In ambito condominiale, le dispersioni di liquami costituiscono una delle circostanze più complesse in materia di responsabilità civile, spesso riconducibili a carenze nella manutenzione delle infrastrutture comuni.
Tali episodi, oltre a generare gravi disagi igienico-sanitari, possono provocare danni economici significativi alle proprietà individuali, sollevando interrogativi delicati circa l'individuazione del soggetto tenuto al ristoro del pregiudizio.
In relazione a tali eventi la norma di riferimento è l'art. 2051 c.c., che stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del soggetto che ha in custodia il bene da cui è scaturito il danno, salvo che questi dimostri l'intervento di un evento imprevedibile e inevitabile. Nei caseggiati, tale obbligo di custodia è generalmente attribuito al condominio.
A tale proposito, assume particolare rilievo una recente decisione del Tribunale di Caltanissetta (sentenza n. 443 del 24 giugno 2025), che ha esaminato in modo puntuale l'estensione della copertura assicurativa e i requisiti necessari affinché tali dispersioni di liquami possano rientrare tra quelli indennizzabili, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali della polizza.
Vicenda e decisione
La vicenda ha origine quando un condominio cita in giudizio la propria compagnia assicurativa, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per i danni materiali subiti da tre unità immobiliari al piano terra, a causa della fuoriuscita di liquami da una condotta interna all'edificio.
Il condominio ha richiesto la condanna della compagnia al pagamento di € 9.004,03, o di un importo da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
La compagnia assicurativa si è difesa contestando completamente la richiesta, sostenendo che non si trattava di un evento accidentale o fortuito tale da attivare la copertura. Ha inoltre affermato che la dinamica del sinistro non rientrava tra i rischi coperti dalla polizza, che l'entità del danno era sovrastimata e che il condominio non aveva rispettato gli obblighi contrattuali previsti. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.
Lo stesso giudice ha evidenziato l'indiscutibile esistenza tra le parti di un contratto di assicurazione contro i danni, stipulato al fine di garantire il condomino per eventi accidentali, comprese le rotture e le fuoriuscite da impianti interni.
Come ha sottolineato il giudicante, la CTU ha accertato, la rottura accidentale di una tubazione fognaria collocata all'interno del cavedio la fuoriuscita dei liquami e la propagazione degli stessi verso tre unità immobiliari site al piano terra; la congruità e necessità degli interventi di ripristino eseguiti; la quantificazione complessiva del danno nella misura di € 7.974,49, IVA inclusa. Il consulente ha accertato che i liquami fuoriusciti dalla tubazione si sono infiltrati nei vani adiacenti, compromettendo strutture murarie e pavimentazioni, con valutazione coerente con il dato oggettivo e tecnicamente motivata.
È stato quindi accertato un nesso causale diretto tra evento e danno. Il giudice ha rilevato poi che l'evento soddisfa i requisiti previsti dall'art. 1917 del codice civile e dalle condizioni della polizza per essere considerato un fatto accidentale. La difesa della compagnia assicurativa è risultata "priva di supporto probatorio".
Il giudice, nel valutare l'entità del danno ha notato che la perizia presentata si è basata su prezzi di mercato, sopralluoghi effettuati e documentazione concreta come preventivi e fatture.
Inoltre, è stata considerata adeguata anche in relazione alla complessità degli interventi, aggravata dalla posizione difficilmente accessibile della conduttura. La compagnia assicurativa, pur contestando l'importo richiesto, non ha fornito elementi concreti a sostegno della propria posizione: nessuna perizia alternativa, né prove oggettive. Il Tribunale ha condannato l'assicurazione a pagare in favore dell'attore la somma di euro 7.974,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria nei limiti consentiti dalla legge.
Riflessioni conclusive
Nel caso esaminato, la questione controversa è risultata la sussistenza o meno dell'evento denunciato - fuoriuscita di liquami fognari da conduttura interna - nell'ambito della copertura assicurativa pattuita.
La CTU ha escluso la volontarietà o prevedibilità dell'accadimento, qualificandolo come rottura occulta e improvvisa, circostanza che ne rende evidente la riconducibilità tra i rischi assicurati.
In materia assicurativa si definisce "accidentale" ogni fatto dannoso imprevedibile e non volontario, ancorché ascrivibile a vetustà o a carenze manutentive, purché non dolosamente taciuto.
In particolare la giurisprudenza si è affermato che l'espressione "fatto accidentale" non va intesa come sinonimo di caso fortuito o forza maggiore, ma come evento dannoso derivante da condotta colposa, anche se volontaria, purché non dolosa.
In altre parole, la clausola non esclude la copertura per i danni causati da negligenza, imprudenza o imperizia dell'assicurato, ma solo quelli derivanti da comportamenti intenzionalmente dannosi.
La Cassazione ha anche evidenziato una contraddizione logica: se si interpretasse il "fatto accidentale" come evento fortuito o imprevedibile, non si comprenderebbe perché la polizza dovrebbe coprire la responsabilità civile dell'assicurato, che per definizione presuppone una condotta colposa.
Infatti, non vi è responsabilità civile senza colpa, e quindi non avrebbe senso assicurare un rischio che, per sua natura, non genera obblighi risarcitori (Cass. civ., sez. VI, 29/07/2022, n. 23762).
Alla luce di quanto emerso, e in assenza di clausole contrattuali che escludano espressamente la copertura nel caso specifico (come franchigie, scoperti o condotte dolose o gravemente colpose), il giudice ha ritenuto corretta l'esclusione di ogni rilievo alla presunta carente manutenzione della conduttura da parte del condominio.
Del resto, la compagnia assicurativa non ha contestato né un eventuale ritardo nella denuncia del sinistro, né la violazione di obblighi contrattuali rilevanti ai sensi dell'art. 1915 c.c. Pertanto, tali eccezioni sono state considerate infondate.