È valida la ripartizione delle spese approvata dall'assemblea del condominio parziale sulla base delle tabelle millesimali relative all'intero edificio, in mancanza di tabelle specifiche relative alla singola palazzina a cui le spese stesse di riferiscono? A questo quesito ha risposto il Tribunale di Milano con la sentenza n. 8279 del 24 luglio 2018.
Il giudice ha respinto l'impugnazione proposta da una condomina, che aveva chiesto di dichiarare la nullità di una serie di delibere dell'assemblea per illiceità dell'oggetto, per vizi relativi alla convocazione e costituzione, alla formazione della volontà assembleare e alla ripartizione delle spese.
Con riferimento specifico a quest'ultimo punto, la condomina sosteneva che, in mancanza di criteri di ripartizione scissi da quelli generali riferiti all'intero condominio, l'assemblea di una singola palazzina non avrebbe potuto deliberare validamente, perché i criteri di ripartizione della spesa sarebbero risultati errati rispetto alle reali quote di comproprietà relativi, appunto, alla singola palazzina.
Il Tribunale, preliminarmente, evidenzia che, nella fattispecie, la convocazione dell'assemblea limitata ai condomini di una sola palazzina trova giustificazione nel fatto che le opere di manutenzione straordinaria approvate con le delibere impugnate riguardavano esclusivamente quella parte del fabbricato e non l'edificio condominiale nel suo complesso.
Siamo dunque in una ipotesi classica di "condominio parziale", che si configura tutte le volte in cui un bene risulti per obiettive caratteristiche funzionali o strutturali destinato al servizio o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio.
Situazione che ricorre sicuramente nel caso di specie, in cui il condominio è costituito da quattro corpi di fabbrica e le opere oggetto delle delibere condominiali impugnate hanno a oggetto lavori di manutenzione straordinaria nella sola palazzina nella quale sono ubicati i locali dell'attrice.
La figura del condominio parziale risponde alla ratio di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il quorum, costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro e alle unità immobiliari direttamente interessate.
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