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Le norme condominiali vanno applicate guardando più alla sostanza che alla forma.

Determinati inadempimenti sono rilevanti per la revoca dell'incarico, ma solo se hanno causato in concreto gravi disfunzioni nella vita condominiale.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 
2 Feb, 2017

I dati richiesti in sede di nomina o rinnovo dell'incarico di amministratore ex art. 1129 c.c. (codice fiscale, compenso, luogo di conservazione dei documenti contabili) non costituiscono vizi della delibera, ma inadempimenti rilevanti per la richiesta di revoca dell'amministratore, laddove però abbiano, in concreto, determinati gravi disfunzioni nella vita condominiale.

Allo stesso modo, la mancata esibizione, in sede assembleare, dell'elenco dei creditori, della nota sintetica esplicativa della gestione ex art. art. 1130-bis c.c. e della documentazione a riscontro dell'attività dell'amministratore,possono determina l'invalidità della relativa delibera di approvazione del rendiconto solo se abbiano provocato pregiudizi sostanziali che si ripercuotono sulle delibere e, in particolare, sulla veridicità dei bilanci.

Questi i princìpi di diritto che è possibile trarre dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 227 del 10 gennaio 2017.

Secondo il giudice della capitale, le norme condominiali vanno applicate guardando più alla sostanza che alla forma. Ed allora, ecco che la mancata esibizione della nota sintetica esplicativa della gestione (prevista dall'art. 1130-bis c.c. in sede di approvazione del rendiconto) e della documentazione a riscontro dell'attività dell'amministratore non determina l'invalidità della relativa delibera se non ci sono stati pregiudizi sostanziali per il condominio.

In questo caso, si è in presenza di vizi meramente formali da far valere, al più, in sede di revoca dell'amministratore responsabile.

Analogo ragionamento vale anche per la mancata indicazione del codice fiscale dell'amministratore, del suo compenso e dei luoghi in cui sono conservate le scritture contabili. Si tratta di inadempimenti senz'altro rilevanti per la revoca dell'incarico, ma solo se hanno causato in concreto gravi disfunzioni nella vita condominiale.

La chiave di lettura proposta dal tribunale romano offre diversi spunti di riflessione.In effetti, la pronuncia sembra venire incontro alle esigenze degli amministratori, onerati dagli obblighi previsti dalla riforma del condominio.

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Allegato
Scarica Tribunale di Roma, n. 227 del 10 gennaio 2017
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