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IMU, TASI e TARI non pagate. La sanatoria è applicabile solo con il consenso dell'Ente locale

Sanatoria per IMU, TASI e TARI: come ottenere l'azzeramento dei debiti locali solo con l'approvazione dell'ente, per evitare rinunce a crediti non concordate. Scopri le novità e i requisiti necessari.
Avv. Riccardo Malvestiti 
26 Nov, 2018

Come noto, con il DL n. 119/2018 sono state introdotte numerose sanatorie che prevedono la definizione agevolata di avvisi di accertamento, processi verbali, adesioni all'accertamento e procedimenti giudiziari.

Tra le varie novità segnaliamo, in particolare, la "rottamazione automatica" delle somme iscritte a ruolo affidati all'Agente per la Riscossione dal 2000 al 2010.

Con riferimento a tale provvedimento, è allo studio una nuova modifica che consentirebbe la rottamazione delle imposte locali solo con il consenso dell'ente interessato.

Condono fiscale. Spunta la sanatoria anche per Imu, Tasi, Ici

Il decreto collegato manovra 2019. Con gli articoli da 1 a 9 del DL n. 119/2018 il legislatore ha previsto una serie di sanatorie fiscali che consentono la ridefinizione dei carichi (c.d. rottamazione ter), degli accertamenti, dei procedimenti giudiziari e delle contestazioni del fisco.

Con l'articolo 4, in particolare, è stato previsto lo stralcio automatico di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1.000 euro.

Secondo quanto attualmente previsto dal provvedimento legislativo, la sanatoria non prevede alcuna ulteriore specificazione dell'ambito di applicazione: riscontrata la correttezza dell'importo e la data di affidamento, il debito viene automaticamente stralciato, a prescindere che il credito sia vantato dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato o da un Ente Locale.

Stando alla lettera dell'articolo 4, l'annullamento automatico verrà effettuato alla data del 31.12.2018.

I dubbi. La problematica circa l'applicazione della disposizione nasce proprio dalla mancata specificazione dell'ambito soggettivo di applicazione dello stralcio. Gli Enti Locali, di fatto, si troverebbero azzerati i crediti vantati nei confronti dei contribuenti a titolo di IMU, TASI e TARI (il problema sussiste anche con riferimento a multe, bollo auto e cartellonistica) senza nemmeno essere stati interpellati sulla questione.

Per evitare quella che (altrimenti) sarebbe una rinuncia al credito "a spese" degli Enti Locali, sono allo studio alcune soluzioni in occasione della conversione in legge del Decreto Legislativo.

Sanatoria solo con il consenso dell'Ente locale. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dalla stampa specializzata, in occasione della conversione in legge del DL n. 119/2018 potrebbe essere introdotta una modifica che consentirebbe l'azzeramento delle somme iscritte a ruolo fino a 1.000 euro solo con il consenso / adesione alla sanatoria da parte dell'Ente Locale creditore.

Nel caso in cui venisse approvata tale modifica, quindi, gli importi dovuti a titolo di IMU, TASI o TARI potrebbero essere stralciati solamente nel caso in cui il Comune intenda aderire alla sanatoria. Diversamente, il Comune potrà provvedere alla riscossione della somma iscritta a ruolo.

Dal punto di vista pratico, il legislatore potrebbe assegnare agli Enti Locali un termine entro il quale aderire alla definizione dei carichi fino a 1.000 euro.

Le altre modifiche allo studio. Con riferimento alle modifiche proposte in sede di conversione, si segnala l'abrogazione dell'articolo 9 del DL n. 119/2018 che, nella formulazione attuale, introduce una dichiarazione integrativa speciale con cui possono essere sanate omissioni dichiarative o altri errori versando un'imposta sostitutiva dei redditi pari al 20% (disapplicando sanzioni, oneri accessori ed interessi).

In materia di fatturazione elettronica, invece, sono previste alcune modifiche alle disposizioni contenute all'articolo 10 al fine di estendere, da una parte, il periodo di riduzione delle sanzioni concessa, e dall'altra accogliere le segnalazioni effettuate dal Garante della Privacy (con possibile esclusione dei dati sanitari dalla fatturazione elettronica).

Un calcolo errato può far pagare le famiglie quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.

La rottamazione dei debiti superiori a 1.000 euro. Con riferimento ai debiti di importo superiore a 1.000 euro, il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di rottamazione dei ruoli affidati all'agente per la riscossione dal 2000 al 2017 che consente lo stralcio di interessi moratori, sanzioni e il pagamento della somma complessiva in 5 anni (10 rate di uguale importo con scadenza 71.07 e 30.11 di ogni anno a decorrere dal 2019, con un tasso di interesse del 2%).

Possono accedere alla c.d. "rottamazione ter" anche coloro che hanno fruito delle precedenti fattispecie di rottamazione dei carichi.

A differenza delle precedenti esperienze, si segnala, la rottamazione ter consente la definizione dei carichi affidati all'Agente per la riscossione dal 01.10.2017 al 31.12.2017.

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