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Bilancio condominiale. L'amministratore non risponde ai chiarimenti richiesti dal condomino: ecco gli strumenti per tutelarvi

L'inottemperanza alla previsione ex articolo 1130 bis c.c. può fondare una richiesta di revoca, ma non legittimare la richiesta di ristoro se non produce un danno documentato.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
27 Ago, 2019

La vicenda. Con atto di citazione, l'appellante amministratore proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma con la quale era stata condannata, per mala gestio nell'amministrazione del Condominio al pagamento, in favore della condòmina appellata, della somma di circa 2 mila euro a titolo di risarcimento danni nonché alla refusione delle spese di lite.

Le contestazioni. Secondo l'appellante, la sentenza era contraddittoria ed errata nell'accertamento in fatto laddove aveva individuato la colpa di essa appellante nel non avere esibito a controparte la richiesta documentazione condominiale e nel non avere perseguito tutti i condomini morosi in egual misura quando emergeva, invece, univocamente in atti che aveva documentato le risposte alle avverse richieste ed aveva motivato l'eventuale diniego ed infine che aveva in egual misura opportunamente agito nei confronti dei condomini morosi mediante diffide di pagamento.

Il ragionamento del giudice. In tal vicenda la domanda avanzata dalla condomina aveva natura contrattuale e si fondava su di un'asserita violazione degli obblighi derivanti dal mandato, da parte dell'amministratore mandatario, alla quale sarebbero stati imputati una serie di violazioni.

Premesso quanto esposto, a parere del Tribunale (in grado di appello), il giudice di primo grado (di Pace) non aveva correttamente valutato, come evidenziato nei motivi di appello, la documentazione prodotta dalla convenuta né aveva fatto buon governo delle norme in tema di condominio negli edifici.

Difatti, nel caso in esame non risultava che l'appellata condomina avesse impugnato le delibere di approvazione dei riparti relativi ai bilanci 2013-2015, che costituivano fonte e prova dei crediti, da dove le somme erano state legittimamente richieste e le delibere potevanoo considerarsi idonee a fondare un'azione giudiziaria per il recupero degli oneri non versati, anche a mente dell'art. 63 disp att cc (Cass. SSUU 4421/07).

Pertanto, nessuna responsabilità per colpa poteva essere addebitata alla appellante avuto riguardo all'azione giudiziaria promossa non essendo peraltro emerso che l'appellata avesse indebitamente dovuto versare gli stessi oneri più volte considerato che tale emergenza non era stata consacrata in una pronunzia giudiziale e che l'amministratore appariva avere diversamente imputato gli inadempimenti, tenuto conto della pluralità di rate emesse per l'esercizio in questione.

Ed ancora, quanto alle affermate mancate risposte ai chiarimenti richiesti (che hanno sorretto il convincimento del giudice di pace), il Tribunale ha evidenziato che "affinché possano essere foriere di danno non è sufficiente che si siano consumate ma occorre che, dal mancato esame dei documenti richiesti, sia derivato un pregiudizio".

 Continua [...]

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