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Ricalcolo fattura per mancata lettura periodica del contatore: è possibile?

L'utente ha diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale se il gestore non segnala i consumi anomali.
Avv. Marco Borriello Avv. Marco Borriello 

A molti è capitato di ricevere una bolletta dell'acqua molto onerosa. Ad esempio, perché quelle precedenti riportavano degli acconti irrisori. Solo dopo che, attraverso la lettura del contatore, è stato verificato il consumo effettivo, è arrivata una fattura d'importo rilevante.

Nel caso, invece, oggetto della recente sentenza del Tribunale di Sassari n. 644 del 26 giugno 2023, un signore si è vista recapitare una bolletta alquanto gravosa a causa di una perdita anomala. Nessuno si era accorto di tale circostanza anche perché, per molto tempo, il gestore non aveva provveduto alla lettura dell'utenza e, quindi, di volta in volta, erano stati fatturati solo degli acconti di pari importo.

Ebbene, in una circostanza come questa è possibile chiedere il ricalcolo o l'annullamento della fattura?

Vediamo, più specificatamente, cosa è accaduto nella vicenda in questione e come ha risposto l'ufficio de quo all'istanza dell'attore.

Ricalcolo fattura per mancata lettura periodica del contatore: è possibile? Fatto e decisione

Con una fattura dell'ottobre del 2017, il gestore del servizio idrico del Comune di Alghero chiedeva ad un utente il pagamento di oltre 7.000 euro per i consumi effettivi relativi ai precedenti quattro anni e mezzo. Si trattava, pertanto, del cosiddetto conguaglio, mai prima fatturato.

La cifra in questione era così consistente non solo in ragione del lungo periodo preso in considerazione.

A quanto pare, infatti, c'era stata una perdita "nella cisterna di accumulo condominiale" che aveva, inevitabilmente, elevato il consumo ordinario. Ebbene, nonostante tale circostanza, l'utente contestava la fattura e non la pagava.

Il privato, in particolare, sosteneva che quanto accaduto era dipeso solo dall'inadempimento del gestore. Quest'ultimo, infatti, si era limitato a conteggiare degli acconti senza provvedere alla dovuta lettura del contatore, prevista periodicamente dal Regolamento del Servizio Idrico e dalla Carta dei Servizi.

Se il gestore avesse agito nel rispetto dei propri doveri, l'utente de quo si sarebbe accorto della perdita e avrebbe, così, evitato di consumare l'acqua in eccesso.

La vicenda si spostava, quindi, dinanzi al Tribunale di Sassari dove era chiesta l'annullamento della bolletta e/o in subordine il ricalcolo della medesima. Il convenuto, invece, negava ogni pretesa attorea insistendo per la legittimità degli importi pretesi, frutto del consumo determinato da una perdita che non era di sua competenza e responsabilità.

L'ufficio sardo, esaurita l'istruttoria, ha rigettato la domanda. A giustificazione del verdetto, il magistrato ha richiamato il regolamento del servizio idrico nella parte in cui prevedeva il dovere dell'utente di "verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine, in caso di consumi eccessivi d'acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso" nonché quello di "tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del Gestore".

Lettura contatore idrico di sottrazione, basta una foto

Insomma, anche se il convenuto aveva disatteso al proprio obbligo di leggere il contatore almeno due volte all'anno, tale scorrettezza nell'esecuzione del contratto non poteva giustificare il mancato pagamento della bolletta. Essa corrispondeva ai consumi effettivamente maturati dall'attore e dovuti alla sua negligenza nel non verificare e controllare il proprio impianto.

Considerazioni conclusive

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Sassari ha ricordato che il gestore del servizio idrico è obbligato a segnalare i consumi anomali all'utente, così da consentire al medesimo di verificare se il proprio impianto presenta delle anomalie e/o delle perdite.

Si tratta di una conclusione che trova il proprio avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche recente "il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dall'art. 7.9 della Carta del Servizio Idrico Integrato (che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia nel consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta (Cass. Civ., ordinanza n. 24904/2021)".

Per la citata Cassazione, il cittadino ha, quindi, diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale se il gestore non gli segnala i consumi anomali "l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cd. autolettura, non esclude, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio (distinto) obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno".

Tornando al caso de quo, è evidente che, dinanzi alla mancata lettura periodica del contatore e alla conseguente mancata segnalazione del pedissequo consumo anomalo, l'utente avrebbe dovuto chiedere un risarcimento del danno e non il ricalcolo della fattura.

Pare, dunque, che l'azione legale in esame sia stata rigettata più per il difetto del petitum che non per mancanza di alcun presupposto.

Sentenza
Scarica Trib. Sassari 26 giugno 2023 n. 644
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