Il fatto. L'acquirente di un appartamento in condominio citava in giudizio i precedenti proprietari per ottenere il rimborso di circa 6mila euro, anticipati dalla stessa acquirente all'amministratore del condominio a titolo di pagamento di spese straordinarie condominiali approvate prima della stipula dell'atto di compravendita.
I venditori si opponevano alla domanda, sostenendo che le spese in questione riguardavano lavori eseguiti dopo la vendita e, dunque, a carico dell'acquirente.
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4968 del 30 dicembre 2019, ha accolto la domanda.
La normativa. Il giudice siciliano ricorda anzitutto che, in base all'articolo 63 comma 4 delle disposizioni attuative del codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e all'anno precedente. Si tratta del c.d. "principio della solidarietà passiva".
Principio però che - si legge nella sentenza - "non comporta che l'acquirente sia obbligato a pagare al posto del venditore.
Infatti, l'acquirente avrà diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa per le somme "anticipate" all'amministrazione di condominio".
La giurisprudenza. A sostegno del suo ragionamento, il tribunale etneo si riporta alla giurisprudenza della suprema Corte.
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