RSPP significa Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e può avere a che fare con il condominio in precise condizioni: proviamo finalmente a proporre un po' di chiarezza in merito a questa figura professionale, che assume grandi responsabilità, inquadrandola in maniera precisa nell'ambito del condominio, cercando di chiarire dubbi ed eliminare incertezze.
Effettivamente, dopo l'innovativo scenario normativo stabilito dal Decreto Legislativo 81/08, le informazioni sulla nomina di un "RSPP" anche per il condominio non erano proprio così chiare, tanto che, presi dall'innovazione, molti condomini hanno nominato "RSPP", redatto "DVR" e "DUVRI", giusto per essere tranquilli e al sicuro!
"DVR" sta per Documento di Valutazione dei Rischi mentre "DUVRI" significa Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: di questi, nel presente articolo ne faremo accenno, rinviando la tematica ad altri approfondimenti.
Proviamo a collocare la figura del RSPP nel quadro legislativo nazionale.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nasce per la prima volta con il Decreto Legislativo 626/94: l'art. 8 di questo decreto, infatti, indicava finalmente che il datore di lavoro dovesse designare all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una persona da lui dipendente per l'espletamento di compiti quali, l'individuazione dei fattori di rischio, l'elaborazione delle misure di protezione dai rischi, l'elaborazione delle procedure di sicurezza, la redazione dei programmi di informazione e formazione, denominato il responsabile del servizio, in possesso di definite capacità e precisi requisiti professionali, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Il testo unico in materia di prevenzione e sicurezza, Decreto Legislativo 81/08 rappresenta l'innovazione più grande negli ultimi vent'anni sullo scenario della prevenzione sui luoghi di lavoro: gli anni '90 hanno portato alla luce decreti utili, quali il decreto n. 626 del 1994 dedicato ai luoghi di lavoro, il decreto n. 494 del 1996 dedicato ai cantieri temporanei e mobili, ma anche il decreto ministeriale 10/03/1998 tutt'ora vigente che stabilisce i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, ma nel 2007, la triste tragedia presso la Thyssen di Torino, rappresenta l'inizio di una nuova impronta normativa spinta soprattutto da una nuova sensibilità sociale sul tema della salute e della sicurezza.
Nasce il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, oggi coordinato con il decreto legislativo del 3 agosto 2009 n. 109 e con successive note, circolari ed interpelli: per semplicità, lo chiameremo Testo Unico o T.U.
L'art 17 del T.U. stabilisce quali sono i compiti non delegabili del datore di lavoro e tra questi vi è proprio la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: ciò significa che la designazione del RSPP può far capo unicamente al datore di lavoro e a nessun'altro.
L'art. 29 del T.U. indica inoltre che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione di tutti i rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi previsti dal decreto, il medico competente.
Anticipando quindi la definizione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, descritta all'art. 31 del T.U., abbiamo già delineato che la figura del RSPP nasce con designazione da parte di un datore di lavoro che può farsi aiutare da questa per la redazione del documento di valutazione dei rischi, cosiddetto DVR.
L'art 31 del T.U. indica che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici: questi addetti e questa figura, che sia interna all'azienda o esterna, deve possedere precise capacità professionali e requisiti, stabiliti dal successivo art. 32.
Inoltre lo stesso articolo stabilisce che per determinati ambiti lavorativi il RSPP deve essere obbligatoriamente interno all'azienda e non può essere un soggetto esterno: tra questi ambiti non rientra il condominio, siccome trattasi di aziende industriali, estrattive, di ricovero e centrali termoelettriche.
Prima di capire esattamente quali sono i compiti del RSPP, precisiamo che questo addetto deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e deve svolgere un percorso formativo costituito da tre moduli, il modulo A di 28 ore più verifica finale, il modulo B di 48 ore più verifica finale ed il modulo C di 28 ore più verifica finale, oltre ad ulteriori approfondimenti dedicati ad alcuni settori di specializzazione quali l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca, l'estrazione di minerali, le cave e le costruzioni, la sanità, l'assistenza sociale e le attività manifatturiere.
Ogni cinque anni è obbligatorio l'aggiornamento professionale per mantenere i requisiti come RSPP.
Come stabilito dall'art. 34 del T.U., il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di RSPP dopo aver ottenuto opportuna formazione con corsi da 16 a 48 ore più verifica finale.
Capiamo ora i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'RSPP provvede:
- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica da condursi per esporre la valutazione dei rischi;
- a fornire ai lavoratori informazioni circa i rischi, le procedure per le emergenze, per il primo soccorso e per la lotta antincendio, e circa le figure che si occupano di gestione della sicurezza nell'ambito dell'azienda.
Senza ulteriormente dilungarsi con l'approfondimento normativo, finalmente è chiara la figura del RSPP, le sue capacità, i suoi compiti e conseguentemente le responsabilità che ne scaturiscono: è chiaro anche che la trattazione finora affrontata ha sempre ben precisato che è il datore di lavoro a nominare il RSPP, che questo può essere interno o esterno all'azienda e che questo deve principalmente individuare le misure per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro.
Quindi, cosa c'entra il CONDOMINIO?
Esiste un RSPP se esiste un datore di lavoro ed un luogo di lavoro.
Esiste un RSPP in un CONDOMINIO solo se questo è secondo la legge, un luogo di lavoro.
Per "luoghi di lavoro" si devono intendere i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro e per "datore di lavoro" s'intende quel soggetto che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
Quindi, quando un condominio può definirsi luogo di lavoro e configurarsi, nella persona del suo amministratore pro-tempore, datore di lavoro?
L'azienda nasce nel momento in cui il condominio ha alle sue dipendenze almeno un addetto, diversamente non è un "luogo di lavoro" e conseguentemente non necessita la nomina del RSPP.
Può essere alle dipendenze di un condominio, per esempio, un custode full o part-time, mentre non è lavoratore dipendente, per esempio, l'addetto o la società incaricati per lo spostamento dei cassonetti rifiuti con cui è redatto un contratto di servizio e non è lavoratore dipendente, sempre per esempio, il giardiniere che si occupa della manutenzione del verde condominiale con cui è sottoscritto un contratto di servizio.
Dal momento che il condominio ha alle proprie dipendenze con contratto di lavoro subordinato almeno un addetto (e per la maggior parte dei casi stiamo parlando di condomini che hanno assunto il lavoratore cosiddetto custode/portinaio) è l'amministratore pro-tempore a designare un RSPP, secondo i criteri descritti sopra, ricordando che la designazione è proprio uno di quei pochi obblighi del datore di lavoro non delegabili!
In questo modo l'addetto RSPP nominato svolge il proprio incarico con una attenta analisi delle caratteristiche del condominio, inteso come fabbricato, e valuta i rischi connessi con le attività del lavoratore (nella maggior parte dei casi il custode): è l'addetto RSPP che esamina i fattori di rischio presenti nell'ambito del condominio, definisce le misure preventive e di protezione, si occupa della formazione e dell'informazione del lavoratore e collabora con l'amministratore pro-tempore per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Ricordiamo in ogni caso che, secondo la norma, il condominio è tenuto alla redazione del DVR nel caso di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati: ciò significa che permane sempre l'attività di valutazione dei rischi nell'ambito condominiale in relazione alle attività svolte dal lavoratore che va informato e formato ed a cui vanno consegnati i necessari DPI, e tale attività può essere formalizzata con la stesura di un documento organico come il DVR piuttosto che con altre azioni di ottemperanza alla normativa vigente.
Cosa significa identificare i fattori di rischio nell'ambito di un condominio?
L'addetto RSPP deve esaminare i luoghi in cui permane per esempio il custode, e valutare la loro conformità alle leggi ed ai regolamenti locali, nel caso disporre misure di adeguamento piuttosto che di prevenzione, qualora ci fossero condizioni e situazioni da evitare (si pensi per esempio alla presenza di un soppalco all'interno di un locale di custodia non idoneo all'accesso per motivi edili, strutturali o igienici, in tal caso va disposta l'interdizione di tale soppalco); inoltre deve esaminare i luoghi che rappresentano ambito di lavoro per il lavoratore dipendente, come per esempio i vani scala, qualora il lavoratore abbia come mansione la pulizia dei pavimenti, delle superfici e delle vetrate, identificando i fattori di rischio che ne scaturiscono; deve stabilire le misure di prevenzione e di protezione in genere per tutte le attività che il lavoratore svolge al fine di tutelare la salute di questo e salvaguardare la salute degli utenti del condominio che possono interferire con il lavoro subordinato; in maniera costante deve informare il lavoratore dei fattori di rischio e deve formarlo circa la disposizioni preventive ed attuative.
Di fatto, l'addetto RSPP è un consulente di fondamentale importanza per l'amministratore pro-tempore ed è la persona che ha le competenze specifiche per rilevare tutti gli ambiti di rischio che insorgono nel momento in cui il condominio diventa luogo di lavoro.
Ma quando l'addetto manutentore dell'ascensore conduce, per esempio, visita periodica di controllo dei sistemi di sollevamento, il condominio diventa un luogo di lavoro? Di conseguenza va nominato un RSPP e redatto un DVR?
Non va nominato un RSPP, siccome in quel caso il condominio non è configurabile come azienda o luogo di lavoro: in tal caso trattasi di appalto, e solo in precise condizioni gli appalti richiedono la nomina di un coordinatore della sicurezza che valuta i fattori di rischio per quel determinato lavoro.
Nel caso in cui l'addetto alla manutenzione dell'ascensore conduce visita periodica nell'ambito di un condominio che ha alle proprie dipendenze un lavoratore, cosa fare?
In questo caso, il condominio ha già redatto un DVR ed ha già designato un RSPP: l'attività svolta dal RSPP ed il DVR però non hanno preso in esame i rischi che possono nascere dall'interferenza tra il lavoratore dipendente e l'addetto ascensorista.
Infatti l'art. 26 del T.U. stabilisce, in questi casi, che l'amministratore committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo, i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento, sia all'attività del condominio sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi (il manutentore ascensorista, piuttosto che l'ascensorista, piuttosto che il giardiniere, ecc..), un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
In questo specifico caso, il RSPP conduce attività di cooperazione e coordinamento collaborando con l'amministratore pro-tempore per la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) che deve essere allegato ai contratti di servizio sottoscritti con tutti coloro che conducono attività presso il condominio.