Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Come costruire il tetto del proprio immobile per non causare lo stillicidio nei confronti di una proprietà attigua?

Costruire un tetto senza causare stillicidio: indicazioni legali e tecniche per evitare conflitti con proprietà vicine e garantire il corretto deflusso delle acque piovane.
Avv. Eliana Messineo 
Mag 3, 2022

In tema di rapporti di vicinato, lo scolo delle acque piovane rappresenta spesso oggetto di liti allorquando le opere realizzate dal proprietario di un immobile limitino i diritti del proprietario del fondo finitimo.

È vero, infatti, che il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo delle acque dal fondo superiore (così come quest'ultimo non può renderlo più gravoso), ex art. 913 c.c. ma è pur vero che il fondo inferiore non può essere assoggettato, salvo diversa ed espressa convenzione, allo scolo di acque diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi.

Invero, ai sensi dell'art. 913 c.c. il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo di acque di qualsiasi genere, ma solo a quelle che dal fondo superiore scolano naturalmente.

L'art. 913 c.c. disciplina il deflusso delle acque che scolano naturalmente mentre gli scoli che non intervengono naturalmente, ma per opera dell'uomo, sono assoggettati all'art. 908 c.c.

L'art. 908 c.c. al primo comma stabilisce che: "Il proprietario deve costruire i tetti in maniera tale che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino".

Ne deriva che lo scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguentemente alla costruzione di un tetto non può trovare il suo fondamento nell'art. 913 c.c. che impone al proprietario del fondo inferiore di "subire" tale scolo, ma può essere legittimamente esercitato solo se trovi specifica rispondenza in un titolo costitutivo di servitù.

La deroga alla disciplina contenuta nell'art. 908 c.c. realizzata a mezzo dello scolo di acqua piovana nel fondo del vicino conseguente alla costruzione può trovare il suo fondamento soltanto nella costituzione di una servitù di stillicidio, la quale facendo venire meno il limite legale della proprietà imposto dall'art. 908 c.c. consenta tale scolo Cass. n. 5298/1977; Cass. N. 3982/76).

Essendo, dunque, vietato lo stillicidio dell'acqua piovana sulla proprietà altrui, non è ammessa la costruzione di tetti, canali, gronde, colatoi in modo che facciano scolare l'acqua sul fondo del vicino.

Il codice civile nulla prescrive in merito alla forma che deve avere il tetto affinché rispetti il divieto di stillicidio su fondo altrui.

Alcune regole possono essere ricavate dalla casistica giurisprudenziale, come dal caso in esame deciso dal Tribunale di Milano con sentenza n. 3305/2022.

Stillicidio delle acque piovane: la costruzione del tetto: il caso

La proprietaria di un fondo agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere l'accertamento della violazione del divieto di stillicidio ex art. 908 c.c. ad opera dell'intervento edilizio consistente nel rifacimento del tetto realizzato dalla vicina proprietaria dell'immobile sovrastante.

Segnatamente, l'attrice rappresentava che il tetto "alla francese" costruito dalla convenuta essendo stato realizzato oltre il filo del muro perimetrale del fabbricato di proprietà della stessa, ed essendo privo di gronde e pluviali interni al confine, realizzava lo scolo illegittimo delle acque piovane sul fondo attoreo.

Lo stato dei luoghi era costituito da una copertura, "tetto alla francese":

  • con spiovente oltre il filo del muro perimetrale;
  • priva di apparenti sistemi di convogliamento delle acquee;

come tale idonea a prefigurare uno scolo delle acque piovane direttamente sul fondo altrui e, quindi, ad integrare la violazione dell'art. 908 c.c.

La ratio della norma di cui all'art. 908 c.c.: il tetto deve avere una specifica pendenza?

Lo scopo della norma è quella di evitare lo scarico delle acque sul fondo del vicino che può essere raggiunto in primis con opportuni accorgimenti tecnici (gronde, canali, etc.) atti a condurre le acque sul proprio terreno o in colatoi pubblici.

Ne deriva, pertanto, che l'obbligo del proprietario di costruire i tetti in maniera che le acque scolino sul suo terreno non va interpretato nel senso di obbligo di costruire il tetto con pendenza verso il fondo del proprietario stesso.

In tal senso, dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere sufficiente evitare lo stillicidio sul fondo del vicino con idonei strumenti tecnici (canali, grondaie etc.) senza necessità di imporre al proprietario particolari forme di copertura (lastrici, solari, terrazza, cornicioni) o specifiche pendenze.

In altre parole, il proprietario ha piena libertà di scelta dei modi di costruzione del tetto, che potrà essere anche a falde o spiovente verso il fondo finitimo; ciò che è vietato è far scolare le acque sul fondo del vicino.

La servitù di stillicidio: condizioni e limiti legali per il deflusso delle acque

Unica deroga al divieto di cui all'art. 908 c.c. è la costituzione di una servitù, per l'appunto detta servitù di stillicidio.

Proprio perché il fondo inferiore non può essere assoggettato allo scolo delle acque dal fondo superiore, ad eccezione di quelle che defluiscono in maniera naturale, lo stillicidio può essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù "ad hoc" (cfr. Cass. n. 7576/2007).

Le azioni a tutela della servitù ossia quelle che il proprietario del fondo dominante può esperire ogni volta abbia interesse all'accertamento del proprio diritto contro chi ne contesta l'esercizio sono: l'azione confessoria, oppure le azioni possessorie; quest'ultime si sostanziano: in caso di spoglio violento e clandestino nell'azione di reintegrazione nonché in caso di molestie e turbative, nell'azione di manutenzione.

L'azione diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù è invece, l'actio negatoria servitutis, posta a difesa della proprietà per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa ed il ripristino dello status quo ante.

Nel caso in commento, l'attrice aveva svolto un'ordinaria actio negatoria servitutis finalizzata alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dalla convenuta sul fondo di sua proprietà e dunque, l'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù di stillicidio nonché la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino.

Il Tribunale, riconoscendo la violazione del divieto di stillicidio sul fondo dell'attrice ad opera della copertura alla francese dell'immobile di proprietà della convenuta, ha condannato quest'ultima alla rimozione della causa dello stillicidio lasciando libertà di scelta in merito alle modalità concrete potendo parte soccombente modificare il tetto e la sua sagoma oppure inserire gronde o pluviali atte ad intercettare lo scolo dell'acqua.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 13 aprile 2022 n. 3305
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento