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Nel giudizio di revoca dell'Amministratore non è ammesso alcun tipo di contraddittorio con gli altri condomini che non abbiano proposto l'azione

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, perché non ci può essere litisconsorzio?
Avv. Vito Sola - dott. Agostino Sola - Foro di Roma 
25 Feb, 2020

Non è ammessa la partecipazione al giudizio di revoca giudiziale dell'Amministratore né al Condominio né agli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'Amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini.

Questa, in sostanza, la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4696 del 21 febbraio 2020.

Il fatto. Un condomino proponeva innanzi al Tribunale competente domanda di revoca giudiziale dell'Amministratore a causa della mancata esibizione della documentazione richiesta, ed in particolare del registro di anagrafe condominiale, circostanza idonea alla configurazione dell'ipotesi irregolarità gravi da legittimare la proposizione della domanda di revoca giudiziale.

La domanda, tuttavia, non trovava accoglimento né innanzi al Tribunale né innanzi alla Corte di Appello.

Il condomino, quindi, si decideva a promuovere ricorso ex art. 111 Cost. innanzi alla Corte di Cassazione. In tal sede, poi, si costituivano, resistendo con controricorso, sia l'amministratore del quale se ne richiedeva la revoca, sia tutti gli altri condomini, intervenuti adesivamente rispetto alla posizione dell'amministratore nel giudizio di revoca nel primo grado di giudizio.

L'intervento dei singoli condomini era stato ritenuto ammissibile dal Tribunale e dalla Corte di Appello poiché finalizzato alla tutela di dati personali e, quindi, a tutela di un interesse autonomo ma compatibile con quello dell'Amministratore del Condominio.

La Corte di Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso proposto dal condomino avverso la decisione della Corte di Appello non nella parte in cui rigetta la domanda di revoca, bensì nella parte in cui ammette l'intervento degli altri condomini e dispone la liquidazione delle spese di lite nei loro confronti, per il doppio grado di giudizio, a carico del ricorrente soccombente.

La questione giuridica. Il ricorso per cassazione in tema di volontaria giurisdizione. In apertura, prima di affrontare la questione giuridica di maggior interesse ai fini che ci occupano, si intende osservare come la determinazione della Corte di Cassazione nel senso di non provvedere in ordine al contenuto ed alla legittimità del provvedimento di rigetto della Corte di Appello sia dovuta in considerazione del fatto che, trattandosi di materia di volontaria giurisdizione, un ricorso per cassazione così determinato sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Il provvedimento di volontaria giurisdizione, infatti, non è suscettibile di passare in giudicato, potendo gli interessati nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un altro provvedimento in senso difforme dal precedente.

Contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione è ammissibile il solo ricorso per cassazione avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto alla domanda giudiziale.

Nel giudizio per la revoca dell'amministratore, infatti, l'intervento del giudice è diretto solamente all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria poiché non incide su situazioni sostanziali di diritti o di "status".

Il giudizio di revoca dell'Amministratore e la partecipazione degli altri condomini. Oltre che dall'assemblea condominiale, la revoca dell'amministratore può essere disposta, su ricorso di ciascun condomino, dal Tribunale unicamente nei casi previsti dall'art. 1129 c.c. quali la mancata comunicazione all'assemblea dei condomini della notifica di una citazione o di un provvedimento amministrativo il cui contenuto esorbiti dalle sue attribuzioni (art. 1131, 3° e 4° co.), l'omesso rendiconto della sua gestione per due anni ovvero nel caso di fondati sospetti di gravi irregolarità.

Dalla casistica giurisprudenziale emerge che le maggiori occasioni di contenzioso sono sorte in riferimento all'interpretazione e valutazione del terzo motivo.

Revoca giudiziale dell'amministratore, quando il ricorso di un solo condòmino non serve a nulla

Va osservato in premessa come il procedimento di revoca giudiziale dell'Amministratore di Condominio rivesta un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, e sia ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'Amministratore.

L'iniziativa del singolo condomino, infatti, ben può attuarsi indipendentemente dalla circostanza che l'assemblea si sia preventivamente pronunciata contro la revoca o abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal condomino.

Il Tribunale non è vincolato dall'eventuale contraria deliberazione dell'assemblea e potrà revocare l'amministratore qualora ricorrano e siano state provate quelle specifiche circostanze indicate dalla legge (artt. 1129 e 1131, III e IV comma, c.c.).

L'autorità giudiziaria, accogliendo il reclamo, si limita a pronunciare la revoca dell'amministratore: sarà l'assemblea a deliberare in ordine alla sua sostituzione.

Nel giudizio promosso per ottenere la revoca dell'amministratore, per violazione del mandato, l'unico legittimato a contraddire non è il condominio, ma l'Amministratore per difendere i propri interessi. Né, come visto, potranno costituirsi in giudizio gli altri condomini a sostegno dell'Amministratore, non sussistendo litisconsorzio.

Diversamente, si pregiudicherebbero i caratteri propri di questo giudizio che si connota per rapidità, informalità ed ufficiosità

Nel caso di specie, in particolare, gli altri condomini avevano manifestato la necessità di costituirsi onde tutelare un proprio specifico interesse, ovvero quello alla tutela dei dati personali, che sarebbe stato pregiudicato dall'eventuale revoca dell'amministratore.

Per concludere. Nel caso in cui si ravvisino gli estremi per richiedere la revoca giudiziale dell'Amministratore è possibile adire con ricorso il Tribunale competente. In tale giudizio, però, l'unico soggetto legittimato a contraddire è solamente l'Amministratore: eventuali interventi di altri condomini dovranno dichiararsi inammissibili.

Revoca e nomina dell'amministratore di condominio: il vademecum delle maggioranze da adottare?

Sentenza
Scarica Cass. 21 febbraio 2020 n. 4696
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