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Decreto fiscale 2019, solidarietà con gli appaltatori e ruolo degli amministratori di condominio: tanto (troppo) clamore per nulla?

Alcune riflessioni sul grande rumore mediatico suscitato dalle presunte “innovazioni” introdotte dal decreto fiscale 2019
Avv. Peter Lewis Geti 
18 Nov, 2019

Il grande rumore mediatico suscitato dalle presunte "innovazioni" introdotte dal decreto fiscale 2019 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019) impone alcune riflessioni, per ridimensionare il terrore che - dichiaratamente - attanaglia gli amministratori di condominio.

Il problema reale della previsione in questione non sta nel suo contenuto, quanto nel fatto è che è scritta male.

Anzi, a dire il vero, non si capisce nulla! L'art 4 del Decreto Fiscale adotta, infatti, un meccanismo solo parzialmente simile alla "reverse charge", ma ricorrendo ad una tecnica normativa fortemente discutibile sia per la non comprensibilità del meccanismo introdotto che per la costruzione delle proposizioni in lingua italiana.

A ciò si aggiunga che la disposizione in questione sembrerebbe non considerare la complessa realtà di relazioni e rapporti economici che un'impresa può avere nel corso dell'esercizio finanziario, eseguendo prestazioni non già in regime di monocommittenza, ma di pluricommittenza (più committenti nel medesimo periodo di imposta, contemporaneamente, ma in orari differenti).

In punto di interpretazione, è chiaro che il meccanismo trova applicazione in presenza di un contratto di appalto, introducendo il committente in un rapporto che (in via ordinaria) riguarderebbe esclusivamente datore di lavoro (ditta appaltatrice) e il suo dipendente.

Ed è qui che si pongono i primi dubbi, perché la previsione si riferisce alle «trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio» (comma 1), specificando che il committente ha un obbligo di versamento che si estende «a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati» (comma 2).

Sembrerebbe, quindi, che l'obbligazione di versamento delle ritenute per i lavoratori impiegati da un'impresa nell'esecuzione di un appalto da effettuarsi parte del committente "in sostituzione" dell'appaltatore stesso rappresenti un'obbligazione solidale tra tutti i committenti per l'intero importo delle ritenute da versare all'Erario.

Si nutrono comunque seri dubbi circa la validità di tale interpretazione, posto che il testo normativo si riferisce più volte ai lavoratori impiegati e alle opere eseguite nell'ambito dell'appalto con l'evidente intenzione di limitare la responsabilità del singolo committente alla quota parte di ritenuta connessa al lavoro eseguito in suo favore, frazionando di conseguenza i versamenti da effettuare all'Erario in favore del medesimo soggetto (il lavoratore dipendente della ditta appaltatrice).

Tra l'altro, il meccanismo proposto è eccezionalmente risibile, in quanto il paradigma proposto per la gestione delle somme è a dir poco assurdo: il datore di lavoro-appaltatore è tenuto a versare al committente le ritenute, richiedendogli di effettuare il versamento in sua vece e, laddove vi siano dei crediti scaduti, richiedendo la compensazione totale o parziale dell'importo da versare (comma 6).

Tale disposizione, per il suo tenore letterale, sembrerebbe confermare l'interpretazione di una responsabilità solidale tra i committenti per tutte le ritenute relative ai dipendenti della ditta appaltatrice.

L'esperienza pratica porta comunque ad escludere (nuovamente) tale estensione di responsabilità solidale tra i committenti, posto che - ad esempio, nel caso di lavori edili che si eseguano nel corso di un ampio arco temporale -i lavoratori potrebbero essere impiegati in misura maggiore o minore, rispetto alle fatture emesse, con la conseguenza che le stesse potrebbero essere interamente o parzialmente chiamate a copertura delle ritenute da versare in forza del citato meccanismo compensativo.

Ma la vera criticità non riguarda tanto la procedura, quanto piuttosto il trattamento e la gestione di dati personali dei dipendenti della ditta appaltatrice.

Il condominio committente, infatti, al fine di operare il versamento delle ritenute deve conoscere (comma 5):

  • nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nell'appalto
  • dettaglio delle ore prestate in esecuzione dell'appalto presso il committente
  • l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata all'esecuzione dell'appalto
  • dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
  • i dati necessari alla compilazione delle deleghe di pagamento per l'effettuazione dei versamenti
  • i dati identificativi del bonifico effettuato dall'impresa appaltatrice

Com'è noto il trattamento dei dati dovrebbe essere informato al «principio di minimizzazione dei dati». Tale principio, disciplinato dall'art. 5, comma 1, lettera c) del GDPR (Reg. UE n. 679/2016) prevede che i dati personali siano «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati».

Detto in altri termini, si deve limitare la quantità e la qualità di informazioni che vengono utilizzate, limitando altresì le trasmissioni a soggetti terzi (nel caso: i committenti) a quelle strettamente necessarie.

Tante (troppe) informazioni relative al lavoratore, dovrebbero essere comunicate ad un numero indefinito di soggetti, con evidenti rischi.

Ed invero, i dati del lavoratore non saranno più trattati solo dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori (commercialista, consulente del lavoro e impiegati di segreteria addetti al versamento delle ritenute, oltre che la banca quale intermediario), nell'ambito del rapporto contrattuale.

La previsione introdotta dal Decreto fiscale 2019 richiede che il trattamento dei dati dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici vengano trattati anche nell'ambito delle procedure di gestione di soggetti terzi (i committenti), perdendo completamente il controllo sui dati stessi.

Non dobbiamo, infatti, limitarci a pensare che i dati saranno ricevuti e trattati dall'Amministratore, ma bisogna estendere la filiera a tutti i suoi collaboratori, in base alla procedura e organizzazione dello studio professionale.

Ne consegue, quindi, che le informazioni relative all'attività lavorativa del sig. Mario Rossi, dipendente della ditta di pulizie "Alpha", che svolge la propria opera (anche) presso il condominio "Via delle Rose", amministrato dal sig.

Paolo Bianchi, saranno conosciute, trasmesse e utilizzate anche dal commercialista/consulente fiscale del condominio, dai collaboratori dell'Amministratore e dalla banca che, operando quale intermediario, riceve l'ordine di versamento delle ritenute per l'attività lavorativa svolta dal sig. Rossi per il Condominio.

Tale filiera moltiplicando esponenzialmente la possibilità di "data breach" e possibili utilizzi illeciti dei dati. Tanto più si estende il novero dei soggetti che ricevono informazioni, tanto più si perde il controllo sui dati stessi, non riuscendo a ricostruirne la filiera e le modalità di protezione dei dati che, spesso, potrebbero non essere adeguate.

Un profilo critico riguarda, in ambito operativo, sicuramente i casi di insolvibilità temporanea del Condominio. In questa ipotesi, infatti, il committente potrebbe richiedere non solo il pagamento delle ritenute, ma anche la compensazione degli importi con le fatture emesse e non ancora incassate.

Il condominio in situazione di temporanea insolvenza per mancanza di liquidità dovuta a maggiori spese o ritardi negli incassi quando non a morosità gravi nel condominio si trova così a dover versare delle somme all'Erario per le ritenute dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore, senza averne la provvista.

La situazione proposta espone evidentemente il condominio a responsabilità solidale con l'appaltatore per l'omesso versamento delle ritenute.

Rilevando l'inadempimento del condominio, l'appaltatore potrebbe procedere direttamente al versamento (in ritardo), acquisendo il diritto di agire contro il condominio per il risarcimento del danno patito (quantificabile sicuramente nell'importo della sanzione per il ritardo, ma anche nel maggior lavoro del proprio consulente per il calcolo della ritenuta e della sanzione, danni morali e spese legali).

Viene da sé che tale situazione sorga in ragione di una evidente crisi dei rapporti tra Condominio e Appaltatore, ormai irrimediabilmente degenerati.

Contemporaneamente, non si può che "apprezzare" (si perdoni l'ironia) lo sforzo del legislatore di inventare nuove occasioni di favoreggiamento per il sistema bancario.

L'obbligo di far transitare le somme per il versamento delle ritenute su un conto corrente dedicato può, infatti, essere letto in duplice senso.

Il primo, quello di mantenere l'attuale conto corrente del condominio, dichiarando che su quello devono essere ricevuti/pagati gli importi relativi alle ritenute dei dipendenti delle ditte appaltatrici, come accade oggi con il versamento delle ritenute d'acconto "classiche".

Nessuna maggiore spesa, quindi, dovrà essere imputata al condominio, né ulteriore adempimento per l'Amministratore, se non la gestione di una contabilità specifica (come si è sempre fatto nel caso delle ritenute d'acconto).

La seconda interpretazione valorizza invece il tenore letterale della norma, proponendo l'apertura di un secondo conto corrente espressamente dedicato alla ricezione degli importi da parte delle imprese appaltatrici e il connesso versamento/prelievo da parte dell'Erario.

Tale soluzione ha il pregio di consentire la creazione di un nuovo prodotto bancario: il «conto per l'Erario », quale conto corrente dedicato esclusivamente a tali movimentazioni e - auspicabilmente - non pignorabile da parte dei creditori del condominio.

In situazioni di (grave) morosità condominiale che hanno portato non solo all'emissione di un decreto ingiuntivo, ma anche dei successivi atti esecutivi, tra cui il pignoramento del conto corrente, non sarebbe possibile adempiere all'onere del versamento dei contributi se le somme giacenti sul conto sono "congelate" in attesa di essere assegnate al debitore.

Delle due l'una: o le somme ricevute/dovute per il pagamento delle ritenute del dipendente non sono pignorabili (dovendo quindi comunque andare a dichiararlo formalmente alla Banca e al giudice dell'esecuzione) oppure si attivano specifici conti "non pignorabili", in quando dedicati esclusivamente al versamento delle ritenute dei dipendenti.

La certificazione unica ed il modello 770

Sinceramente, non saprei indicare quale sia la migliore strada da percorrere, posto che entrambe le soluzioni si scontrano con le regole previste dal Codice di Procedura Civile in ordine alla fase esecutiva.

Nonostante le criticità riscontrate, riguardanti in generale l'applicazione di una procedura "scritta male", non rilevo tuttavia rilevanti aggravi di lavoro e responsabilità per l'Amministratore di condominio.

Ed invero, la solidarietà per gli importi del committente con il datore di lavoro/appaltatore per gli importi che lo stesso deve versare all'Erario in relazione all'attività del proprio dipendente era già prevista dal Nostro Ordinamento.

L'articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" prevede, infatti, che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

Anche l'art. 26, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 conferma che «ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici».

La vera novità consiste, in buona sostanza, nell'aver anticipato la solidarietà alla fase del versamento, spostando la responsabilità di effettuazione dello stesso dal datore di lavoro al committente.

Rilevo, infine, delle novità positive, a garanzia del Condominio e dei suoi occupanti.

Il Condomino, infatti, riceve periodicamente informazioni e novità in ordine al pagamento delle ritenute dei dipendenti della ditta appaltatrice, oltre che le informazioni rilevanti relative all'inquadramento dei dipendenti stessi.

Ciò significa che il Condominio è posto oggi nella condizione di verificare in concreto la regolarità contributiva delle ditte appaltatrici e la regolarità dei rapporti contrattuali con i dipendenti, ben potendo costituire in mora l'impresa in caso di non conformità e assicurandosi la presenza esclusivamente di personale regolarmente impiegato (e quindi tutelato).

Ci si chiede se, a questo punto, non sarebbe più corretto (e meno oneroso) rendere obbligatori i meccanismi di controllo già previsti nell'articolo 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, estendendoli a tutti i condomini, a prescindere dalla circostanza (la sola attualmente prevista come obbligatoria) che il condominio sia anche "datore di lavoro", avendo dei dipendenti.

Probabilmente, una semplice integrazione del dettato normativo finalizzato ad estendere gli obblighi di verifica della regolarità contributiva, dei titoli abilitativi tecnico-professionali per l'esecuzione dell'appalto e la regolarità contrattuale dei lavoratori (a mezzo di visione del LUL - Libro Unico del Lavoro e delle buste paga quietanzate) avrebbe assicurato al condominio un risultato identico e, forse, più qualificato.

Effetto di tale disposizione, infatti, sarebbe l'emersione del c.d. "lavoro nero", potendo il condominio affidare l'esecuzione di opere esclusivamente a ditte in regola con la normativa di settore.

Lavori in condominio. Il committente deve essere sempre informato delle variazioni al progetto iniziale apportate dal suo predecessore.

Registro, inoltre, un ulteriore effetto positivo, in linea con le più recenti tendenze giurisprudenziali, relativo all'estensione di alcuni obblighi in materia di sicurezza sul lavoro anche al condominio (privo di dipendenti), dando maggiore consapevolezza e controllo sui rischi in condominio alle imprese che vi operano, ai condomini (a mio avviso i soggetti "più pericolosi" in condominio) e all'Amministratore (che, prendendo consapevolezza dei rischi e comunicandoli, riesce a ridurre quando non escludere la propria responsabilità in tale settore).

De iure condendo, quindi, la previsione - per quanto incomprensibile e ricca di criticità - apre la discussione a numerosi interventi migliorativi per l'attività dell'Amministratore, pur complicando alcune attività dallo stesso svolte.

Ed invero, se il Condominio effettua dei versamenti relativi ai contributi dei dipendenti delle ditte appaltatrici, dovrà darne evidenza in apposita comunicazione. La Certificazione Unica dovrà quindi essere integrata con tali informazioni, delle quali - evidentemente - dovrà essere data evidenza anche nella Dichiarazione dei Redditi (Mod. 770).

Tale circostanza si traduce in un maggior lavoro per l'Amministratore, che dovrà collazionare tali dati, ma anche in un maggior costo del consulente che predispone la documentazione fiscale del condominio.

Ancora, probabilmente il legislatore potrebbe semplificare la procedura, rendendola efficace ed efficiente, introducendo uno specifico obbligo di emissione di un documento fiscale, da parte della ditta appaltatrice, relativo agli importi da versare per i propri dipendenti.

Tale documento, da emettersi in esenzione di bollo (onde esentare l'impresa da tale costo), potrebbe comprendere il dettaglio degli importi da versare per ciascun lavoratore, unitamente ai codici per effettuare il versamento, avendo data fissa (entro il giorno 20 del mese di riferimento), escludendo la solidarietà e rafforzando la responsabilità del Condominio, tenuto ad effettuare inderogabilmente entro una certa data il versamento in questione.

Le opportunità e le idee sono tante. Il Decreto Fiscale, così come la Manovra di bilancio, rappresentano un momento importante per introdurre nuovi adempimenti (sic!), ma anche per razionalizzare il sistema restituendo efficacia ai controlli.

L'obiettivo della previsione commentata, ovvero assicurare all'Erario la percezione delle somme connesse alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, può essere garantita in modo più efficace sviluppando nuovi metodi non invasivi e più aderenti alle complessità della realtà operativa del mondo condominiale.

Per raggiungere tale obiettivo, il Nostro Centro Studi si è strutturato in un Osservatorio che, monitorando le innovazioni normative introdotte in sede di Manovra di bilancio, possa assicurare una rilettura dei paradigmi proposti e, soprattutto, avviare azioni di lobbying per proporre nuove soluzioni pratiche e snelle, che non appesantiscano le attività dell'Amministratore di condominio, ma ne agevolino l'operato, sviluppando meccanismi agili e snelli di comunicazione e collaborazione con le Istituzioni e i propri fornitori.

Avv. Peter Lewis Geti - Centro studi GS

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