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Rimborso delle spese sostenute dal comproprietario necessarie per la conservazione del bene comune

La prova della trascuranza e dell'inattività degli altri partecipanti alla comunione previamente interpellati.
Avv. Eliana Messineo 
26 Dic, 2023

In caso di immobile in comunione pro-indiviso, occorre distinguere tra: spese del proprietario per il suo miglior godimento del bene comune, ossia spese che il comproprietario ha sostenuto per le modificazioni del bene comune, per renderlo più godibile, per le quali non ha diritto al rimborso dagli altri comproprietari e spese necessarie per la conservazione del bene comune per le quali, invece, il comproprietario che le ha sostenute ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o quantomeno preventivamente avvisato gli altri comproprietari.

La ripetibilità delle spese di conservazione del bene in comunione è, dunque, subordinata alla trascuranza o inattività degli altri comunisti previamente interpellati, a norma dell'art. 1110 c.c. secondo cui: "il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso".

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che solo in caso di inattività degli altri partecipanti alla comunione o dell'amministratore, il comproprietario può procedere agli esborsi per la conservazione del bene comune e pretenderne il rimborso ed incomberà su di lui l'onere della prova sia della inerzia e trascuranza degli altri comunisti sia della necessità dei lavori.

Tale orientamento è stato condiviso dal Tribunale di Catanzaro con la recente sentenza n. 1845 del 8 novembre 2023.

Rimborso spese sostenute dal comproprietario per la conservazione del bene comune. Fatto e decisione

Il comproprietario di un immobile facente parte di un complesso condominiale chiedeva ed otteneva un provvedimento monitorio nei confronti dell'ex coniuge quale somma a suo carico nella misura del 50% per spese relative a lavori straordinari interessanti gli immobili in comproprietà.

Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo l'ex coniuge la quale, in merito alla richiesta pagamento oggetto di ingiunzione, rilevava in primis, la mancata comunicazione preventiva per la sostituzione della caldaia e della serratura del portoncino blindato, per l'acquisto di materiale idraulico, per il rifacimento del bagno, per la manutenzione dei balconi e per le spese straordinarie del condominio e, in secondo luogo, l'assenza di urgenza nell'effettuazione di questi lavori.

L'opponente eccepiva, altresì, la sussistenza di altri giudizi in corso tra le parti, in particolare quello diretto alla divisione dei beni immobili in comproprietà, con richiesta del pagamento a carico dell'ex marito dell'indennizzo per la occupazione sine titulo dell'immobile in questione, essendo stata revocata la sentenza che aveva disposto l'assegnazione della casa coniugale a parte opposta.

Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, che fosse dichiarata l'inesistenza di qualsiasi credito in favore dell'opposto e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma pari al 50% del valore locatizio degli immobili, a titolo di indennizzo.

Si costituiva in giudizio l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, sulla base di un'eccepita litispendenza in relazione alla domanda riconvenzionale, che la stessa fosse dichiarata improcedibile.

Con sentenza non definitiva, in ossequio al principio del ne bis in idem, per evitare un possibile contrasto (parziale) di giudicati, veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, avente ad oggetto la somma pari al 50% del valore locatizio degli immobili.

Istruita la causa, dai documenti prodotti dal creditore opposto emergeva che l'altra comproprietaria dell'immobile, l'ex coniuge opponente, era stata previamente avvisata, soltanto dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria ed il rifacimento della facciata condominiale mentre non era stata interpellata circa i lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento e idraulici, del portoncino e dei balconi.

Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'opposizione; pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento nella misura del 50% delle spese sostenute per la conservazione del bene comune limitatamente a quelle per le quali era stata previamente interpellata e, ciò nonostante, rimasta inerte.

Ecco i principi base da seguire per l'adeguamento.

Diritti e doveri del comproprietario sulle spese di conservazione

In tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (Cass. n. 20652/2013; conforme Cass. n. 33158/2019; Cass. n. 5465/2022).

Nel confermare tale orientamento giurisprudenziale, la più recente pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 5465/2022) ha evidenziato le differenze in materia, rispetto alla disciplina prevista per il condominio negli edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

Sentenza
Scarica Trib. Catanzaro 8 novembre 2023 n. 1845
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