgenza va distinto dalla mera necessità di esecuzione degli interventi, poiché essa ricorre quando detti interventi appaiano indifferibili per evitare un possibile nocumento alla cosa comune o siano connessi alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno imminente.

Non può, perciò, considerarsi urgente la spesa anticipata per il portone di ingresso che è risultato funzionante, sia prima che dopo l'alluvione, atteso che lo stesso si apriva e chiudeva regolarmente.

Del resto lo stesso artigiano che ha effettuato la riparazione, nel descrivere i lavori effettuati, ha dichiarato di aver provveduto a "riallineare i due battenti del portone perché non riuscivano a chiudersi perfettamente", evidenziando, quindi, la non completa compromissione del bene.

In ogni caso il condomino non è riuscito a provare l'autorizzazione al compimento di detti lavori da parte dell'amministratore del condominio o dall'assemblea.

Di conseguenza - come ha osservato il Tribunale - pur risultando provata l'esecuzione dei lavori di manutenzione, gli stessi non possono ritenersi caratterizzati dal requisito dell'urgenza, presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme anticipate ai sensi dell'art. 1134 c.c.

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Sentenza
Scarica Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 22 febbraio 2022 n. 198
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