Entro il 28.02.2019, gli amministratori di condominio dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali in conformità alle nuove specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate.
Come recentemente chiarito in occasione della pubblicazione di alcune FAQ, non esistono soglie minime per la trasmissione del dato, né tantomeno viene riconosciuta la possibilità del condomino di opporsi all'inserimento del dato.
L'adempimento in breve. Entro il prossimo 28.02.2019 gli amministratori di condominio dovranno provvedere all'invio dei dati relativi agli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico sulle parti comuni del condominio al fine di consentire la precompilazione della dichiarazione dei redditi.
Sono interessati dalla comunicazione tutti gli interventi effettuati nel corso dell'anno 2018, compreso l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni.
Con l'avvicinarsi del termine per l'invio all'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni nuovi chiarimenti circa le ipotesi di esonero e le modalità di compilazione del flusso di dati.
Non esiste esonero dalla comunicazione. Rispetto alle ipotesi di esonero, l'Agenzia delle Entrate ricorda che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato ne è prevista la possibilità per il singolo condomino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
Pertanto, anche qualora gli interventi di recupero edilizio/risparmio energetico siano di modesto valore, l'amministratore del condominio è obbligato all'invio del dato.
Progressivo condominio minimo. Con riferimento alla compilazione dei dati, invece, viene specificato che il campo "progressivo condominio minimo" va utilizzato per distinguere i condomini minimi privi di codice fiscale nel particolare caso in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomini minimi privi di CF.
A titolo esemplificativo, qualora un condominio debba provvedere all'invio dei dati di un solo condominio, dovrà inserire il valore "1".
Diversamente, i condomini minimi dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo (1, 2, 3, e così via).
Condominio composto da più edifici. Con riferimento all'ipotesi in cui vengano effettuati interventi di recupero edilizio e risparmio energetico su un condominio con più edifici, l'amministratore dovrà prestare attenzione nella compilazione dei campi progressivo intervento (per distinguere i singoli interventi effettuati nello stesso anno) e progressivo edificio (per distinguere su quali edifici è stato fatto l'intervento).
A titolo esemplificativo, qualora venga effettuato un intervento di recupero edilizio su entrambi gli edifici che compongono il condominio, l'amministratore dovrà indicare progressivo intervento "1" e progressivo edificio "0" (compilando i dati delle unità immobiliari a cui si riferisce l'intervento).
Nel caso in cui vada ad aggiungersi un intervento antisismico di diverso importo sui due edifici, dovrà essere indicato progressivo intervento "2" e progressivo edificio "1" per l'intervento sul primo edificio, e progressivo intervento "3" e progressivo edificio "2" per l'intervento sul secondo edificio.
Le nuove specifiche tecniche. Ricordiamo che con provvedimento n. 28213 del 06.02.2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove specifiche tecniche sulla base delle quali, gli amministratori, dovranno provvedere all'invio dei dati. Tra le principali novità segnaliamo:
- la nuova sezione "cessione del credito", con cui dovranno essere segnalate le cessioni del credito d'imposta equivalente alla detrazione spettante al contribuente;
- l'introduzione di nuove voci tra le tipologie di intervento, al fine di poter includere le ipotesi di incentivo previste dalla legge di Bilancio 2018 (vedi tabella in calce).
Il termine. Il termine previsto per l'invio della comunicazione scade il prossimo 28.02.2018.
Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui l'intero file inviato venga rigettato, oppure si siano riscontrati errori nell'indicazione dei codici fiscali.
In tal caso l'amministratore di condominio potrà sanare gli errori o inviare una nuova comunicazione entro il termine del 28.02.2018 o, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi dalla comunicazione di anomalia.
COMUNICAZIONE ANAGRAFE | |
Tipologia di intervento | Riferimento |
recupero del patrimonio edilizio | A |
arredo di immobili ristrutturati | B |
riqualificazione energetica edificio esistente | C |
intervento su involucro di edificio esistente, esclusi serramenti e infissi - detraz. 65% | D |
installazione di pannelli solari - detraz. 65% | E |
sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione - detraz. 50% | F |
acquisto e posa in opera schermature solari - detraz. 50% | G |
acquisto e posa di impianti di climatizzazione a biomasse -detraz. 50% | H |
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto - detraz. 65% | I |
intervento antisismico in zona ad alta pericolosità | L |
"Ecobonus" - detraz. 70% | M |
"Ecobonus" - detraz. 75% | N |
"Sisma bonus" - detraz. 75% | O |
"Sisma bonus" - detraz. 85% | P |
riqualificazione energetica e "Sisma bonus" - detraz. 80% | Q |
riqualificazione energetica e "Sisma bonus" - detraz. 85% ("R") | R |
Bonus verde | S |
Acquisto e posa in opera finestre comprensive di infissi -detraz. 50% | T |
sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione + sistemi di termoregolazione o generatori ibridi o pompe di calore - detraz. 65% | U |
acquisto e posa in opera micro generatori in sostituzione di impianti esistenti - detraz. 65% | V |