Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

L'installazione dell'ascensore è legittima se la riduzione delle scale non le rende inservibili

L'ascensore, sebbene migliori la fruibilità delle singole proprietà, non può sacrificare il diritto degli altri sulle parti comuni o danneggiare i singoli immobili.
Avv. Marco Borriello 
12 Mar, 2025

È noto che in quegli edifici in cui l'ascensore non è presente, l'installazione in un momento successivo possa migliorare la fruibilità dei vari appartamenti, soprattutto di quelli che si trovano ai piani alti del fabbricato.

In ragione di ciò, la maggioranza dei proprietari potrebbe decidere di realizzare l'impianto. Stesso dicasi per quei pochi che sarebbero interessati all'intervento e che sarebbero disposti ad accollarsi tutte le spese dell'ascensore pur di poterne usufruire.

Detto ciò, è ovvio dedurre che tale iniziativa potrebbe non essere accolta dagli altri senza alcuna obiezione. Ad esempio, il fatto che l'ascensore debba occupare la tromba delle scale e che, per tale motivo, dopo l'esecuzione dei lavori, si riduca l'ampiezza delle rampe, potrebbe essere motivo di contestazione.

È accaduto ciò anche in un condominio campano dove nonostante fosse stata votata la realizzazione di un ascensore, la detta approvazione è stata, poi, impugnata dinanzi al competente Tribunale.

Ne è scaturita, perciò, la sentenza n. 396 del 4 febbraio 2025 del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale l'ufficio giudiziario ha risposto a tale quesito: in tema di riduzione dell'ampiezza delle scale a seguito dell'installazione dell'ascensore, quando la realizzazione dell'impianto è legittima?

Non ci resta, pertanto, che approfondire quanto è emerso nel procedimento qui in commento.

Installazione ascensore: quali limiti all'iniziativa assembleare o individuale?

In un fabbricato che ne è sfornito, l'ascensore può essere installato su iniziativa dei singoli interessati all'impianto (ad esempio, i proprietari degli appartamenti posti agli ultimi piani dell'edificio) oppure a seguito di votazione e pedissequa approvazione da parte della maggioranza presente in assemblea.

Ovviamente, precisa il Tribunale di Nocera in commento, la costruzione e la messa in opera dell'ascensore non può certo avvenire, indiscriminatamente, bensì nel rispetto di determinati presupposti, anche se si tratta di eliminare le cosiddette barriere architettoniche «la Cassazione ha rilevato che proprio per tali sue peculiarità, l'installazione dell'ascensore nel fabbricato condominiale costituisce innovazione che può essere attuata anche unilateralmente dai condomini che si accollano la relativa spesa, o deliberata dall'assemblea a maggioranza non qualificata, in deroga a quanto è prescritto per tutte le altre innovazioni, purché, tuttavia, siano rispettati taluni limiti fondamentali, imprescindibili anche se l'installazione è l'unica via per l'eliminazione delle c.d. barriere architettoniche.

In particolare, l'ascensore non deve pregiudicare il diritto al pari uso delle parti condominiali da parte di tutti i condòmini, per cui è illegittima l'installazione che privi anche un solo condomino della possibilità di usufruirne» (cfr. Cass. n. 28920/2011).

Insomma, l'ascensore, per quanto idonea a migliorare la fruibilità delle singole proprietà e sebbene sia intenzione installarla a spese di chi promuove questa iniziativa, non può essere realizzata sacrificando i diritti degli altri condòmini sulle parti comuni o, addirittura, a danno degli immobili dei vari proprietari «l'installazione, anche se volta all'eliminazione delle barriere architettoniche, e di fatto unico strumento per consentire l'accesso all'intero edificio da parte di persone disabili, non può essere effettuata, né a maggioranza, né tanto meno per iniziativa dei singoli condomini che, per tale via, accollandosi la spesa, intendono fare un "maggiore utilizzo" delle parti comuni, quando questo uso più "intenso" comporti, oltre che sacrificio dei diritti degli altri condòmini sulle parti comuni, addirittura pregiudizio tangibile alle proprietà individuali (cfr. Cass. n. 12930/2012)».

Riduzione scale per installazione ascensore: le rampe sono inservibili?

Secondo quanto si legge nella sentenza in commento, l'ascensore preventivata, la cui realizzazione era stata approvata in assemblea, avrebbe comportato una riduzione dell'ampiezza delle scale dall'originaria larghezza di 1,10 mt a 0,80 mt.

Ebbene, per l'ufficio campano, tale riduzione non determinava alcuna inservibilità oggettiva delle scale e, comunque, mancava ogni prova che potesse affermare il contrario «Nel caso di specie, dall'esame della documentazione allegata in atti, il Tribunale ritiene che la riduzione della larghezza delle scale da 1,10 mt ad 0,80 mt, non sia tale da rendere del tutto inservibili le scale suddette: non risulta affatto provato che l'innovazione in oggetto sia tale da rendere le scale non usufruibili ed accessibili dai condomini attori».

Il Tribunale, inoltre, ricorda che nel contemperare i vari interessi coinvolti in una circostanza del genere, non bisogna mai dimenticare che l'ascensore arreca un notevole vantaggio alle persone anziane ed ai disabili che accedono al fabbricato «Va tenuto in debito conto, inoltre, del notevole vantaggio che la costruzione dell'ascensore, nel caso di specie, recherebbe alle persone anziane ed ai disabili abitanti nel Condominio in oggetto».

Per cui, valutato quanto emerso dall'istruttoria, la domanda diretta ad annullare l'assemblea, in ragione del presunto inammissibile sacrificio dei diritti di tutti i condòmini del fabbricato, è stata respinta.

Non era stato provato, infatti che l'impianto determinasse un sacrificio dei diritti degli altri sulle parti comuni e tanto meno un pregiudizio a carico delle singole proprietà individuali. Insomma, non sussistevano gli elementi per considerare l'impianto illegittimo.

Sentenza
Scarica Trib. Nocera Inferiore 4 febbraio 2025 n. 396
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento