L'insistenza di forti piogge in occasione della rottura di una condotta fognaria non esclude, di per sé sola, la responsabilità del gestore dell'impianto idrico, specie se il Comune ha affidato allo stesso la manutenzione e la custodia dell'intera rete esercitando al contempo il potere/dovere di vigilanza sull'opera.
La vicenda. La controversia è instaurata dal titolare di un edificio in proprietà individuale, ma scaturisce da un evento piuttosto frequente anche nella realtà condominiale.
L'attore chiama in causa l'azienda che ha in gestione l'impianto comunale idrico e fognario nonché il Comune stesso al fine di far valere una responsabilità concorrente ex art. 2051 c.c. rispetto alle infiltrazioni e ai continui allagamenti conseguenti alla rottura di un tronco fognario.
Il Comune eccepisce, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo l'evento addebitale esclusivamente al gestore dell'impianto.
Si costituisce, altresì, quest'ultimo affermando essere responsabile il Comune in quanto proprietario della rete.
Espletata l'istruttoria orale e una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, rigetta la domanda ritenendola infondata e comunque non provata, e costringendo dunque l'attore ad appellare la sentenza.
La sentenza. Il Giudice del gravame ribalta completamente la decisione (C.d.A. Bari, n. 73/2019).
Continua [...]Sentenza inedita
Scarica Corte d'appello di Bari 73 del 9 gennaio 2019
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