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L'amministratore non è revocabile per ritardi nella convocazione dell'assemblea in presenza durante l'emergenza COVID-19

Il Tribunale di Palermo ha fornito una risposta alla questione aggiungendo che non può essere disposta la revoca per fatti estranei alla sfera di intervento e di responsabilità dell'amministratore.
Avv. Girolamo Artale 
26 Ott, 2022

È revocabile l'amministratore che, viste le difficoltà interpretative della normativa sull'assemblea in videoconferenza, temporeggia per convocare una riunione in presenza? La vicenda

Con ricorso presentato nell'agosto 2022, un condomino ha chiesto la rimozione giudiziale dell'amministratore affidandosi a due motivi, fra cui l'omessa convocazione dell'assemblea condominiale per l'approvazione del rendiconto relativo all'anno 2019, sostenendo l'automatica revoca, la perentorietà del termine di cui all'art. 1130 co 1 n. 10 c.c. e nel contempo l'irretroattività della norma di cui all'art. 63bis della L. n. 126/20 (di conversione del D.L. n. 104/20) che prevede che "Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020" entrata in vigore il 14 ottobre del 2020.

L'amministrazione condominiale resistente, con riferimento al superiore motivo di ricorso, ha eccepito l'insussistenza di gravi irregolarità da parte dell'amministratore, stante la condizione di impossibilità oggettiva a convocare l'assemblea condominiale nel primo semestre dell'anno 2020, in quanto con D.P.C.M. del 4 marzo 2020 erano sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, nonché l'impossibilità a convocare l'assemblea per mezzo di video conferenza.

Chiarimenti sulla convocazione dell'assemblea in videoconferenza

Il Tribunale di Palermo, con riferimento alla possibilità di convocare l'assemblea per mezzo di video conferenza, ha rammentato che la possibilità di convocare l'assemblea a mezzo di videoconferenza era possibile ai sensi dell'art. 63 della L. n. 126/2020 soltanto dopo il 14 ottobre 2020 stabilendo che "pur esistendo in astratto la possibilità delle riunioni condominiali in videoconferenza, la relativa normativa non contiene indicazioni circa le modalità attraverso cui raccogliere il consenso unanime o maggioritario dei condomini, essendo persino poco agevole comprendere, volta per volta, quale tipo di consenso (all'unanimità o a maggioranza) fosse necessario" […] e che "in presenza di tali difficoltà, la scelta dell'amministratore di temporeggiare per convocare l'assemblea in presenza non è di per sé grave, corrispondendo ad un atteggiamento precauzionale che in concreto non si è tradotto in una gestione poco trasparente e che non ha arrecato alcun danno al Condominio."

Il Tribunale, pertanto, rilevando che l'assemblea per l'approvazione del rendiconto 2019 (nonché dei rendiconti 2020 e 2021) era stata convocata con avviso del 19 settembre 2022, ha rigettato il ricorso proposto dal condomino (Tribunale di Palermo, Sez. Volontaria Decreto del 21 ottobre 2022).

Un ulteriore chiarimento del Tribunale di Palermo: non può essere disposta la revoca per fatti estranei alla sfera di intervento e di responsabilità dell'amministratore

Nel ricorso per la revoca dell'amministratore di condominio, il condomino, fra i vari motivi proposti, ha censurato la sussistenza di una condotta dell'amministratore estranea alle cause tipiche di revoca, ma ritenuta rientrante nella clausola generale delle condotte di cui all'art. 1129 co. 11 c.c.

In particolare il ricorrente denunciava la sussistenza di gravi irregolarità nonché la violazione del regolamento di condominio, poiché l'amministratore avrebbe assunto a tempo pieno ed indeterminato ma senza regolare contratto due lavoratori privi di qualifiche e assegnato loro il servizio interno di raccolta porta a porta dei rifiuti, consegnandogli le chiavi di accesso a tutti i locali condominiali.

L'amministratore del condominio si è costituito rilevando la necessità di scindere le attività dei lavoratori prestate in favore del condominio da quelle eseguite in favore di singoli condomini.

Rispetto alla prima censura, l'amministratore ha rilevato che i suddetti lavoratori eseguivano piccoli interventi manutentivi a chiamata, dietro pagamento di ricevuta per prestazione occasionale, non venendosi a configurare alcun rapporto di lavoro subordinato.

Con riferimento alla seconda censura, l'amministratore ha affermato la propria estraneità (e quindi dell'Ente di gestione) rispetto alle attività prestate dai lavoratori in favore di singoli condomini (nella specie: servizio di raccolta rifiuti porta a porta) specificando che non rientra nelle proprie attribuzioni l'onere di intervenire in ordine a rapporti obbligatori fra soggetti privati e singoli condomini.

Sulle superiori censure il Tribunale di Palermo ha dapprima affermato che la regola circa la sussistenza dell'onere probatorio in capo all'amministratore del condominio di dare prova contraria al fatto storico affermato dal condomino ricorrente, non ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 1129 co. 11 c.c., incombendo lo stesso in capo al ricorrente.

Secondo il Collegio "a mente dell'art. 1129, co. 11, c.c. laddove come nella specie il mandatario [rectius: mandante] fondi la revoca giudiziale dell'amministratore anche sui cd. "fondati sospetti di gravi irregolarità" - concetto questo che anche dopo la modifica di cui alla legge 11 dicembre 2012 n. 220 è pacifico comprenda anche ipotesi diverse da quelle tipizzate e non necessariamente riconducibili al genus delle cd anomalie contabili, ma che lascino però fondatamente sospettare (sulla scorta di elementi precisi, così già Tribunale Napoli 18.11.1994) una gestione anomala della cosa comune (Corte d'Appello Genova 6.11.1990) - sarà suo onere, perché detta presunzione relativa di responsabilità operi, allegare l'esistenza di condotte idonee a cagionare un immediato danno o serio pericolo di danno per il condominio (Tribunale Napoli 13.12.1994), o di tal natura da elidere il necessario rapporto di fiducia che deve legare l'amministratore ai condomini (situazione questa che però «è esclusa nel caso di lamentele attinenti a una gestione avallata dalla maggioranza assembleare con delibere non impugnate dai condomini ricorrenti» Tribunale Modena 17.5.2007)".

Sulla base di tale principio, il Tribunale ha pertanto rigettato il motivo di ricorso sotto entrambi i profili, statuendo da un lato l'assenza di gravi irregolarità nella remunerazione di corrispettivi per attività di manutenzione dietro esibizione di fattura, dall'altro "che le attività descritte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo (il conferimento giornaliero dei rifiuti prodotti dai singoli condomini nei cassoni condominiali posizionati all'esterno dello stabile in attesa del prelievo da parte degli incaricati del servizio pubblico locale) restano all'evidenza estranee al servizio comune di raccolta dei rifiuti condominiali e dunque estranee alla sfera di intervento e di responsabilità dell'amministratore, perché tali prestazioni sono svolte in favore dei singoli condomini e su loro diretto incarico e soddisfano un esclusivamente un loro interesse particolare".

Pertanto, le attività svolte all'interno di un condominio tese a soddisfare l'interesse particolare di alcuni condomini, non rientrano nella sfera di intervento dell'amministratore con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1129 co. 11 c.c.

Sentenza
Scarica Trib. Palermo Decreto 21 ottobre 2022
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