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Niente certificato d'aggiornamento professionale? Giusta la richiesta di revoca giudiziale

La normativa che prevede requisiti di professionalità per l'amministratore condominiale è posta a tutela dell'ordine pubblico.
Avv. Alessandro Gallucci 
3 Lug, 2020

Un amministratore che non si aggiorna è un professionista che rischia di perdere il proprio incarico.

Rischia, diciamo, in quanto a leggere il decreto del Tribunale di Bari n. 8143 del 22 maggio 2020, l'eventualità è circoscritta all'ipotesi di azione giudiziale per la rimozione dall'incarico assunto in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge.

Eppure lo stesso provvedimento del Collegio del Tribunale barese lascia un dubbio: la nomina dell'amministratore che non possiede i requisiti di professionalità è nulla?

La domanda, come si suol dire, sorge spontanea in quanto il decreto in esame specifica espressamente che la normativa dettata in materia di requisiti di professionalità è normativa posta a tutela dell'ordine pubblico.

Una tesi che sostenemmo da queste colonne lo scorso ottobre e che esponemmo nel convegno giuridico tenutosi nell'occasione di Condominio in fiera lo scorso ottobre (=> Amministratore di condominio non aggiornato, che cosa succede?)

Se è posta a tutela dell'ordine pubblico, pensiamo noi, allora un atto (nomina) preso in spregio a quella disposizione deve essere considerato nullo.

Quali le conseguenze, poi, per quel rapporto di mandato, iniziato nel rispetto della legge e rispetto al quale la mancanza del requisito di formazione periodica è venuto meno in corso di contratto?

Questioni tutt'altro che secondarie e che meritano la dovuta attenzione e riflessione. Qui proviamo a dare qualche spunto, partendo dal caso di specie.

Amministratore senza attestato di formazione periodica, il caso

Il Collegio del Tribunale di Bari, in seguito al deposito ricorso che ha dato il via ad un'azione di volontaria giurisdizione incardinata nel 2019, si è trovato a decidere sulla richiesta di revoca di un amministratore condominiale motivata sulla carenza dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 71-bis primo comma disp. att. c.c. lett. G).

A mente di tale disposizione possono svolgere l'incarico di amministratore condominiale coloro che «hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale».

Corsi di aggiornamento per gli amministratori: corso di 15 ore o 15 ore di aggiornamento?

Nel caso di specie, dicevano i ricorrenti, l'amministratore non aveva dato dimostrazione di questa circostanza, ergo si doveva provvedere alla revoca.

L'amministratore si costituiva in giudizio e portava a propria discolpa prima una serie di eccezioni e poi degli elementi nel merito.

Le eccezioni riguardavano l'omesso svolgimento del tentativo di mediazione ex d.lgs n. 28/2010 e l'omesso tentativo di revoca assembleare, per quel professionista doveroso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1129, undicesimo comma, c.c.

Il Tribunale, prima di entrare nel merito, ha esaminato e respinto le eccezioni. L'azione per revoca dell'amministratore è azione in sede camerale e quindi non soggetta a mediazione obbligatoria, diceva il Tribunale. Quanto alla necessità di tentativo di revoca assembleare, non era questo uno dei casi.

Da qui l'esame del ricorso nel merito. Per il Tribunale l'amministratore andava revocato. Vediamo perché.

Dicono i giudici che a nulla valeva il fatto che l'amministratore fosse iscritto ad un albo, nella specie quello dei commercialisti. Lo svolgimento di incarichi di amministratore condominiale è soggetto a requisiti ben precisi e queste sono individuate dall'art. 71-bis disp. att. c.c.

Il fatto che si sia iscritti ad un albo, quindi, non rappresenta un'esimente rispetto agli obblighi formativi previsti dal combinato disposto di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c. e dm. n. 140/2014

Amministratore senza attestato di formazione periodica, le conseguenze

Non solo: l'aspetto, ad avviso dello scrivente, di maggiore interesse, riguarda le conseguenze dell'omesso adempimento dell'obbligo formativo in relazione alla natura della norma che lo prevede.

Il Tribunale di Bari svolge un ragionamento che possiamo sintetizzare in questo modo: l'atto dell'accettazione dell'incarico l'amministratore deve comunicare i propri dati professionali.

Tra i dati devono esserci anche i requisiti (conclusione discutibile, in quanto le norme lascerebbero intendere una differenza tra dati di cui all'art. 1129 c.c. e requisiti di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c.). Se non lo fa è passibile di revoca (a supporto viene citato Trib. Milano 27 marzo 2019 n. 3145).

A maggior ragione, quindi, chiosa il Tribunale di Bari se oltre a non comunicare i propri requisiti questi non ci sono proprio è naturale che sussista grave irregolarità comportante revoca.

Qui s'innesta l'inciso indicato in principio: la normativa in questione, cioè quella riguardante i requisiti di professionalità dell'amministratore, dice il Collegio barese, è volta alla tutela dell'ordine pubblico.

Amministratore senza attestato di formazione periodica, le prospettive

L'ordine pubblico è un concetto complesso, riguarda i principi fondanti dell'ordinamento.

Esso è spesso citato nel codice civile quale elemento la cui inosservanza, o meglio rispetto al quale non può porsi contrariamente. Un contratto, un atto, un comportamento contrario all'ordine pubblico rende quell'atto, contratto, ecc. nullo.

Non fanno eccezione le delibere assembleari (su tutte Cass. SS.UU. n. 4806/05). Ergo: a rigor di ragionamento se nel norme di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c. sono poste a tutela dell'ordine pubblico, allora se una delibera è contraria ad essa, quella delibera va considerata nulla.

E se la delibera è stata assunta legittimamente, perché all'atto dell'assunzione dell'incarico l'amministratore aveva i requisiti, ma questi sono venuti meno in corso di mandato? La delibera certamente non è nulla, ma la perdita dei requisiti ha conseguenze in relazione alla prosecuzione del rapporto giuridico? Può un rapporto giuridico proseguire in spregio a norme dettate a tutela dell'ordine pubblico?

No, ad avviso dello scrivente. Certo, manca una norma che disciplini espressamente la fattispecie.

Come già si è avuto modo di affermare, in quest'ottica da queste colonne, se, come pare si faccia da più parti, si deve considerare quella di amministratore di condominio una professione intellettuale, allora in assenza di una specifica norma disciplinante questo aspetto, in via analogica a quanto previsto per le professioni intellettuali ordinistiche, venendo meno un requisito per il loro esercizio, allora il contratto tra condominio ed amministratore dovrebbe considerarsi risolto ipso iure ai sensi dell'art. 2231, secondo comma, c.c. a mente del quale «la cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto»; questo almeno, il possibile approdo secondo lo scrivente. (=> Amministratore di condominio non aggiornato, che cosa succede?).

Amministratore di condominio privo dei requisiti professionali. Legittima la sua revoca. Il Tribunale di Roma detta un principio cardine.

Sentenza
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