I requisiti dell'amministratore. Secondo parte della dottrina, la norma ex art. 71 bis disp. att. c.c., benché non sia citata dall'art. 72 disp. att. c.c., ha carattere imperativo ed inderogabile, trattandosi di una norma di diritto pubblico, posta nell'interesse generale della collettività ed in particolare del condominio consumatore, e ciò ancor più alla luce della l. n. 4/2013, avente ad oggetto la regolamentazione delle professioni non ordinistiche, e quindi anche quella di amministratore di condominio. Premesso ciò, sul presupposto che il summenzionato art. 71-bis disp. att. c.c.
è una norma imperativa, i commentatori hanno ritenuto che la delibera di nomina di un amministratore di condominio, che non ha frequentato il corso annuale di aggiornamento professionale, è affetta da nullità ed i relativi effetti si estendono al contratto di amministrazione, con le gravi conseguenze di inesigibilità del compenso pattuito e di inefficacia di tutti gli atti compiuti dallo stesso amministratore, che assumerà il ruolo di falsus procurator per tutto il periodo tra la nomina e la declaratoria di nullità.
Invece, nel diverso caso in cui l'amministratore in carica, nel corso del proprio mandato, non ottemperasse all'obbligo di formazione periodica, sarebbe revocabile in qualunque momento da parte sia dell'assemblea sia dall'autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino, configurandosi come una «grave irregolarità»
I precedenti in tema di mancata formazione. L'amministratore per impedire l'impugnativa della delibera di nomina, deve fornire la prova di avere eseguito quanto previsto dalla norma e, in mancanza dell'attestato, quanto meno la documentazione attestante l'iscrizione al corso obbligatorio o una autocertificazione.
Ne consegue che la mancata frequentazione del corso di formazione periodica rende illegittima la nomina dell'amministratore di condominio, nel senso che l'amministratore non potrà assumere incarichi per l'anno successivo e che la sua nomina è nulla (Tribunale di Padova del 24 marzo 2017 n. 818).
Secondo altro giudice, se la mera omissione della comunicazione relativa ai requisiti professionali, pure a prescindere dal loro effettivo possesso, è sufficiente a comportare la revoca giudiziale dell'amministratore, a fortori la medesima soluzione si impone nel caso di assoluta carenza di tali requisiti, specie qualora l'assenza di valide giustificazioni addotte dalla controparte renda il comportamento tenuto per ciò solo in contrasto con i doveri normativamente imposti all'amministratore condominiale (Tribunale di Roma, decreto del 9 gennaio 2017).
La vicenda in esame. Tizio e Caio (condomini)avevano convenuto in giudizio il Condominio chiedendo che venisse dichiarata la nullità o disposto l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale con la quale, nonostante il loro voto contrario, era stato nuovamente nominato amministratore del condominio, per un biennio, la società beta.
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